IA e responsabilità 231: la nuova checklist per imprese e Organismi di Vigilanza
Dal 30 settembre 2026 il nuovo art. 25-vicies del D.Lgs. 231/2001 è entrato in vigore e i reati commessi con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale sono formalmente entrati nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità degli enti.
In un precedente approfondimento avevo esaminato la nascita della cosiddetta “colpa di organizzazione algoritmica”, soffermandomi sul significato del nuovo art. 25-vicies e sulle conseguenze che l’ingresso dell’intelligenza artificiale nel sistema 231 avrebbe prodotto sui Modelli di organizzazione, gestione e controllo.
Ora che la disciplina è entrata in vigore, la domanda per imprese e Organismi di Vigilanza diventa soprattutto operativa:
che cosa occorre fare concretamente?
Il punto di partenza è importante. La nuova normativa non significa che qualsiasi utilizzo dell’intelligenza artificiale determini automaticamente un rischio penale per l’impresa. Significa, però, che l’utilizzo dell’IA deve entrare stabilmente nel sistema di risk assessment, controllo interno e vigilanza 231.
- Prima domanda: quali sistemi di IA utilizza realmente l’impresa?
La prima verifica non riguarda il Modello 231, ma l’organizzazione concreta.
Prima di aggiornare protocolli e procedure occorre capire dove l’intelligenza artificiale è già presente nell’azienda.
Non bisogna considerare soltanto i sistemi acquistati formalmente dalla direzione o dal reparto IT. L’IA può essere incorporata in software gestionali, programmi di selezione del personale, strumenti di marketing, applicazioni di assistenza clienti, sistemi di controllo della produzione o programmi utilizzati per elaborare dati e documenti.
A questi si aggiunge un fenomeno sempre più frequente: l’utilizzo autonomo, da parte dei dipendenti, di strumenti di IA generativa non previamente autorizzati dall’azienda.
La prima attività dovrebbe quindi essere un vero AI Inventory, capace di individuare per ogni applicazione:
- quale strumento viene utilizzato;
- da quale funzione aziendale;
- per quale finalità;
- quali dati vengono inseriti;
- quali decisioni o attività vengono influenzate dal relativo output;
- chi controlla il risultato prodotto dal sistema;
- quale soggetto esterno eventualmente fornisce la tecnologia.
La mappatura è necessaria perché un Modello 231 non può presidiare un rischio che l’impresa non ha ancora identificato.
- Non tutta l’IA presenta lo stesso rischio
Il secondo passaggio consiste nel classificare i sistemi utilizzati.
Il nuovo art. 437-bis c.p. attribuisce particolare rilievo ai sistemi di IA ad alto rischio, richiamando il quadro definito dal Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale.
Questo significa che non avrebbe senso applicare indistintamente gli stessi controlli a qualsiasi software contenente funzionalità di IA.
Un programma utilizzato per correggere una bozza di testo non presenta necessariamente lo stesso profilo di rischio di un sistema che interviene nella selezione del personale, nella sicurezza di un impianto, nella valutazione di persone o in processi dai quali possano derivare conseguenze per la salute e l’incolumità.
La compliance deve quindi essere proporzionata al rischio.
- Individuare i processi aziendali sensibili
Una volta censiti i sistemi occorre verificare in quali processi aziendali siano inseriti.
La domanda da porsi è:
l’utilizzo dell’IA può contribuire alla realizzazione di uno dei reati richiamati dall’art. 25-vicies?
Il nuovo articolo richiama infatti due fattispecie ben determinate:
- l’art. 437-bis c.p., relativo all’omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di IA e alla loro alterazione illecita;
- l’art. 612-quater c.p., relativo all’illecita diffusione di contenuti generati o alterati mediante sistemi di intelligenza artificiale.
Per questo motivo è opportuno evitare un aggiornamento puramente formale del Modello, limitato all’inserimento del nuovo articolo nel catalogo dei reati-presupposto.
Occorre invece collegare il rischio ai processi reali dell’impresa.
- Verificare chi può utilizzare l’IA e con quali limiti
Una delle prime misure organizzative dovrebbe consistere nell’individuare chiaramente chi è autorizzato a utilizzare determinati strumenti di IA e per quali attività.
Una policy aziendale efficace dovrebbe stabilire almeno:
- quali sistemi sono autorizzati;
- quali strumenti non possono essere utilizzati;
- quali dati possono essere caricati;
- quali informazioni riservate o personali non possono essere inserite;
- per quali attività l’output dell’IA deve essere obbligatoriamente verificato;
- quali decisioni non possono essere assunte esclusivamente sulla base del risultato algoritmico.
La regola fondamentale dovrebbe essere semplice: l’intelligenza artificiale può supportare il processo decisionale, ma l’azienda deve sapere quando e da chi quella decisione viene controllata.
- Il controllo umano deve essere reale
La sorveglianza umana costituisce uno dei punti centrali della nuova disciplina.
Non basta quindi scrivere in una procedura che “l’output è soggetto a controllo umano”.
Occorre individuare:
chi controlla, che cosa deve controllare, quando deve intervenire e quali poteri possiede.
Il soggetto incaricato della supervisione dovrebbe essere in grado di individuare anomalie, non accettare automaticamente l’output prodotto dal sistema e, quando necessario, interrompere il processo o sostituire il risultato algoritmico con una valutazione autonoma.
Il controllo umano deve quindi essere effettivo e documentabile, non semplicemente nominale.
- Conservare le tracce: ciò che non è documentato è difficile da dimostrare
Un’altra verifica essenziale riguarda la tracciabilità.
In caso di incidente sarà fondamentale poter ricostruire:
- chi ha utilizzato il sistema;
- quando è stato utilizzato;
- quali dati sono stati inseriti;
- quale output è stato prodotto;
- quali verifiche umane sono state effettuate;
- quali anomalie sono state rilevate;
- quali interventi correttivi sono stati adottati.
I log e gli audit trail assumono quindi una funzione che non è più esclusivamente informatica.
Diventano parte della prova dell’adeguatezza organizzativa dell’ente.
- Controllare i fornitori di tecnologia
Molte PMI utilizzano sistemi di intelligenza artificiale sviluppati integralmente da soggetti esterni.
Questo non significa, però, che il rischio possa essere semplicemente trasferito al fornitore.
L’impresa dovrebbe verificare almeno:
- caratteristiche e classificazione del sistema;
- misure di sicurezza adottate dal provider;
- aggiornamenti del software;
- gestione degli incidenti;
- disponibilità della documentazione tecnica;
- possibilità di effettuare verifiche o audit;
- conservazione dei log;
- obblighi di comunicazione in caso di malfunzionamenti o vulnerabilità.
Anche i contratti con sviluppatori, provider e integratori dovrebbero essere rivisti alla luce della nuova disciplina.
- Aggiornare il risk assessment 231 prima ancora del Modello
L’introduzione dell’art. 25-vicies non dovrebbe tradursi automaticamente nella predisposizione di una nuova Parte Speciale identica per tutte le imprese.
Il passaggio corretto dovrebbe essere precedente: aggiornare il risk assessment.
Occorre cioè verificare se e in quali processi aziendali le nuove fattispecie siano concretamente configurabili.
Solo dopo questa analisi sarà possibile stabilire se sia necessario:
- modificare la Parte Generale del Modello;
- predisporre una Parte Speciale dedicata;
- integrare protocolli già esistenti;
- aggiornare il sistema disciplinare;
- modificare i flussi informativi;
- adottare una specifica policy sull’utilizzo dell’IA.
Il Modello deve riflettere il rischio dell’azienda concreta, non limitarsi a recepire il nuovo articolo di legge.
- Che cosa deve chiedere oggi l’Organismo di Vigilanza?
Per gli Organismi di Vigilanza l’entrata in vigore della nuova disciplina pone un problema immediato.
L’OdV dovrebbe innanzitutto chiedere alla società se siano utilizzati sistemi di intelligenza artificiale e se ne sia stata effettuata una mappatura.
Tra le informazioni che potrebbero entrare nei nuovi flussi verso l’Organismo assumono particolare rilevanza:
- introduzione di nuovi sistemi di IA;
- modifica significativa di sistemi già utilizzati;
- utilizzo di sistemi classificati ad alto rischio;
- incidenti o malfunzionamenti;
- violazioni delle policy interne;
- utilizzo non autorizzato di strumenti di IA;
- segnalazioni relative a contenuti artificialmente generati o alterati;
- esiti degli audit;
- interventi correttivi adottati.
L’OdV non deve trasformarsi in un organismo tecnico deputato a certificare gli algoritmi.
Il suo compito rimane quello tipico della vigilanza 231: verificare che esista un sistema organizzativo adeguato, che i protocolli vengano effettivamente applicati e che eventuali anomalie vengano tempestivamente portate all’attenzione delle funzioni competenti.
Quando la complessità tecnica lo richieda, potrà essere opportuno avvalersi del supporto di professionisti specializzati.
- La formazione diventa un presidio 231
Una delle criticità maggiori deriva probabilmente dall’utilizzo quotidiano dell’IA da parte dei dipendenti.
L’accessibilità degli strumenti generativi rende infatti difficile immaginare una governance efficace basata esclusivamente su divieti.
Diventa quindi essenziale la formazione.
Il personale deve sapere:
- quali strumenti può utilizzare;
- quali informazioni non può inserire;
- quando deve verificare il risultato;
- quando deve chiedere un’autorizzazione;
- come segnalare un errore o un incidente;
- quali conseguenze possono derivare dall’utilizzo improprio dell’IA.
La formazione dovrebbe essere differenziata in funzione del ruolo e del livello di rischio del processo interessato.
Una possibile checklist per l’impresa
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 25-vicies, un primo controllo aziendale potrebbe quindi partire da dieci domande:
- sappiamo quali sistemi di IA sono utilizzati nella nostra organizzazione?
- sappiamo in quali processi vengono utilizzati?
- abbiamo identificato eventuali sistemi ad alto rischio?
- abbiamo definito chi può utilizzare ciascun sistema?
- esistono regole sui dati che possono essere inseriti?
- è previsto un controllo umano effettivo?
- gli utilizzi e gli interventi sono tracciabili?
- abbiamo verificato i fornitori?
- il risk assessment e il Modello 231 sono stati riesaminati?
- l’Organismo di Vigilanza riceve informazioni adeguate?
Se alcune di queste domande non hanno ancora una risposta, il problema non consiste necessariamente nell’assenza di un nuovo documento.
Può indicare, piuttosto, la necessità di verificare se il sistema organizzativo nel suo complesso sia ancora adeguato.
Conclusioni
Con l’entrata in vigore dell’art. 25-vicies, la discussione sull’intelligenza artificiale nel sistema 231 passa dalla previsione normativa alla concreta organizzazione dell’impresa.
Non occorre inserire l’IA nel Modello soltanto perché esiste una nuova disposizione.
Occorre capire come viene utilizzata, quali rischi produce, quali funzioni ne hanno il controllo e quali evidenze l’azienda è in grado di conservare.
Il vero tema della responsabilità algoritmica rimane quindi quello che caratterizza da sempre il D.Lgs. 231/2001: la capacità dell’impresa di costruire un’organizzazione adeguata a prevenire il rischio di reato.
L’intelligenza artificiale introduce strumenti nuovi, ma rende ancora più attuale una domanda tradizionale della compliance 231:
l’impresa è in grado di dimostrare non soltanto di avere delle regole, ma di averle concretamente organizzate, applicate e controllate?

