Il reato di maltrattamenti in famiglia è disciplinato dall’art. 572 del codice penale, questa fattispecie si configura quando un familiare, un convivente, un affidatario maltratta una o più persone frequentate abitualmente per motivi familiari, di educazione, istruzione cura o custodia. La materia dei maltrattamenti in famiglia segue l’evolversi del concetto di famiglia nella società; pertanto, con l’espressione “persona della famiglia” ci si riferisce ad un numero esteso di soggetti conviventi, non limitandosi, come un tempo, al coniuge, consanguinei, affini, adottati e adottanti. Questo concetto più esteso di “persona della famiglia” determina che ne siano ricompresi tutti i soggetti a vario titolo conviventi, o che si frequentano in modo abituale per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte.
Il reato si verifica nel momento e luogo in cui le condotte poste in essere divengono complessivamente riconoscibili e qualificabili come maltrattamenti.