Nel caso concreto il difensore del soggetto apicale, titolare dell’azienda, aveva conferito procura speciale allo stesso difensore sia per i reati personali che per quelli aziendali. Il Tribunale della libertà riteneva insufficiente la procura speciale e la Corte di Cassazione confermava tale impostazione con la sentenza n. 23966 della Sez. III, data ud. 23/03/2023, data deposito motivazione 05/06/2023: La società, difatti, ha titolarità di autonomi interessi giuridici, tutelabili con il diritto di impugnazione esercitabile nei confronti di provvedimenti che ritenga lesivi di questi interessi; e a tal fine ha un onere di patrocinio che deve essere soddisfatto attraverso il conferimento di procura speciale alle liti al difensore. Correttamente l’ordinanza impugnata ha rilevato che non risulta che il ricorrente, in qualità di legale rappresentante delle società coinvolte, abbia conferito autonoma procura speciale al difensore affinchè proponesse riesame anche in nome e per conto di dette società. Poco rileva la deduzione secondo cui il medesimo vizio non è stato rilevato dal Tribunale in una diversa procedura di impugnazione, relativa ad un diverso provvedimento (anche se il medesimo principio illustrato opera anche in tema di sequestro probatorio, cfr. Sez. 5, n. 29340 del 05/04/2022).
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza 21.10.2022, il tribunale del riesame di Milano, dichiarava l’inammissibilità dell’istanza proposta avverso il provvedimento di sequestro preventivo GIP/tribunale di Milano 14.09.2022, proposto nell’interesse di A.A. quale legale rappresentante di tre società (Tree of light soc. agricola Srl ; Present Srl ; P&P Holding Srl ), confermando contestualmente il sequestro preventivo disposto nei confronti del medesimo istante in qualità di persona fisica. In particolare, con il predetto provvedimento di sequestro, erano stati sottoposti a misura cautelare reale i cc/cc e i relativi saldi attivi accesi presso la (Omissis) intestati alle predette società nonchè di un c/c intestato al medesimo indagato quale persona fisica, in quanto sottoposto ad indagine per una serie di reati, complessivamente 125 capi di imputazione, relativi alla disciplina in materia di stupefacenti (art. 73, T.U. Stup.), già oggetto di ordinanza del GIP che aveva riconosciuto l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del medesimo per tutte le ipotesi di reato contestate.
2. Avverso l’ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia – procuratore speciale, deducendo due motivi, di seguito sommariamente indicati.
2.1. Deduce, con un primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 96, 100, 122, 322 e 324 c.p.p., nonchè il correlato vizio di manifesta illogicità della motivazione in punto di valutazione dell’ammissibilità del ricorso proposto.
In sintesi, il ricorrente si duole per aver il tribunale del riesame ritenuto insussistente agli atti la presenza di una valida procura speciale per la presentazione dell’impugnazione, segnatamente ritenendo ininfluente, ai fini della legittimazione ad impugnare l’ordinanza cautelare in esame, la menzione, nell’atto di nomina difensore, dell’espresso rilascio di una procura speciale sottoscritta da parte del A.A. quale rappresentante legale delle tre società, nei confronti anche del difensore avvocato Zaina. L’ordinanza sarebbe censurabile attesa la indubbia e incontrovertibile forma nonchè la effettiva sostanza della procura speciale, specificamente rilasciata dal legale rappresentante delle società interessate al difensore, nel corpo del più ampio atto di nomina, società tutte destinatarie del sequestro preventivo disposto dal Gip di Milano. Richiamata la norma dell’art. 122 c.p.p., sostiene il difensore che non sarebbe necessaria una nomina con procura speciale in quanto l’impugnazione proposta dal difensore avverso il provvedimento cautelare costituisce un potere concernente un’attività originaria autonoma e per nulla suppletiva rispetto ad una possibile ipotetica impugnazione diretta da parte dell’indagato o del terzo i cui beni siano sottoposti a sequestro. Difetterebbero riferimenti codicistici specifici, sicchè sarebbe giuridicamente logico e ragionevole pensare che una nomina rilasciata dalla persona a cui sono stati sequestrati beni, risulti equipollente a quella rilasciata dall’indagato od imputato. In sostanza, la fonte del potere di impugnare per il difensore sarebbe autonoma ed originaria e troverebbe fondamento nello stesso art. 322 c.p.p. che pone tutte le figure contemplate sullo stesso piano. Il difensore avrebbe dunque una pari dignità processuale rispetto all’indagato od imputato o alla persona terza sequestrataria. Richiamato poi l’art. 96 c.p.p., sostiene che, essendo il difensore già titolare della difesa fiduciaria del A.A. quale persona indagata, la subentrata qualifica contestuale di legale rappresentanza delle società destinatarie dei sequestri sarebbe già di per sè stata sufficiente a legittimarlo all’impugnazione, avendo però, per scrupolo, ritenuto di munirsi comunque di un ulteriore distinto atto di nomina nel quale è necessariamente compreso per implicito anche il potere di impugnare provvedimenti cautelari. Dunque, nel caso in esame, a fronte di una specifica nomina con procura speciale rilasciata a seguito del provvedimento ablatorio oggetto di impugnazione, non si potrebbe ragionevolmente discutere sulla legittimazione ad impugnarlo. Ancora, il difensore sottolinea come sia ravvisabile una contraddittorietà nel “comportamento processuale” del tribunale del riesame il quale avrebbe ritenuto carente di legittimazione all’impugnazione il difensore per difetto della procura speciale con riferimento all’impugnazione del sequestro preventivo di cui si discute, laddove invece avrebbe ritenuto del tutto sussistente la legittimazione ad impugnare del medesimo difensore, cui era stata conferita nomina con procura speciale avente stesso identico contenuto sotto il profilo formale, nel procedimento che aveva interessato il decreto di sequestro probatorio 8 luglio 2022 nei confronti dei medesimi soggetti ad avente ad oggetto i medesimi conti correnti, provvedimento che ha costituito oggetto di annullamento. Sarebbe dunque contraddittorio l’esito processuale in quanto, a fronte di un atto avente gli stessi connotati di natura formale e sostanziale, nel primo caso lo stesso è stato ritenuto idoneo ad attivare il contraddittorio processuale riconoscendo la legittimazione attiva ad impugnare del difensore procuratore speciale, laddove nel secondo caso, quello di cui si discute, tale potere è stato invece ritenuto insussistente. Infine, richiamato il disposto dell’art. 100 c.p.p. e giurisprudenza sul punto, ribadisce che la sottoscrizione di una specifica nomina con procura speciale da parte del legale rappresentante delle società destinatarie del sequestro preventivo disposto dal Gip di Milano nel corso della fase di indagine, legittimerebbe ad agire il difensore così munito dei più ampi poteri riconosciuti dalla legge e dalla giurisprudenza, fra cui quello di proporre l’impugnazione cautelare, dovendosi peraltro evidenziare come nessuna delle società coinvolte risulti formalmente indagata ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001.
2.2. Deduce, con un secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 321 e 324 c.p.p., art. 111 Cost., e correlato vizio di manifesta contraddittorietà rispetto alla precedente decisione del tribunale del riesame sul punto.
In sintesi, si duole il ricorrente per la contraddittorietà insita in distinte ordinanze, fra cui quella oggetto di specifico gravame, sia anche della stessa imputazione, così come redatta dalla Procura della Repubblica ed accolta dal tribunale del riesame. Premesso che i giudici del riesame in occasioni precedenti hanno già disatteso le tesi accusatorie annullando provvedimenti cautelari sia personali che in materia di cautela reale, il ricorrente si duole per non aver l’ordinanza 21 ottobre 2022 preso in considerazione tali precedenti provvedimenti cautelari. Nonostante con tali precedenti provvedimenti si fosse provveduto ad individuare precisamente l’intervallo temporale nel quale si sarebbe consumata l’ipotesi delittuosa, il provvedimento impugnato avrebbe sostanzialmente smentito quanto invece affermato in precedenza, aderendo all’impostazione accusatoria che ha riformulato l’addebito, segnatamente nel capo di imputazione n. 125, estendendolo fino al 7 luglio del 2022. Il provvedimento sarebbe censurabile in quanto tale estensione temporale sarebbe stata determinata nonostante l’evidenza di un invariato quadro probatorio. Il richiamo al capo n. 125, operato al fine di giustificare da parte del tribunale la ragione del mutamento del proprio giudizio rispetto ai precedenti provvedimenti, non sarebbe idoneo a vanificare il valore del giudicato cautelare formatosi sul punto, in quanto il giudice di merito, e segnatamente il Gip, non avrebbe potuto ignorare gli argomenti contenuti nella decisione del tribunale del riesame 29 luglio 2022 con le precisazioni in essa contenute, dovendosi tener conto del fatto che il compendio probatorio era rimasto assolutamente inalterato sia nella forma che nella sostanza, rispetto a quello in precedenza oggetto di altra e diversa impugnazione e decisione.
L’imputazione contenuta nel capo n. 125, dunque, sarebbe stata introdotta solo strumentalmente per dar forza all’architettura accusatoria, con la conseguenza che i giudici del riesame avrebbero dovuto valutare l’irrilevanza e la strumentalità dell’abnorme ampliamento del capo I di imputazione al 7 luglio 2022, la cui valenza era già stata esclusa con l’ordinanza 29 luglio 2022 che revocava la misura cautelare personale.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 16.02.2023 la propria requisitoria scritta con cui ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
In sintesi, si afferma che il primo motivo di ricorso, che appare assorbente rispetto al successivo, è manifestamente infondato. L’ordinanza impugnata, infatti, è conforme ad un principio giurisprudenziale ormai pacifico, secondo cui, ai fini della richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo, il difensore del soggetto indagato che sia anche legale rappresentante della società titolare del bene caduto in sequestro deve essere munito, al momento del deposito dell’impugnazione per conto dell’ente, della procura speciale, non essendo sufficiente la mera nomina difensiva (Sez. 3, n. 49315 del 28/10/2022; Sez. 3, n. 37729 del 13/07/2022; Sez. 2, n. 30210 del 05/07/2022; Sez. 5, n. 2465 del 24/09/2018, dep. 2019, Berna, Rv. 275257 – 01; Sez. 5, n. 9435 del 10/11/2011, dep.2012, Pambianchi, Rv. 251997 – 01). In termini diversi, il difensore dell’indagato che sia anche legale rappresentante della società titolare dei beni sottoposti a sequestro preventivo, non è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare per conto della persona giuridica, qualora il proprio assistito non abbia all’uopo preventivamente conferito procura speciale (Sez. 6, n. 15933 del 08/04/2015, Rv. 263085 – 01; Sez. 5, n. 9435 del 10/11/2011 – dep. 2012, Rv. 251997 – 01). La procura speciale, necessaria, ai sensi dell’art. 100 c.p.p. (cfr. Sez. 3, n. 25321 del 09/06/2022), deve essere conferita al momento dell’esercizio del potere di impugnazione (Sez. 3, n. 43609 del 27/10/2022). Essa non deve essere confusa con la mera nomina del difensore, dovendo essere specificati i caratteri dell’attività processuale da compiere (Sez. 3, n. 43609 del 27/10/2022, cit.; Sez. 2, n. 41243 del 21/11/2006, Rv. 2354031). La società, difatti, ha titolarità di autonomi interessi giuridici, tutelabili con il diritto di impugnazione esercitabile nei confronti di provvedimenti che ritenga lesivi di questi interessi; e a tal fine ha un onere di patrocinio che deve essere soddisfatto attraverso il conferimento di procura speciale alle liti al difensore. Correttamente l’ordinanza impugnata ha rilevato che non risulta che il ricorrente, in qualità di legale rappresentante delle società coinvolte, abbia conferito autonoma procura speciale al difensore affinchè proponesse riesame anche in nome e per conto di dette società. Poco rileva la deduzione secondo cui il medesimo vizio non è stato rilevato dal Tribunale in una diversa procedura di impugnazione, relativa ad un diverso provvedimento (anche se il medesimo principio illustrato opera anche in tema di sequestro probatorio, cfr. Sez. 5, n. 29340 del 05/04/2022).
Motivi della decisione
1. Il ricorso, trattato cartolarmente a norma del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, e successive modifiche ed integrazioni, è inammissibile.
2. Quanto al primo motivo, il tribunale del riesame chiarisce le ragioni della declaratoria di inammissibilità per carenza di legittimazione del difensore all’impugnazione, evidenziando come la difesa avesse proposto un unico ricorso in favore del A.A. quale indagato e quale rappresentante legale delle tre società.
Al ricorso ex art. 324, c.p.p., risulta allegata unica nomina dei difensori di fiducia, dunque sia per il A.A. in proprio come persona fisica/indagato, sia nella veste di legale rappresentante delle tre società, in cui i difensori vengono nominati “procuratori speciali” conferendo ai medesimi ogni più ampio potere di legge ai sensi dell’art. 96, c.p.p., indicando di seguito l’elenco delle specifiche attività processuali per le quali detta procura viene conferita, senza tuttavia esservi alcuna menzione nè dell’impugnazione di provvedimenti in materia cautelare, sia in generale che con specifico riferimento al provvedimento in esame e contestualmente impugnato.
Correttamente, dunque, i giudici del riesame hanno fatto applicazione dell’ormai consolidato principio giurisprudenziale, evidentemente non condiviso dal difensore nel ricorso ma a cui invece questo Collegio ritiene di dover dare continuità non essendovi argomenti per mutare l’orientamento, secondo cui, ai fini della richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo, il difensore del soggetto indagato che sia anche legale rappresentante della società titolare del bene caduto in sequestro deve essere munito, al momento del deposito dell’impugnazione per conto dell’ente, della procura speciale, non essendo sufficiente la mera nomina difensiva (Sez. 3, n. 49315 del 28/10/2022; Sez. 3, n. 37729 del 13/07/2022; Sez. 2, n. 30210 del 05/07/2022; Sez. 5, n. 2465 del 24/09/2018, dep. 2019, Berna, Rv. 275257 – 01; Sez. 5, n. 9435 del 10/11/2011, dep.2012, Pambianchi, Rv. 251997 – 01). In termini diversi, come bene ha osservato il PG nella sua requisitoria scritta, il difensore dell’indagato che sia anche legale rappresentante della società titolare dei beni sottoposti a sequestro preventivo, non è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare per conto della persona giuridica, qualora il proprio assistito non abbia all’uopo preventivamente conferito procura speciale (Sez. 6, n. 15933 del 08/04/2015, Rv. 263085 – 01; Sez. 5, n. 9435 del 10/11/2011 – dep. 2012, Rv. 251997 – 01). La procura speciale, necessaria, ai sensi dell’art. 100 c.p.p. (cfr. Sez. 3, n. 25321 del 09/06/2022), deve essere conferita al momento dell’esercizio del potere di impugnazione (Sez. 3, n. 43609 del 27/10/2022). Essa non deve essere confusa con la mera nomina del difensore, dovendo essere specificati i caratteri dell’attività processuale da compiere (Sez. 3, n. 43609 del 27/10/2022, cit.; Sez. 2, n. 41243 del 21/11/2006, Rv. 2354031). La società, difatti, ha titolarità di autonomi interessi giuridici, tutelabili con il diritto di impugnazione esercitabile nei confronti di provvedimenti che ritenga lesivi di questi interessi; e a tal fine ha un onere di patrocinio che deve essere soddisfatto attraverso il conferimento di procura speciale alle liti al difensore.
3. Correttamente l’ordinanza impugnata ha dunque rilevato che non risulta che il A.A., in qualità di legale rappresentante delle società coinvolte, abbia conferito autonoma procura speciale al difensore affinchè proponesse riesame anche in nome e per conto di dette società. E, come ben evidenzia il PG nella sua requisitoria, poco rileva la deduzione secondo cui il medesimo vizio non è stato rilevato dal Tribunale in una diversa procedura di impugnazione, relativa ad un diverso provvedimento (anche se il medesimo principio illustrato opera anche in tema di sequestro probatorio, cfr. Sez. 5, n. 29340 del 05/04/2022, donde al più errata deve ritenersi la decisione dei giudici del riesame nella precedente procedura cautelare reale, evidentemente non avvedutisi del difetto di legittimazione).
4. Quanto, poi, al secondo motivo, lo stesso è inammissibile perchè generico e manifestamente infondato.
4.1. E’ generico perchè non si confronta adeguatamente con la motivazione dell’impugnata ordinanza, la quale ha chiarito le ragioni per le quali non potesse trovare applicazione il principio del c.d. giudicato cautelare nel caso in esame, segnatamente evidenziando come, nel precedente provvedimento, la valutazione operata dai giudici del riesame aveva ad oggetto contestazioni relative all’illecita gestione da parte dell’indagato, tramite la società Tree of tight, di attività legate alla importazione, lavorazione e vendita di canapa che si snodavano dalla fine del 2019 alla metà del 2020, oggetto dei primi 124 capi di imputazione.
In occasione, però, dell’esecuzione della misura cautelare personale in data 7 luglio 2022, si dà atto nel provvedimento impugnato di come gli operanti avessero operato una perquisizione presso il capannone ove, in base alle indagini svolte fino a quel momento, era operativa l’attività della predetta società, constatando però come in detto capannone l’attività facesse capo ad una nuova società, la Tree of Light società agricola a responsabilità limitata, sempre riferibile al A.A. e succeduta alla prima, attività che continuava negli esatti termini della precedente.
Il tribunale del riesame, nella valutazione del quadro indiziario di cui alla precedente ordinanza, aveva descritto quale fosse l’oggetto dell’attività gestita dal A.A., e dopo averla analizzata, aveva concluso per la sua illiceità e per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Orbene, quanto rinvenuto nel luglio del 2022, ad avviso dei giudici del riesame nel presente procedimento, dimostra la prosecuzione della stessa identica attività già stimata illecita, come del resto si desumeva dal precedente provvedimento del tribunale del riesame in punto di esigenze cautelari, in cui venivano sviluppati una serie di argomenti prognostici fondati sul fatto che i fatti fossero risalenti al 2020 e che non vi fossero elementi indicativi del rischio di reiterazione di analoghe condotte.
Gli argomenti impiegati dal tribunale del riesame nel precedente provvedimento cautelare, vengono ritenuti, con motivazione del tutto coerente e scevra dai denunciati vizi, superati da parte del tribunale del riesame nell’attuale provvedimento impugnato ed, in particolare, superati da quanto rinvenuto in sede di esecuzione della misura, ossia la dimostrazione concreta che gli stessi fatti proseguivano in termini identici, con l’accortezza di far figurare come operativo un diverso soggetto persona giuridica, che nel frattempo lo stesso amministratore A.A. aveva sostituito alla precedente. Ciò avrebbe dunque giustificato la nuova contestazione di cui al capo 125 con pacifico superamento del giudicato del tribunale del riesame ex art. 309 c.p.p., in cui tale capo non era contestato, ma anche la dimostrazione della immanenza del pericolo di reiterazione, attesa la continuità anche con soggetti diversi ma sempre riconducibili ad un unico dominus della stessa attività illecita sistematicamente gestita in termini imprenditoriali.
Da tale constatata prosecuzione dell’attività, prosegue il tribunale del riesame nel provvedimento impugnato, deriva altresì la corretta valutazione delle somme rinvenute sul conto personale del A.A. in quanto profitto del reato, confisca operante in forma diretta secondo la recente sentenza delle Sezioni Unite n. 42415 del 2021. Gli stessi giudici del riesame aggiungono come apparisse altrettanto evidente l’esistenza di un rischio di dispersione e/o di utilizzo delle somme per la prosecuzione dell’attività, tenuto conto della capacità organizzativa e riorganizzativa dimostrata dal A.A. tramite diversi soggetti giuridici dai quali riceve comunque compensi, ciò a giustificazione dell’esistenza del periculum in mora. 4.
Infine, correttamente i giudici del riesame nel provvedimento impugnato hanno considerato irrilevante la precedente pronuncia del medesimo tribunale del riesame in materia di sequestro probatorio sui medesimi conti correnti e verso gli stessi soggetti, in quanto l’annullamento era stato disposto unicamente per l’assenza di motivazione la rilevanza probatoria del sequestro delle somme di denaro.
4.2. A fronte di tale apparato argomentativo, l’impugnazione è quindi non solo generica secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte (è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame: tra le tante, Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849 – 01), ma si appalesa altresì inammissibile sia per manifesta infondatezza con riferimento all’inapplicabilità del giudicato cautelare (posto che, come afferma la giurisprudenza, è solo in assenza di elementi di novità, che non è consentito al pubblico ministero richiedere una misura cautelare reale sollecitando un nuovo vaglio degli stessi elementi già ritenuti insussistenti o insufficienti dal giudice del riesame (Sez. 2, n. 51199 del 01/10/2019 -dep. 19/12/2019, Rv. 278228 – 01), dunque non nei casi, come quello in esame, in cui muta il quadro cautelare sia in termini di fumus che di periculum, come ben spiegato dai giudici del riesame, sia, infine, perchè solleva vizi non deducibili dinanzi a questa Corte nella presente fase incidentale cautelare reale di legittimità, governata dalla rigida previsione dell’art. 325 c.p.p., che consente la deducibilità dei soli vizi di violazione di legge, tra cui non rientrano nè il vizio di contraddittorietà che quello di manifesta illogicità (tra le tante, v.: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007 – dep. 28/02/2007, Rv. 236255).
5. Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2023.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2023

