Il caso riguarda lo sfruttamento della prostituzione da parte di due donne imputate nei confronti di un’altra che era anche minorenne.
A parere della difesa delle imputate il realtà la ragazza non era stata costretta ad esercitare il meretricio perché ella aveva la possibilità di uscire liberamente di casa, aveva delle foto ritraenti scene di vita comune, partecipava al riparto dei proventi ricavati dall’attività di prostituzione, l’attività di prostituzione stessa era stata contenuta in un certo periodo di tempo, non era chiaro perché la ragazza avesse lamentato minacce alla di lei madre invece che alla di lei nonna, unico affetto stabile della ragazza, risultanze dei tabulati telefonici e degli agganci con le celle telefoniche.
La Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 04/05/2023) 06/06/2023, n. 24232 ha precisato, come da orientamento costante, il Giudice di merito può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, che richiedono la presenza di riscontri esterni (cfr., Sez U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214; Sez. 2,n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104 – 01 Sez. 1, n. 29372 del 27/7/2010, Rv. 24801).
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 11/05/2022, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza della Corte di assise di Torino in data 18/06/2020, confermava l’affermazione di responsabilità di A.A. per i reati di cui agli artt. 110, 600-bis, 602- ter c.p., commi 3 e 4 (capo 2) e art. 110 c.p., L. n. 75 del 1958, art. 3, nn. 8 e 4 (capo 3) e riduceva la pena inflitta ad anni sei e mesi quattro di reclusione ed Euro 17.000 di multa.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.A., a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 234 e 237 c.p.p. in relazione all’ordinanza pronunciata dalla Corte di assise di appello di Torino all’udienza del 6.4.2022.
Argomenta che durante il corso dell’udienza del 6.4.2022 la difesa dell’imputata aveva chiesto di produrre di documentazione, in possesso della stessa, costituita da dichiarazione manoscritta e sottoscritta dalla coimputata B.B. con allegato il permesso di soggiorno della predetta; la Corte di merito erroneamente aveva respinto l’istanza istruttoria, pur trattandosi di documento proveniente dall’imputata; inoltre, il rilievo che il documento era una copia fotografica non era condivisibile perchè l’acquisizione della lettera in originale era impossibile a causa della latitanza della coimputata; neppure condivisibili erano il rilievo della incertezza della datazione e della provenienza dello scritto in quanto la data era facilmente ricavabile dalla data della mail del 23.8.2021 e l’allegato permesso di soggiorno consentiva di raffrontare e rilevare ictu oculi l’identità delle sottoscrizioni.
Con il secondo motivo deduce mancata assunzione di prova decisiva di rientrante nei casi previsti dall’art. 495 c.p.p., comma 2, argomentando che la Corte territoriale, nel rigettare la richiesta di produzione della documentazione summenzionata, ometteva di acquisire una prova decisiva, perchè essa conteneva dichiarazione confessoria della coimputata che, di fatto, scagionava la ricorrente dai fatti contestati o quantomeno ne alleggeriva notevolmente la posizione; il contenuto della dichiarazione, inoltre, trovava riscontro nelle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di incidente probatorio.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità.
Lamenta che la Corte territoriale aveva omesso di motivare in ordine a specifiche censure mosse con l’atto di appello alla sentenza di primo grado, censure relative a questioni di carattere decisivo, quali la credibilità e la attendibilità della persona offesa ed riscontri estrinseci al narrato accusatorio; in particolare, erano emerse incongruenze nel racconto della persona offesa che erano dimostrative dell’assenza di sfruttamento della stessa (possibilità o meno di uscire liberamente di casa, foto ritraenti scene di vita comune vissute dalla persona offesa, riparto dei proventi ricavati dall’attività di prostituzione, collocazione temporale dell’attività di prostituzione, mancata spiegazione delle minacce rivolte alla madre della persona offesa e non invece alla nonna della predetta, unico affetto stabile della ragazza, risultanze dei tabulati telefonici e degli agganci con le celle telefoniche).
Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla conoscenza della minore età della persona offesa.
Lamenta che la Corte territoriale aveva omesso di motivare in ordine alla specifica censure mossa con l’atto di appello alla sentenza di primo grado con riferimento alla applicabilità della scusante di cui all’art. 602- quater c.p., pur emergendo dagli atti processuali che la ricorrente era all’oscuro della minore età della persona offesa, circostanza conosciuta solo dalla coimputata, unica ad aver avuto contatti telefonici in (Omissis) con la ragazza e la sua famiglia.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, conv. in L. n. 176 del 2020.
Motivi della decisione
1. Il primo due motivi di ricorso sono infondati.
La Corte territoriale ha disatteso la richiesta di acquisizione documentale formulata dalla difesa dell’attuale ricorrente all’udienza del 6/04/2022 rilevando l’incerta e non dimostrata la provenienza del documento dalla coimputata, in quanto manoscritto privo di data e trasmesso via email; è stata, quindi, ritenuta la non rilevanza del documento perchè non accertabile nè la riferibilità soggettiva nè la datazione effettiva.
Trattasi di accertamento in fatto, motivato in maniera congrua e non manifestamente illogica, non sindacabile in sede di legittimità.
Le doglianze dedotte, peraltro, si presentano anche generiche limitandosi la ricorrente a ribadire la rilevanza del contenuto del documento senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni espresse dai Giudici di merito, che hanno escluso il presupposto della provenienza del documento dall’imputato rilevante ai fini del disposto dell’art. 237 c.p.p..
2. Il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili.
Va osservato che, come da orientamento costante di questa Corte, il Giudice di merito può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, che richiedono la presenza di riscontri esterni (cfr., Sez U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214; Sez. 2,n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104 – 01 Sez. 1, n. 29372 del 27/7/2010, Rv. 24801).
Si è anche precisato come tale controllo, considerato l’interesse di cui la persona offesa è naturalmente portatrice ed al fine di escludere che ciò possa comportare una qualsiasi interferenza sulla genuinità della deposizione testimoniale, debba essere condotto con la necessaria cautela, attraverso un esame particolarmente rigoroso e penetrante, che tenga conto anche degli altri elementi eventualmente emergenti dagli atti (Sez. 3, 26 settembre 2006, Gentile). Anche più di recente si è ribadito che le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l’acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, nè assistere ogni segmento della narrazione (Cfr. Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312 – 01).
Ed è acquisizione pacifica che la valutazione circa l’attendibilità della persona offesa involge un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sulla attendibilità intrinseca del racconto, che si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa; tale giudizio può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (Cfr. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Rv. 239342; Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006, Rv. 235578).
Nella specie, la Corte territoriale ha richiamato, condividendola, la valutazione del primo giudice, il quale, in aderenza alle risultanze processuali, ha fondato l’affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni della persona offesa, valutandone in senso positivo la credibilità ed attendibilità ed esaminando i riscontri esterni al narrato accusatorio (dichiarazioni rese dalla mediatrice culturale e da Auditor Courage, accertamenti di Pg in ordine all’ingresso illegale della persona offesa nel territorio dello Stato il 23/10/2016, nonchè tabulati telefonici relativi alle utenze riferibili alle imputate ed intestate alla A.A. e relativi agganci delle celle telefoniche, il cui esame attestava numerosi contatti con la persona offesa proprio nel periodo temporale, nei luoghi e negli orari dell’attività di prostituzione riferita dalla ragazza); ha, quindi, esaminato e disatteso le censure difensive, qui riproposte, volte a rimarcare discrasie e contraddizioni nel narrato accusatorio (cfr pag da 11 a 16 della sentenza impugnata).
Ha, poi, disatteso le censure difensive con le quali si invocava l’esimente dell’ignoranza circa la minore età della persona offesa, rimarcando che le risultanze istruttorie comprovavano che le due imputate erano consapevoli della minore età della ragazza, circostanza, peraltro, anche evidente dai tratti fisici di sviluppo della stessa, come evincibile dagli accertamenti disposti nei confronti della ragazza a seguito di un controllo della Pg (pag 17 della sentenza impugnata).
Le argomentazioni sono congrue e non manifestamente illogiche ed in linea con i suesposti principi di diritto; a fronte di un siffatto apparato argomentativo, la ricorrente ripropone le stesse censure mosse con l’appello e motivatamente respinte in secondo grado e sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.
Va ricordato che questa Corte ha affermato che devono valutarsi inammissibili le censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, quindi, in quanto tali precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, Rv. 235507; Sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508).
3. Il ricorso, quindi, è, nel complesso, infondato e va rigettato.
4. In base al disposto dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2023.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2023

