IL RICONOSCIMENTO IN APPELLO CHE IL CONDUCENTE DEL VEICOLO PUR COINVOLTO NON AVEVA CAUSATO L’INCIDENTE HA AVUTO DIVERSE CONSEGUENZE FAVOREVOLI

La valutazione secondo cui non erano emersi elementi sufficienti per ritenere provata la causazione di un sinistro stradale da parte del motociclista non solo gli ha consentito di avere una diminuzione della pena, ma anche la revoca della revoca della patente con sostituzione con la sospensione della patente per anni 2, ma avrebbe consentito anche di ottenere la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, con conseguente dimezzamento della sospensione della patente. Nel caso specifico vi è stata anche dichiarazione di prescrizione del reato.

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Il caso riguarda A.A. che veniva ritenuto colpevole del reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, commi 1 e 2, lett. c), comma 2 bis e 2 sexies, in primo grado perchè, mentre si trovava a bordo del proprio motociclo, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale finendo fuori strada. Condotto presso il Pronto Soccorso e sottoposto ad alcoltest risultava un tasso alcolemico pari a 2,38 gr/l. Veniva condannato alla pena di mesi otto di arresto ed Euro 3000,00 di ammenda con la revoca della patente di guida e la sanzione amministrativa della confisca del veicolo.

Nel giudizio di appello veniva esclusa l’aggravante di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 bis, non essendo emersi elementi sufficienti per ritenere provata la causazione di un sinistro stradale, rideterminando la pena in mesi quattro di arresto ed Euro 1400,00 di ammenda, disponendo altresì la revoca della sanzione della revoca della patente e la sostituzione con la sospensione della patente di guida per anni due.

Avverso la sentenza della Corte d’appello l’imputato, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce l’omessa motivazione, anche di rigetto, sulla richiesta di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, formulata ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 9 bis, già avanzata con l’atto di appello e nelle conclusioni presentate oralmente all’udienza. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio essendo il reato estinto per prescrizione.

La Corte di Cassazione, Sez. IV, con la sentenza data ud. 19/04/2023 –  18/05/2023, n. 2115 – riconosceva il vizio di motivazione quanto all’omessa pronuncia sull’istanza D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ex art. 186, comma 9 bis.

Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p., maturate successivamente alla sentenza impugnata. In particolare, va rilevata d’ufficio l’intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo comprensivo di interruzione, pari ad anni cinque, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 c.p..

In conclusione, la Corte di Appello, a seguito all’annullamento dell’aggravante dell’aver causato il sinistro, avrebbe dovuto dare risposta anche sulla sostituzione della pena con L.P.U., che non poteva essere richiesta prima della derubricazione del reato in guida in stato di ebbrezza semplice.

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