REVOCA DELLA PATENTE QUANDO E’ POSSIBILE RIFARE L’ESAME DI GUIDA?

Il caso riguarda il condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza, contravvenzione di cui all’art. 186 c. 2 lett. c), 2 bis e sexies del Codice della Strada, per essersi messo alla guida del motoveicolo, in stato di ebbrezza dovuto all’assunzione di bevande alcoliche, con l’aggravante di avere commesso il fatto dopo le ore 22,00 e di avere provocato un incidente. Questi presentava istanza agli uffici della Motorizzazione Civile, chiedendo di essere ammesso al conseguimento di una nuova patente di guida, essendo trascorsi oltre cinque anni dalla data di accertamento del reato, avvenuto in data 30.8.2012.

In data 26.8.2017 la Prefettura, in esecuzione del giudicato, revocava la patente di guida.

In data 03.11.2017 -OMISSIS- presentava istanza agli uffici della Motorizzazione Civile – sede di Udine, chiedendo di essere ammesso al conseguimento di una nuova patente di guida, essendo trascorsi oltre cinque anni dalla data di accertamento del reato, avvenuto in data 30.8.2012.

In data 05.02.2018, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio – Servizio Motorizzazione Civile Regionale – Sede Territoriale di Udine, negava al sig. P. la possibilità di conseguire una nuova patente di guida prima del 21 giugno 2020 compreso.

Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, -OMISSIS- impugnava il suddetto provvedimento, deducendo l’illegittimità del diniego per violazione ed errata interpretazione degli artt. 3, 11, 25 e 117 Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione Edu e dell’art. 219, comma 3 ter, del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), in quanto il computo del termine di cui all’art. 219, comma 3 ter, del Codice della strada doveva decorrere dalla data di contestazione della violazione e non anche dal passaggio in giudicato della sentenza penale che aveva accertato il reato. Il ricorrente denunciava, altresì, la violazione ed errata applicazione della disposizione da ultimo richiamata del Codice della strada per violazione del principio della detrazione del c.d. presofferto di sospensione della patente di guida.

La linea difensiva del condannato era imperniata sul principio che nella determinazione del termine triennale decorrente dalla data di accertamento del reato doveva essere conteggiato il periodo di presofferto, stante la materiale indisponibilità della patente di guida decorrente dal 4.10.2012 al 21.3.2013. Il Tar aveva respinto il ricorso con la sintetica motivazione che è impossibile scomputare dal triennio il periodo in cui l’interessato era rimasto senza patente, a causa della sospensione cautelare della stessa disposta nell’immediatezza del fatto.

La sentenza del Cons. Stato, Sez. V, Sent., (data ud. 28/02/2023) 22/05/2023, n. 5027, ha invece affermato razionalmente che tale termine andava scomputato dal triennio. Infatti, è necessario che, in relazione al medesimo fatto nei confronti dello stesso soggetto, l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente risulti unitaria e sia compresa tra il minimo ed il massimo previsto dalle disposizioni del codice della strada, ancorchè quella definitiva, disposta dal giudice, sia stata preceduta dall’applicazione provvisoria disposta dal prefetto. Ne consegue che è il prefetto, organo di esecuzione della sanzione accessoria, a dover provvedere alla detrazione, obbligatoria, del periodo di sospensione eventualmente già scontato, senza che vi sia bisogno di esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell’autorità giudiziaria competente” (Cass. Sez. Un. 21 giugno 2000, n. 20). In linea con questo orientamento si è espresso anche questo Consiglio, il quale ha sostenuto che ai tre anni previsti dall’art. 219, comma 3 ter, del Codice della Strada va scomputato l’eventuale periodo di sospensione della patente che ha preceduto la revoca (in termini, Cons. Stato, Sez. V, 27 dicembre 2022, n. 11323; si vedano anche Cons. Stato, Sez. III, 24 aprile 2018, n. 2465; Cons. Stato, Sez. III, 6 giugno 2016, n. 2416

La sentenza penale che aveva accertato la violazione della contravvenzione contestata diveniva definitiva in data 21.7.2017, pertanto, in esecuzione di detto provvedimento, con atto notificato in data 26.8.2017, la Prefettura di Udine aveva ordinato la revoca della patente di guida.

Secondo l’esponente, la sentenza del Tribunale amministrativo sarebbe errata, in quanto nella determinazione del termine triennale decorrente dalla data di accertamento del reato dovrebbe essere conteggiato il periodo di presofferto, stante la materiale indisponibilità della patente di guida decorrente dal 4.10.2012 al 21.3.2013, sicchè non potrebbe essere condivisa la tesi sostenuta dal giudice di prima istanza, il quale ha respinto la doglianza con sintetica motivazione, semplicemente argomentando che, attesa la diversità che connota l’istituto della revoca della patente, quale sanzione accessoria alla condanna penale, da un lato, e la sospensione temporanea della patente, quale misura avente finalità eminentemente cautelare, dall’altro, è impossibile scomputare dal triennio il periodo in cui l’interessato è rimasto senza patente, a causa della sospensione cautelare della stessa disposta nell’immediatezza del fatto. In primo luogo, occorre ribadire, come correttamente rilevato dal primo giudice, che nell’interpretare l’art. 219, comma 3 ter, del Codice della Strada si deve privilegiare l’interpretazione letterale della disposizione nel senso che, a seguito della revoca della patente di guida, questa può essere conseguita solo dopo che sono decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato il reato, e non anche dalla data di contestazione della violazione da parte dell’organo accertatore.

Il principio è stato, in più occasioni, affermato da questo Consiglio di Stato, sicchè si è ritenuta corretta la suddetta interpretazione, atteso che il testo legislativo non è riferito alla data di commissione del fatto, né alla data di accertamento del fatto in sede amministrativa, ‘ma all’accertamento del reato, che implica l’accertamento di tutti i suoi elementi costitutivi, incluso l’elemento soggettivo, con la relativa spettanza dei poteri esclusivamente all’Autorità giudiziaria (Cons. Stato n. 2416 del 2016). In linea con questo indirizzo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “il provvedimento di revoca della patente non viene dunque, materialmente, in esistenza prima che il giudice penale lo pronunci (altro essendo, per natura, finalità ed effetti diversi, il provvedimento prefettizio cautelare, di sospensione provvisoria della patente) e, logicamente, il suo procedimento di applicazione da parte della competente autorità amministrativa non può iniziare prima che la sentenza penale sia passata in giudicato. La revoca della patente è, pertanto, un atto di efficacia istantanea adottabile dall’autorità amministrativa solo una volta che la sentenza penale di condanna sia, appunto, passata in giudicato” (Cass. n. 13508 del 2019).

Ciò premesso, non è contestato che la sentenza penale che ha determinato l’accertamento del reato è passata in giudicato in data 21.7.2017, con la conseguenza che il computo del periodo triennale di inibizione alla guida decorre dalla accertata irrevocabilità della sentenza.

A tale fine si richiama l’indirizzo precisato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “…le differenti finalità e diversi presupposti che caratterizzano il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria dalla patente di guida e la sanzione accessoria della sospensione della patente applicata dal giudice penale, all’esito dell’accertamento di violazione del codice stradale, escludono la possibilità di computare il periodo di sospensione provvisoria nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicabile dal giudice. Tuttavia, ciò non comporta che due periodi di sospensione siano cumulabili, giacchè essi sono, invece, complementari: infatti, è necessario che, in relazione al medesimo fatto nei confronti dello stesso soggetto, l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente risulti unitaria e sia compresa tra il minimo ed il massimo previsto dalle disposizioni del codice della strada, ancorchè quella definitiva, disposta dal giudice, sia stata preceduta dall’applicazione provvisoria disposta dal prefetto. Ne consegue che è il prefetto, organo di esecuzione della sanzione accessoria, a dover provvedere alla detrazione, obbligatoria, del periodo di sospensione eventualmente già scontato, senza che vi sia bisogno di esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell’autorità giudiziaria competente” (Cass. Sez. Un. 21 giugno 2000, n. 20).

Nel caso in esame, come precisato nella parte in fatto, in esecuzione del provvedimento penale, con atto notificato in data 26 agosto 2017, la Prefettura di Udine ha ordinato la revoca della patente di guida intestata al-OMISSIS-. Orbene, con le dedotte censure, l’appellante si duole del fatto che la Motorizzazione Civile di Udine ha respinto l’istanza di essere ammesso a conseguire un nuovo documento di guida prima del 21 giugno 2020 compreso, senza tener conto del periodo di materiale indisponibilità della patente sofferto in via cautelare, ossia dal 4 ottobre 2012, per complessivi 5 mesi e 17 giorni, sino al 21 marzo 2013. L’assunto difensivo va condiviso, per i rilievi di seguito enunciati. A tale fine si richiama l’indirizzo precisato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “…le differenti finalità e diversi presupposti che caratterizzano il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria dalla patente di guida e la sanzione accessoria della sospensione della patente applicata dal giudice penale, all’esito dell’accertamento di violazione del codice stradale, escludono la possibilità di computare il periodo di sospensione provvisoria nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicabile dal giudice. Tuttavia, ciò non comporta che due periodi di sospensione siano cumulabili, giacchè essi sono, invece, complementari: infatti, è necessario che, in relazione al medesimo fatto nei confronti dello stesso soggetto, l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente risulti unitaria e sia compresa tra il minimo ed il massimo previsto dalle disposizioni del codice della strada, ancorchè quella definitiva, disposta dal giudice, sia stata preceduta dall’applicazione provvisoria disposta dal prefetto. Ne consegue che è il prefetto, organo di esecuzione della sanzione accessoria, a dover provvedere alla detrazione, obbligatoria, del periodo di sospensione eventualmente già scontato, senza che vi sia bisogno di esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell’autorità giudiziaria competente” (Cass. Sez. Un. 21 giugno 2000, n. 20). In linea con questo orientamento si è espresso anche questo Consiglio, il quale ha sostenuto che ai tre anni previsti dall’art. 219, comma 3 ter, del Codice della Strada va scomputato l’eventuale periodo di sospensione della patente che ha preceduto la revoca (in termini, Cons. Stato, Sez. V, 27 dicembre 2022, n. 11323; si vedano anche Cons. Stato, Sez. III, 24 aprile 2018, n. 2465; Cons. Stato, Sez. III, 6 giugno 2016, n. 2416). Nella fattispecie in esame, quindi, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, nel computo del termine della sanzione accessoria della revoca della patente di guida, andava detratto il c.d. periodo “presofferto”, ossia il periodo di tempo in cui la patente era stata sospesa dalla Prefettura di Udine con atto prot. (…), ossia dal 4.10.2012, fino al 21.3.2013, momento in cui, a seguito di sospensiva disposta dal Giudice di Pace di Latisana, il ricorrente era rientrato nella materia disponibilità del documento.

In definitiva, l’appello appare fondato nella parte in cui si deduce la mancata valutazione della detraibilità del periodo di sospensione dal termine triennale previsto per richiedere la nuova patente, con la conseguenza che, in riforma della sentenza impugnata, il provvedimento prot. (…) del 5.2.2018 deve essere annullato ai fini del riesame alla luce delle motivazioni esposte.

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