LA TESTIMONIANZA LIMPIDA E CHIARA DI UNA BIMBA DI 6 ANNI HA CONSENTITO LA CONDANNA DI UN NONNO PER VIOLENZA SESSUALE

La minore aveva ribadito nel corso dell’incidente probatorio più volte con fermezza la sensazione di disagio e fastidio provata allorchè l’imputato le aveva toccato la pelle nuda nelle parti intime, avendo anche riferito nell’immediatezza del fatto alla madre di aver provato dolore. L’imputato aveva subdolamente approfittato dell’occasione propizia e del momentaneo allontanamento della figlia per portare la bambina con sè nella camera da letto (prendendola in braccio), abusando della fiducia che la bambina nutriva nei suoi confronti quale figura tutelare (essendo l’imputato il nonno del suo amichetto). L’età della minore, non aveva consentito alla vittima di reagire, pur avvertendo la stessa dolore e disagio, non sapendo cosa fare quando l’anziano l’aveva spogliata e le aveva messo le mani nelle parti intime.

Ulteriore elemento preso in considerazione è stata l’invasività del gesto, descritto con precisione dalla minore e ritenuto dai giudici non fugace, connotato dalla svestizione della minore e da una durata tale da consentire alla bambina, nella sua ingenuità infantile, di formulare il pensiero che si trattasse di una condotta posta in essere da un “malato di mente” (incidente probatorio pag.47), oltre che di memorizzare e percepire l’atteggiamento e l’espressione beata e sorridente dell’uomo (incidente probatorio pag.19). Tali elementi sono stati valutati come idonei a incidere in modo da coartare in misura non modesta la libertà sessuale della vittima. Contrariamente a quanto indicato nel ricorso, l’idoneità di tale condotta, anche in chiave prognostica, a causare un danno di natura psicologica di non minima entità è stata desunta dal fatto che la stessa bambina avesse descritto di aver provato subito fastidio e rabbia per quanto accaduto perchè nessuno mai le aveva tolto i pantaloni e l’aveva toccata in quel modo, dimostrando di essere una bambina che aveva avuto la capacità di percepire l’intrusività e l’abusività del gesto compiuto dall’adulto.

 

La sentenza n. 22101 della Sez. IV, data ud. 27/04/2023, data deposito motivazione 23/05/2023 ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato.

1. La Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, con sentenza n. 37131 del 16/07/2021 aveva annullato, limitatamente alla circostanza attenuante prevista dall’art. 609 bis, comma 3, c.p., la sentenza con la quale la Corte di appello di Torino, in data 8/09/2020, aveva confermato la sentenza del 9/01/2017 del Tribunale di Asti, che aveva ritenuto A.A. responsabile del delitto previsto dagli artt. 609 bis c.p., 609 ter c.p., comma 2, perchè, mediante violenza consistita nell’imporre materialmente gli atti, aveva costretto la minore B.B. (nata il (Omissis)), che era stata affidata a sua figlia D.D. dai genitori e che si trovava a casa della predetta, a subire atti sessuali e, segnatamente, la aveva adagiata sul letto, togliendole le mutandine e toccandola nelle parti intime. Fatto commesso a (Omissis) con l’aggravante dell’essere il fatto commesso ai danni di persona di sei anni.

 

2. La Corte di appello di Torino quale giudice di rinvio, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado concedendo le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante e rideterminando la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione; ha revocato le statuizioni civili, essendo nelle more intervenuta revoca della costituzione di parte civile, e ha confermato le pene accessorie irrogate in primo grado.

 

3. A.A. propone ricorso per cassazione censurando la sentenza per inosservanza dell’art. 191 c.p.p. e art. 228 c.p.p., comma 3, con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della minore gravità del fatto di cui all’art. 609 bis c.p., u.c., nonchè per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di quantificazione della pena e mancato riconoscimento della circostanza attenuante della minore gravità del fatto. Il ricorrente deduce che il giudice di rinvio ha riproposto un’argomentazione, inerente alle modalità dell’azione, già considerata nella sentenza annullata, senza prendere in esame le circostanze fattuali valorizzate dalla sentenza della Corte di Cassazione quali l’assenza di lesioni e di altri indizi di abuso e il contesto di sostanziale serenità, le modalità dell’agire, la fugacità della condotta, elementi dai quali il giudicante non poteva prescindere. Inoltre, lamenta che il giudice abbia preso in considerazione circostanze di fatto ritenute non rilevanti nei gradi di giudizio precedenti, come la reiterazione della condotta e la complessità della svestizione dei pantaloni, rispetto a dichiarazioni della madre della minore e della figlia dell’imputato che riferivano di una gonna. La difesa assume, altresì, che la Corte di appello abbia ricavato la dimensione del danno psicologico dalle notizie rese dalla persona offesa al perito, in violazione dell’art. 228 c.p.p., comma 3, che consente l’utilizzazione di tali dichiarazioni solo ai fini delle conclusioni dell’incarico peritale. Le asserite conseguenze psichiche e fisiche subite dalla minore costituiscono una mera ipotesi formulata dal giudice di rinvio: tale giudizio prognostico non tiene conto del quadro probatorio complessivamente emerso, concretato dall’assenza di riscontri forniti dalle persone che frequentavano la casa e dal fatto che la stessa madre della persona offesa avesse ammesso che la bambina voleva tornare presso l’abitazione di D.D. in quanto c’erano altri bimbi con i quali si divertì. Analoghe censure rivolge al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione, fondato sulla tardività del ristoro del danno senza tenere conto dei versamenti rateali, frutto di transazione, del comportamento processuale dell’imputato, del contributo all’accertamento dei fatti, della condotta di vita, dell’età avanzata, dell’assenza di precedenti, che avrebbero richiesto una motivazione circa la valutazione del criterio con il quale si è determinata la pena.

 

4. All’odierna udienza, con discussione orale su istanza della difesa, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.

 

Motivi della decisione

1. Occorre premettere che la Corte di legittimità ha censurato il percorso motivazionale seguito nella sentenza annullata limitatamente al punto inerente alla verifica della sussistenza della circostanza attenuante prevista dall’art. 609 bis c.p., comma 3, ritenendo pleonastico l’esame della censura concernente il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee.

 

2. Si tratta, dunque, di sentenza rescindente che ha censurato l’iter logico della decisione, ritenendo carente la disamina complessiva dei fatti in funzione dell’analisi del tipo di danno psichico inferto, non evidenziato, escludendo la decisività di elementi valorizzati nella sentenza impugnata quali il divario di età o il ricorso a modalità scherzose o il toccamento diretto di parti intime.

 

2.1. Qualora la sentenza rescindente censuri il percorso motivazionale, il giudice del rinvio, pur restando libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante un’autonoma valutazione del fatto concernente il punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento; in alcune pronunce della Corte si precisa che il giudice del rinvio è altresì vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali indicata dal giudice di legittimità o al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, indicata come di determinante rilevanza ai fini della decisione, con il limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati nel provvedimento annullato (Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013, Di Benedetto, Rv. 255122; Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, dep.2013, Scavetto, Rv. 254830), mentre in altre pronunce si sottolinea la libertà del giudice del rinvio di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di fatto concernenti i punti oggetto di annullamento (Sez.1, n. 43685 del 13/11/2007, Pitullo, Rv. 238694). L’obbligo di cui all’art. 627 c.p.p., comma 3, si dice, è, in queste ipotesi, rispettato ove il giudice del rinvio motivi la sua decisione sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di legittimità (Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri, Rv. 259811; Sez. 2, n. 47060 del 25/09/2013, Mazzoni, Rv. 257490; Sez.4, n. 30422 del 21/06/2005, Poggi, Rv.232019).

 

2.2. La differente ampiezza del vincolo derivante al giudice del rinvio dall’annullamento per vizi di motivazione, che sembra delinearsi nelle decisioni della Corte, dipende, a ben vedere, dalle peculiarità del caso concreto esaminato nelle diverse sentenze di annullamento, essendo evidentemente più stringente nel relativo giudizio rescissorio la pronuncia di legittimità che abbia, non solo enunciato la cosiddetta “trama” motivazionale, ma anche rilevato una violazione di legge concernente i criteri di valutazione della prova; d’altro canto, lo sviluppo dell’analisi di talune acquisizioni istruttorie non può che avere lo scopo di porre in luce i vizi del provvedimento annullato, piuttosto che l’obiettivo di fornire al giudice del rinvio indicazioni vincolanti in merito all’apprezzamento del fatto. Si chiarisce, in tal senso, ancora meglio l’inammissibilità di quelle censure che si basino sull’asserita violazione delle indicazioni fornite dal giudice di legittimità in merito a una determinata valutazione del compendio istruttorio, non potendo validamente sostenersi che il giudice del rinvio sia vincolato alla lettura delle prove, o degli indizi, in rapporto ai fatti che il giudice di legittimità abbia adombrato per chiarire i termini del vizio di motivazione.

 

2.3. Non può definirsi, per altro verso, come vera e propria “questione di diritto” nei termini ed ai fini indicati dall’art. 627 c.p.p., comma 3, l’enunciato della Corte di legittimità che sconfini in valutazioni e analisi di elementi del fatto funzionali ad evidenziare il vizio della motivazione della sentenza annullata. Il giudice del rinvio non può, in altre parole, essere condizionato da valutazioni in fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo compito della Corte di Cassazione quello di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti. Del resto, ove la Suprema Corte soffermi eventualmente la sua attenzione su alcuni particolari aspetti da cui emerga la carenza o la contraddittorietà della motivazione, ciò non comporta che il giudice di rinvio sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, poichè egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all’individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell’ambito del punto della decisione colpito da annullamento. Non viola, pertanto, l’obbligo di uniformarsi al cosiddetto giudicato interno il giudice di rinvio che, dopo l’annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente alle medesime conclusioni del provvedimento annullato sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello censurato in sede di legittimità (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep.2020, Le Voci, Rv. 278629 – 02; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345 – 01; Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251660).

 

3. Tanto premesso, deve ritenersi manifestamente infondato il profilo di censura secondo il quale la Corte territoriale avrebbe ripercorso il medesimo iter motivazionale censurato con la sentenza rescindente, posto che il percorso motivazionale seguito dal giudice del rinvio integra con rilievi analitici la motivazione censurata.

 

3.1. La censura al punto della decisione che ha confermato la non configurabilità della circostanza attenuante speciale non supera il vaglio di ammissibilità anche perchè propone alcune doglianze, come quelle inerenti alle modalità con le quali sarebbe avvenuta la svestizione della minore, ovvero alle dichiarazioni rese dai genitori di altri bambini che frequentavano la casa, che tendono a ottenere una diversa valutazione del fatto, non consentita nella presente fase di legittimità.

 

3.2. Ma il profilo che maggiormente rende tale punto del ricorso inammissibile, che pure sottopone al giudizio della Corte di legittimità il puntuale tema che inerisce all’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa al perito, riguarda l’omesso confronto con la motivazione posta a base del giudizio. Le ragioni esposte circa l’insussistenza della circostanza attenuante sulla quale il giudice di rinvio era chiamato ad esprimere la propria valutazione sono molteplici e vengono, in gran parte, ignorate. Premesso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’attenuante di cui si tratta può essere applicata quando vi sia una minima compressione della libertà sessuale della vittima, la Corte territoriale ha messo in luce come la minore avesse ribadito nel corso dell’incidente probatorio più volte con fermezza la sensazione di disagio e fastidio provata allorchè l’imputato le aveva toccato la pelle nuda nelle parti intime, avendo anche riferito nell’immediatezza del fatto alla madre di aver provato dolore. Indipendentemente da quanto dichiarato dalla minore alla psicologa incaricata di saggiarne la capacità a deporre o dalla prova di condotte poste in essere dall’imputato già nei giorni precedenti, il giudizio della Corte territoriale si è incentrato sul dato obiettivo della tenera età della minore, ponendolo in correlazione con l’azione delittuosa, ossia con la prova che l’imputato avesse subdolamente approfittato dell’occasione propizia e del momentaneo allontanamento della figlia per portare la bambina con sè nella camera da letto (prendendola in braccio), abusando della fiducia che la bambina nutriva nei suoi confronti quale figura tutelare (essendo l’imputato il nonno del suo amichetto). Per altro verso, il giudice del rinvio ha valorizzato l’età della minore anche per sottolineare come, pur avvertendo la stessa dolore e disagio, non fosse in grado di reagire, non sapendo cosa fare quando l’anziano l’aveva spogliata e le aveva messo le mani nelle parti intime. Ulteriore elemento preso in considerazione è stata l’invasività del gesto, descritto con precisione dalla minore e ritenuto dai giudici non fugace, connotato dalla svestizione della minore e da una durata tale da consentire alla bambina, nella sua ingenuità infantile, di formulare il pensiero che si trattasse di una condotta posta in essere da un “malato di mente” (incidente probatorio pag.47), oltre che di memorizzare e percepire l’atteggiamento e l’espressione beata e sorridente dell’uomo (incidente probatorio pag.19).Tali elementi sono stati valutati come idonei a incidere in modo da coartare in misura non modesta la libertà sessuale della vittima. Contrariamente a quanto indicato nel ricorso, l’idoneità di tale condotta, anche in chiave prognostica, a causare un danno di natura psicologica di non minima entità è stata desunta dal fatto che la stessa bambina avesse descritto di aver provato subito fastidio e rabbia per quanto accaduto perchè nessuno mai le aveva tolto i pantaloni e l’aveva toccata in quel modo, dimostrando di essere una bambina che aveva avuto la capacità di percepire l’intrusività e l’abusività del gesto compiuto dall’adulto.

 

3.3. Si tratta di acquisizioni istruttorie provenienti dall’esito dell’incidente probatorio, come si evince dalla semplice lettura della motivazione a pag.7 della sentenza.

 

4. Con riguardo al giudizio in base al quale le circostanze generiche sono state ritenute prevalenti sulla contestata aggravante, dunque accogliendo la relativa censura dell’appellante, qui la difesa si duole del fatto che l’attenuazione di pena non sia stata riconosciuta nella massima estensione.

 

4.1. Si tratta, tuttavia, di valutazione discrezionale congruamente motivata sia sulla base dell’intervenuto ristoro del danno E.E. per altro verso, sul fatto che tale ristoro fosse maturato in epoca recente1sulla natura dei gesti abusivi posti in essere dal prevenuto in danno della bambina mentre si trovava affidata alle sue cure e alla sua custodia.

 

4.2. Occorre ricordare che, in sede di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e, in generale, di determinazione della pena, una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella sua valutazione discrezionale si richiede quante volte la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la sola scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 c.p. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601; Sez.2, n. 28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701).

 

5. Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

 

Ricorrono i presupposti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 2, per cui va disposta, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettrica, l’omissione delle indicazioni delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

 

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n.196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

 

Conclusione

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2023.

 

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2023

Consulenza legale anche online

Oltre ad offrire assistenza legale, mettiamo a disposizione un servizio di consulenza online nei nostri ambiti di intervento. Contattaci per fissare un appuntamento in videoconferenza su Skype o su altre piattaforme.

Contatta l'Avvocato Pisanello per
Assistenza Legale Specializzata

Se stai affrontando situazioni di violenza o discriminazione, non esitare a contattarci per una consulenza legale specializzata.