Il caso riguarda il padre affidatario dei figli minori, che veniva coadiuvato nell’accudimento degli stessi dai nonni, e non li faceva vedere alla madre, colpevole di essere andata a convivere con un uomo che non piaceva al marito.
L’ex marito perdeva in tutti i gradi di giudizio, nonostante le valutazioni moraleggianti e suggestive utilizzate negli atti per giustificare il suo comportamento.
La Corte d’appello di Bari ha confermato la condanna di A.A. alla pena di 300 Euro di multa, per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388, comma 2, c.p.), per aver violato l’ordinanza con cui l’autorità giudiziaria aveva disposto l’affidamento condiviso dei figli, conviventi con il padre, impedendo alla madre di vederli nei giorni stabiliti.
L’imputato si difendeva:
L’imputato aveva cessato di opporsi a che la madre vedesse liberamente i figli, essendo stata, piuttosto, la donna a non manifestare alcun interesse in tal senso, in ogni caso era impossibilitato ad assicurare quotidianamente il diritto di visita della madre, poichè impegnato fuori casa in ragione dei turni di lavoro, sicchè i bambini erano affidati ai nonni.
Non vi sarebbe stato il dolo intenzionale richiesto dalla fattispecie di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. La più recente giurisprudenza di legittimità (su tutte, è citata Sez. U, n. 36692 del 27/09/2007, Vuocolo, Rv. 236937) ha precisato, infatti, che la fattispecie in oggetto non mira ad assicurare il formale ossequio al contenuto del provvedimento giudiziario e neppure la tutela dell’interesse dell’altro coniuge, essendo invece preposta a tutelare l’interesse dei minori. L’istruttoria dibattimentale avrebbe, dunque, escluso l’intenzione, in capo all’imputato, di eludere l’esercizio delle facoltà riconosciute alla moglie nel provvedimento giudiziale, considerato altresì che: era stata la parte civile a venir meno ai suoi obblighi familiari, abbandonando la casa per andare a vivere con un uomo la cui presenza l’imputato reputava nociva per i bambini; l’abitazione occupata dalla donna con il nuovo compagno era ritenuta dall’imputato inidonea ad ospitare bambini allora in tenera età (constava di una sola stanza ed era abitata altresì da un grosso cane); lo stesso imputato, quando i suoi impegni glielo consentivano, accompagnava i figli agli incontri con la madre.
La sentenza 23059 Sez. VI, data ud. 18/04/2023 data deposito motivazione 25/05/2023, stabiliva che il padre aveva commesso il reato di elusione dell’ordine del giudice, chiarendo che il convincimento di aver agito nell’interesse dei figli minori non nega la sussistenza del dolo in capo a A.A., del resto desumibile dall’ampio lasso temporale per il quale l’imputato ha impedito alla madre di vedere i figli e/o lo ha consentito a condizioni restrittive, da lui soggettivamente decise ed imposte, che rende poco plausibile la tesi di un impedimento giustificato e meramente occasionale (a contrario, Sez. 6, n. 10905 del 31/01/2023, C. non mass.) e destituisce, correlativamente, di fondamento la circostanza di fatto – già ritenuta irrilevante dal giudice dell’appello e, ciò nondimeno, reiterata, da ultimo, nelle conclusioni – che, per impedimenti lavorativi, l’imputato non avesse la possibilità di garantire i contatti tra la madre e i bambini, avendo affidato questi ultimi ai nonni paterni.
Il ricorrente, infatti, trascura di considerare che, ad analoga deduzione in appello, i giudici avevano già replicato che “dalla documentazione ritualmente acquisita agli atti del processo e dalle prove orali, è emersa la piena prova della penale responsabilità dell’imputato avendo costui eluso il provvedimento emesso dal tribunale di Trani nel procedimento di separazione personale dei coniugi”, per poi precisare, quasi testualmente, come la parte civile, escussa in udienza, avesse riferito in modo chiaro e senza possibilità di equivoci che per circa un anno e mezzo dall’inizio della separazione, avvenuta nel 2010, non ha potuto vedere i figli e che successivamente li ha potuti incontrare, ma mai alle condizioni del Tribunale, bensì secondo le modalità decise da A.A..
La decisione dei giudici di merito appare, dunque, correttamente basata sulle dichiarazioni della persona offesa-parte civile, peraltro riscontrate, conformemente a quanto suggerito da Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214, attraverso le dichiarazioni dell’assistente sociale C.C., la quale ha sì confermato che l’imputato aveva consentito, a partire da una certa data, di far vedere i figli alla madre, ma ha parimenti precisato che gli incontri avvenivano per qualche ora sul sagrato di una chiesa di (Omissis), alla presenza dell’imputato.
Anche in rapporto a quanto di seguito precisato, è utile, infine, specificare che le sanzioni comminate dal Tribunale di Trani ex art. 709-ter c.p.c. in data 05/01/2011 e 06/07/2012, lungi dal fondare, di per sè, la decisione in ordine alla sussistenza del reato, sono citate, nell’economia della motivazione, soltanto “ad ulteriore conferma” della elusione del provvedimento giudiziario, aggiungendosi, dunque, ai citati riscontri.
Innanzitutto, inconferente risulta il richiamo a Sez. U, n. 36692 del 27/09/2007, Vuocolo, Rv. 236937, che, pur proponendo un’interpretazione “de-formalizzante” della fattispecie, riguardava una situazione non assimilabile a quella oggetto del presente giudizio (nel caso oggetto della pronuncia, la ricorrente si era rifiutata di ottemperare ad ordinanza possessoria di restituzione di un locale ma, di fronte al rifiuto, la rimozione degli oggetti presenti nel vano era stata comunque realizzata dall’ufficiale giudiziario). La sentenza delle Sezioni Unite esprime, del resto, un principio diverso da quello ravvisato dal ricorrente: chiarisce che l’interesse tutelato dall’art. 388 c.p. non è l’autorità in sè delle decisioni giurisdizionali, bensì l’esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione ed esclude la rilevanza penale del mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall’art. 388, comma 2, c.p., a meno che – tuttavia – l’obbligo imposto non sia coattivamente ineseguibile, poichè la sua attuazione richiede la necessaria collaborazione dell’obbligato. Tanto accadeva, appunto, nel caso di specie, in cui l’interesse sotteso al rispetto del provvedimento giudiziario poteva essere assicurato soltanto mediante la cooperazione del suo destinatario A.A..

