Il Tribunale di Roma, per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, aggravata dalla causazione di incidente stradale, dichiarava non doversi procedere per esito positivo della messa alla prova e disponeva la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Il difensore dell’imputato impugnava la sentenza del Tribunale perché avrebbe disposto la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida senza averne il potere, atteso che l’istituto della messa alla prova, in caso di esito positivo, comporta l’estinzione del reato, con conseguente radicamento in capo al Prefetto, in assenza del positivo accertamento della penale responsabilità dell’imputato, del potere di disporre l’anzidetta sanzione, in esito al passaggio in giudicato della sentenza.
La Corte di Cassazione, Sez. IV, data ud. 24/01/2023, deposito motivazione 30/01/2023, n. 3717, composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FERRANTI Donatella – Presidente – Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere – Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere – Dott. CENCI Daniele – Consigliere – Dott. SESSA Gennaro – rel. Consigliere, annullava la sentenza senza rinvio sulla base del seguente principio: In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell’art. 168-ter cod. pen. non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224, comma terzo, cod. strada, in considerazione della sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova, che prescinde dell’accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono-bis e 187, comma ottavo-bis, cod. strada, la cui disciplina lascia invece al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria. (Annulla in parte senza rinvio, GIP TRIBUNALE ROMA, 15/11/2021)
La Suprema Corte ha chiarito da tempo che il giudice che, in ragione dell’esito positivo della messa alla prova, dichiari, ex art. 168-ter c.p., l’estinzione dei reati di guida sotto l’effetto dell’alcool e di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, previsti dal D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 186 e 187 non può applicare la sanzione amministrativa accessoria, di competenza del Prefetto, della revoca della patente di guida, di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 224, comma 3.
Si è osservato al riguardo che sussiste sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova – che prescinde dell’accertamento della penale responsabilità dell’imputato – e le ipotesi, previste dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 9-bis e art. 187, comma 8-bis, che legittimano l’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al menzionato art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria:
Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 23/06/2016, n. 29639 In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l’estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224, comma terzo, C.d.s. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, in considerazione della sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova, che prescinde dall’accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui agli artt. 186, comma nono bis, e 187, comma ottavo bis, C.d.s., non può trovare applicazione la disciplina – ivi prevista – che lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria). (Annulla in parte senza rinvio, G.i.p. Trib. Ravenna, 03/02/2016)
Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 08/07/2016, n. 39107 (rv. 267608) In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l’estinzione del reato per l’esito positivo della prova, ai sensi dell’art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224, comma terzo, C.d.s., in considerazione della sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova, che prescinde dall’accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono bis e 187, comma ottavo bis, C.d.s., la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria. (Annulla in parte senza rinvio, Trib. Genova, 21/12/2015)
Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 17/09/2015, n. 4006 In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l’estinzione del reato per l’esito positivo della prova, ai sensi dell’art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224, comma terzo, C.d.s.. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, in considerazione della sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova, che prescinde dall’accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186 comma nono bis e 187 comma ottavo bis C.d.s., non può trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina ivi prevista che lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria). (Annulla senza rinvio, Trib. Napoli, sez.dist. Ischia, 19/12/2014)
La Corte, quindi, annullava la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disponendo la trasmissione degli atti al Prefetto di Roma per quanto di competenza.
Questo passaggio apre le porte alla possibilità di adire il Tribunale amministrativo regionale contro il provvedimento del Prefetto che revoca la patente per guida in stato di ebbrezza con incidente stradale.