Non ci sono risposte giuste o sbagliate durante l’esame testimoniale della persona offesa di un reato connesso alla violenza domestica o sessuale, solo risposte che hanno il sapore amaro della verità. La valutazione circa l’attendibilità della persona offesa si connota quale giudizio sul modo di essere della persona escussa, pertanto, è un giudizio sul fatto e su come esso viene riportato dalla persona che lo ha subito. In via di principio le sole dichiarazioni della vittima, anche costituita parte civile, bastano a far condannare il colpevole.
La recentissima sentenza della Cassazione Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 23/06/2022) 04/08/2022, n. 30686 (Dott. RAMACCI Luca – Presidente – Dott. CERRONI Claudio – Consigliere) con dei passaggi motivazionali cristallini spiega gli elementi secondo cui la testimonianza della persona offesa era assolutamente attendibile:
“La Corte territoriale ha confermato l’affermazione di responsabilità per il contestato reato di violenza sessuale mediante costrizione, condividendo le argomentazioni del Tribunale e richiamando specificamente le dichiarazioni delle persona offesa, le quali davano atto delle modalità violente della condotta dell’ imputato; in particolare, i Giudici di appello hanno evidenziato che la persona offesa aveva riferito e, cioè, che era stata costretta contro la sua volontà ad entrare nello stanzino ove si verificavano i fatti contestati e che più volte aveva manifestato all’ imputato la sua volontà contraria sia a parole che con gesti (cfr. pag. 13-16 della sentenza impugnata: “io puntavo un pò i piedi, lui mi tirava…E riusciva sempre a portarmi di là”; “No, praticamente gli ho detto lasciami andare e praticamente gli facevo capire che non ci volevo andare” “non riuscivo ad urlare avevo troppa paura”). Le valutazioni espresse dai Giudici di appello, censurante dal ricorrente, in ordine al modo di riferire l’accaduto da parte della persona offesa (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata) attengono, invece, non al profilo delle modalità di realizzazione della violenza sessuale ma al diverso profilo della valutazione di attendibilità della persona offesa ed alla interpretazione del suo narrato. 2. Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto doglianze non proponibili in sede di legittimità. Va ricordato che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’ imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214). A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Il giudice, quindi, può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, che richiedono la presenza di riscontri esterni (cfr., Sez. 1, n. 29372 del 27/7/2010, Stefanini, Rv. 248016, Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014). Va, poi, ribadito che la valutazione circa “l’attendibilità della persona offesa si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia dli merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa; tale giudizio può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (cfr., Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006, Agnelli e altro, Rv. 235578). Invero, l’attendibilità di un teste è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell’ insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni. Nella specie, la Corte territoriale ha motivato congruamente, in maniera logica ed adeguata, in ordine alla attendibilità della persona offesa, non solo richiamando, dichiarando di condividerle, le valutazioni del giudice di primo grado, ma esponendo ulteriori ed autonome valutazioni in ordine alla ricostruzione del fatto ed ai riscontri esterni al narrato della persona offesa (cfr. pag. 7-14 della sentenza impugnata). Le censure mosse dal ricorrente si sostanziano in inammissibili censure in fatto, che non possono trovare ingresso in sede di legittimità, essendo preclusa una rivalutazione delle risultanze istruttorie”.
La sentenza che segue, fa un passo in più, ammette che anche le sole dichiarazioni della persona offesa, che si sia costituita parte civile fanno prova, cioè possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato.
Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 13/09/2022) 11/11/2022, n. 42908 (Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente – Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere): “Va ricordato che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’ imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv.253214, che ha, altresì, precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi). Il Giudice, quindi, può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, che richiedono la presenza di riscontri esterni (cfr., Sez. 1, n. 29372 del 27/7/2010, Stefanini, Rv. 248016, Sez.5, n. 1666 del 08/07/2014).
Tale principio è stato ribadito anche più di recente, avendo questa Corte affermato, in tema di testimonianza, che le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’ imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto e che, qualora risulti opportuna l’acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, nè assistere ogni segmento della narrazione (Sez.5, n. 21135 del 26/03/2019,Rv.275312 – 01). 1.2. Nella specie, la Corte di appello, nel confermare l’affermazione di responsabilità, in linea con il suesposto principio di diritto, ha posto a fondamento della decisione le dichiarazioni rese dalla persona offesa, il cui vaglio di attendibilità è stato effettuato in maniera adeguata, con motivazioni congrue e logiche che si sottraggono al sindacato di legittimità, attraverso l’analisi della condotta della dichiarante, della linearità del suo racconto e dell’esistenza di riscontri esterni allo stesso, costituiti dalle dichiarazioni dei sommari informatori in atti, fornendo adeguata risposta alle censure difensive, qui riproposte con le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (pag da 8 a 12 della sentenza impugnata). Va osservato che la valutazione circa l’attendibilità della persona offesa si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa; tale giudizio può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito- come avvenuto nella specie – abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (cfr. Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006, Agnelli e altro, Rv. 235578).

