ASSOLUZIONE PER TENUITA’ DAL REATO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA EX ART. 186 D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285

A parere di chi scrive, l’imputato potrebbe essere assolto anche qualora abbia provocato un incidente modesto, in cui non vi sono vittime, timida è la posizione della Corte al riguardo.

La Cassazione non esclude che al reato di guida in stato di ebbrezza possa applicarsi la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto con conseguente assoluzione dell’imputato ma la valutazione del fatto è rigorosa, e viene sempre esclusa la tenuità quando l’imputato abbia causato anche lievissimo un incidente, oppure in relazione alle condizioni di tempo e quelle di luogo – zona di traffico particolarmente intenso e veloce, prossimo a snodi stradali importanti – quali moltiplicatori del rischio che la norma violata tende a scongiurare.

Sono, infatti, ostative al riconoscimento dell’ipotesi di particolare tenuità del fatto:

1) l’elevato tasso alcoolico;

2) le modalità della condotta, di notte, con fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale;

3) la entità del pericolo provocato agli utenti della strada.

L’art. 186 C.d.S., comma 2, delinea l’appartenenza di tali contravvenzioni alla categoria dei reati di pericolo presunto, in cui la pericolosità della condotta è tratteggiata in guisa categoriale nel senso che il legislatore individua i comportamenti contrassegnati – alla stregua di informazioni scientifiche o di comune esperienza – dall’attitudine ad aggredire il bene giuridico che si trova sullo sfondo, da individuare nella vita e nell’integrità personale.

Una volta accertata la situazione pericolosa tipica e l’offesa ad essa sottesa, resta sempre uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato e al solo fine della ponderazione in ordine alla gravità dell’illecito, quale sia lo sfondo fattuale nel quale la condotta si inserisce e, di conseguenza, il concreto possibile impatto pregiudizievole.

Ne consegue che, ai fini dell’apprezzamento circa l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p., occorre accertare che il fatto illecito non abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni indicati. Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede, dunque, una valutazione complessa in relazione alle modalità della condotta e all’esiguità del danno o del pericolo e richiede una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità del caso concreto.

La sentenza della Cassazione penale, Sez. IV, 09/11/2018, n. 54018 ha stabilito: La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto trova applicazione anche nel caso di guida in stato di ebbrezza nel quale sia stato accertato un tasso alcolemico elevato. Infatti, ai fini dell’apprezzamento circa l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p., occorre accertare che il fatto illecito non abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni indicati. Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede, dunque, una valutazione complessa in relazione alle modalità della condotta e all’esiguità del danno o del pericolo e richiede una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità del caso concreto.

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