LE ATTENUANTI NON VENGONO MAI REGALATE NEI PROCESSI DI MAFIA NE POSSONO ESSERE TRASFERITE SU REATI COMUNI

La sentenza negava il riconoscimento dell’attenuante speciale dell’art. 476-bis.1 c.p., comma 3, ritenendo che il procedersi per delitti comuni, non connessi ad associazione di stampo mafioso ovvero a delitti aggravati dall’art. 416-bis.1 c.p., comma 1, fosse ostativo all’applicazione della invocata attenuante speciale, non essendo comprovata la commissione dei delitti predetti con finalità di agevolazione della cosca.

In relazione alla inosservanza e all’erronea applicazione dell’art. 416-bis.1 c.p., comma 3, va premesso come un primo orientamento della giurisprudenza di legittimità richieda come necessario che il soggetto che ne benefici sia ritenuto responsabile di partecipazione ad associazione mafiosa ovvero di un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare le attività mafiose e che la predetta attenuante non possa trovare applicazione qualora difetti la formale contestazione dell’aggravante dell’art. 416-bis.1 c.p., comma 1, e la sussistenza della stessa non trovi, quindi, positivo riscontro in sentenza (Sez. 6, n. 31874 del 09/05/2017, Ferrante, Rv. 270589; Sez. 3, n. 8353 del 23/09/2014, dep. 2015, Trirnarco, Rv. 262513; Sez. 2, n. 23121 del 29/04/2009, Nemoianni, Rv. 245180). Altro orientamento ritiene invece che, per coloro che si dissocino dalle organizzazioni di tipo mafioso adoperandosi per evitare che l’attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, non sia richiesta la formale contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 c.p., comma 1, ma occorra che dagli atti del processo emergano elementi certi ed univoci, idonei a comprovare che il reato contestato risulti “in fatto” commesso dall’imputato in presenza delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. ovvero per agevolare l’attività di un’associazione di tipo mafioso (Sez. 4, n. 32519 del 29/05/2019, Panarinfo, Rv. 276687; Sez. 2, n. 12330 del 05/12/2018, dep. 2019, Rubino, Rv. 276324; Sez. 1, Sentenza n. 21783 del 20/10/2016, dep. 2017, Lin, Rv. 270006).

Al di là della diversa interpretazione dell’art. 416-bis.1 c.p., tanto il primo orientamento – che richiede non solo la contestazione formale, ma anche la prova della commissione del delitto associativo ai sensi dell’art. 416-bis o del delitto aggravato, dal metodo mafioso o dalla finalità di agevolare l’attività delle relative associazioni – quanto il secondo – che ritiene invece applicabile l’attenuante anche a fronte di un difetto di contestazione formale dei delitti con la aggravante speciale – pongono come presupposto che “in fatto” sussista la prova che l’imputato abbia commesso il delitto con metodo mafioso o con finalità di agevolazione di una associazione di tipo mafioso.

Non è sufficiente in sè la dichiarazione dello stesso imputato, che si autoaccusa della finalità di agevolazione mafiosa, poichè avrebbe chiesto un prestito al padre, allo scopo anche di riciclare denaro per conto dello stesso. Sempre è necessaria una valutazione di attendibilità, nonchè elementi di conforto tali da fornire adeguata prova della condotta aggravante.

 In tal senso pacifico è l’orientamento della Corte di legittimità che, se per un verso afferma che la confessione dell’imputato possa essere posta a base del giudizio di colpevolezza anche quando costituisce l’unico elemento d’accusa, per altro verso è necessario che il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l’attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di un intendimento autocalunnatorio o di intervenuta costrizione dell’interessato (Cass. Sez. 4, n. 4907 del 17/10/2017, dep. 2018, Militello, Rv. 271980; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259489; Sez. 4, n. 20591 del 05/03/2008, D’Avanzo, Rv. 240213). E l’intendimento autocalunnatorio può essere motivato proprio dalla volontà di ottenere il riconoscimento dell’attenuante speciale.

Sentenza n. 18438 del 22/03/2022 Della Sez. 5 delal cassazione penale  Ud. (dep. 10/05/2022 ) Rv. 283011 – 01 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Relatore: CANANZI FRANCESCO. 

La confessione può giustificare la concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen. a condizione che il giudice apprezzi favorevolmente la veridicità, la genuinità e l’attendibilità del narrato, dando conto, con motivazione logica, degli elementi di conferma eventualmente acquisiti e dei motivi per i quali debba escludersi il sospetto di un intento autocalunniatorio.

 

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