CASSAZIONE ANNULLAMENTO CON RINVIO IN FASE DI ESECUZIONE – DIVIETO DI RIFORMA PEGGIORATIVA

Secondo la giurisprudenza della Cassazione, in caso di annullamento, a seguito di ricorso per Cassazione del condannato, dell’ordinanza di parziale accoglimento della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione deve, in sede di rinvio, rispettare il divieto di reformatio in peius in ordine ai punti della decisione annullata già favorevoli al ricorrente (Sez. 5, n. 38740 del 10/07/2019; Sez. 5, n. 39373 del 21/09/2011; Sez. 1, n. 36414 del 19/09/2007).

Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 30/11/2021) 24/03/2022, n. 10713 Dott. SCARLINI Enrico V.S. – Presidente – Dott. CALASELICE Barbara – rel. Consigliere –

Si è osservato, sia pure in una materia diversa dall’esecuzione, che il divieto di reformatio in peius è principio di portata generale, che va applicato anche nel giudizio di rinvio rapportando la pena irrogata con la sentenza annullata a quella irrogata dal giudice del rinvio, non potendosi, in nessun caso, ammettere che l’imputato veda aggravarsi una posizione che non aveva accettato e che questa possa essere peggiorata in forza di un atto che mirava, invece, a rimuoverla (Sez. 1, n. 9861 del 29/09/1993, Rv. 195434).

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