L’ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO – 416 BIS CP – NON E’ FATTISPECIE A GEOMETRIA VARIABILE

Non è possibile immaginare una fattispecie associativa mafiosa a geometria variabile, in cui cioè la consistenza del tipo criminoso dell’art. 416 bis c.p. muti a seconda delle caratteristiche concrete dei fenotipi criminali a cui deve essere in concreto applicato. Qualunque sia la natura dell’associazione non tradizionale – delocalizzata, estera o autoctona – resta sempre imprescindibile la dimostrazione della effettiva sussistenza del ‘metodo mafioso’ così come definito dal comma 3 della medesima disposizione di legge

Sentenza della sezione seconda della Cassazione Penale 16 marzo 2020 (ud. 29 novembre 2019), n. 10255 Presidente Diotellavi, Relatore Ariolli

Il nucleo della fattispecie incriminatrice “si colloca nel terzo comma dell’art. 416-bis cod. pen., laddove il legislatore definisce, assieme, metodo e finalità dell’associazione mafiosa – in sostanza, quelle finalità che si qualificano solo se c’è uno specifico “metodo” che le alimenta – delineando in tal modo un reato associativo non soltanto strutturalmente peculiare, ma, soprattutto, a gamma applicativa assai estesa, perché destinato a reprimere qualsiasi manifestazione associativa che presenti quelle caratteristiche di metodo e fini”. Ne deriva che “le associazioni che non hanno una connotazione criminale qualificata sotto il profilo “storico” dovranno essere analizzate nel loro concreto atteggiarsi, in quanto per esse “non basta la parola” (il nomen di mafia, camorra, ‘ndrangheta, ecc.); ed è evidente, che, in questa opera di ricostruzione, occorrerà porre particolare attenzione alle peculiarità di ciascuna specifica realtà delinquenziale, in quanto la norma mette in luce un problema di “assimilazione” normativa alle mafie “storiche” che rende necessaria un’attività interpretativa particolarmente attenta a porre in risalto “simmetrie” fenomeniche tra realtà fattuali, sociali ed umane diverse fra loro”. I giudici di legittimità proseguono osservando come il “fulcro del processo di “identificazione” non possa, dunque, fare riferimento che sul paradigma del metodo: è di tipo mafioso – puntualizza, infatti, l’art. 416- bis cod. pen. – l’associazione i cui partecipanti si avvalgono della forza d’intimidazione del vincolo associativo e nell’assoggettamento e di omertà che ne deriva. Il metodo mafioso, così come descritto dal terzo comma dell’art. 416-bis cod. pen., colloca la fattispecie all’interno di una classe di reati associativi che, parte della dottrina, definisce “a struttura mista”, in contrapposizione a quelli “puri”, il cui modello sarebbe rappresentato dalla “generica” associazione per delinquere di cui all’art. 416 cod. pen. La differenza consisterebbe proprio in quell’elemento “aggiuntivo” rappresentato dal metodo, ma con effetti strutturali di significativa evidenza”.

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