CEDU E RINNOVAZIONE ISTRUTTORIA IN APPELLO IN CASO DI RIFORMA DELLA SENTENZA

La Cedu con la sentenza del 8 luglio 2021 Maestri e altri c. Italia ha dichiarato la violazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione, in un caso in cui i giudici nazionali di secondo grado hanno ribaltato la decisione assolutoria di primo grado senza previamente procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. La violazione convenzionale è stata ravvisata nel fatto che la Corte di appello italiana non aveva disposto l’esame degli imputati necessario per lo scrutinio dell’elemento soggettivo, valutato per la prima volta in appello all’esito del previo riconoscimento della sussistenza dell’elemento oggettivo del reato associativo, ritenuto per la prima volta nel secondo grado di giudizio. Secondo la CEDU, è necessario che l’imputato, qualora assente, sia destinatario di una chiamata in giudizio al fine di porlo in condizione di rendere l’esame: a questo scopo non è sufficiente l’ordinaria citazione per il giudizio di appello, ma è richiesta una chiamata specifica con l’indicazione dell’incombente istruttorio da compiersi.

La sentenza della CEDU 9 novembre 2021, Ignat c. Romania ha escluso la violazione dell’art. 6 della Convenzione, ritenendo garantita l’equità del processo, in una vicenda nella quale la riforma della sentenza assolutoria, pur fondata su una diversa valutazione fattuale, non si basava su un diverso apprezzamento delle prove dichiarative, bensì sulla correlazione dei loro esiti con le prove di natura non dichiarativa (filmati degli incontri tra i protagonisti della vicenda delittuosa e trascrizioni delle conversazioni intercettate).

Sembra che la Cedu inizi a fare una distinzione tra le prove decisive e non,  venendo meno al principio della necessità dell’assunzione diretta sancito dalla sentenza Dasgupta, secondo cui, nell’ambito delle prove dichiarative da rinnovare, non si deve procedere ad alcuna distinzione fondata sul soggetto dichiarante (Sez. un., 28 aprile 2016, n. 27620, Dasgupta), ed in base alla quale è stato introdotto il comma 3 bis all’art. 603 c.p.p. (Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale).

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