A NESSUNO DOVREBBE ESSERE TOLTA LA POSSIBILITA’ DI USARE UN TELEFONO PERSONALE, NEMMENO A CHI HA COMMESSO REATI

A Tizio veniva contestato il reato di cui agli artt. 3, c. 4 e 5, e 76, c. 2, D.L.gs n. 159 del 2011 perché, pur essendo destinatario di Avviso Orale, emesso dal Questore di Topolinia data 29/09/21 con cui gli veniva inibito di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, perché contravveniva a tale ordine tenuto conto che veniva trovato in possesso di un telefono Smartphone privo di Sim con doppio IMEI.

La Quinta Sezione penale, pronunciandosi in tema di misure di prevenzione, con l’Ordinanza n. 46076 ud. 25/10/2021 – depositata del 16/12/2021, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per contrasto con gli artt. 3, 15, 21 e 117 Cost. in relazione agli artt. 8 e 10 CEDU, nella parte in cui non prevede una durata minima e massima dei divieti di possedere ed usare apparati di comunicazione, inclusi i telefoni cellulari, e di accedere ad internet, imposti con l’avviso orale del Questore e nella parte in cui affida il potere di limitazione all’autorità amministrativa.

Se la Corte Costituzionale si pronuncerà correttamente, il reato di cui sopra dovrebbe essere dichiarato insussistente.

 

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