“Se il limite all’aumento di pena di cui alla previsione dell’art.99, comma sesto, cod. pen., rilevi in ordine alla qualificazione della recidiva, come prevista dai commi secondo e quarto del predetto articolo, quale circostanza ad effetto speciale e/o influisca sulla determinazione del termine di prescrizione”.
La Corte non intende dare continuità né all’orientamento che ritiene che quando ricorrano le condizioni previste dall’art. 99 comma 6 cod. pen. la recidiva conserva la qualifica di circostanza ad effetto speciale, ma incide sulla determinazione del termine di prescrizione solo in ragione dell’aumento concreto di pena, né a quello che, in modo più radicale, esclude che la recidiva ad effetti temperati sia qualificabile come circostanza ad effetto speciale, di fatto eliminandone, in radice, la rilevanza al fine del calcolo del termine di prescrizione.
Infatti, ai fini della determinazione del termine di prescrizione, non dovrebbe essere assegnata nessuna rilevanza alla quantificazione concreta della pena inflitta, né nel procedimento in cui viene riconosciuta la circostanza, né nei precedenti processi che segnano il percorso criminale del recidivo. Altro è la “quantificazione in concreto della sanzione”, che deve essere effettuata nel rispetto dei parametri e delle regole previste dal codice, tra i quali si annovera il limite indicato nell’art. 99 comma 6 cod. pen.; altro è, invece, “la determinazione del termine di prescrizione”, che non può dipendere da alcuna mediazione processuale e deve essere generale, astratto e prevedibile.
In conclusione il collegio ritiene dunque che quando l’art. 157 comma 2 cod. pen. richiama in-aumento massimo” di pena previsto per l’aggravante, non debba essere considerato il limite previsto dall’art. 99 comma 6 cod . pen., ma solo l’aumento tipico previsto dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 99 cod. pen.