La Corte costituzionale, nella valutazione della rilevanza delle questioni, ha affermato che deve ritenersi scontata per prima la pena riferibile ai reati che non consentirebbero l’accesso ai benefici (Corte costituzionale, sentenza 15 febbraio 2022, n. 33). Deve essere applicato il principio del favor rei.
La Corte ha richiamato la costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, nel caso di cumulo, materiale o giuridico, di pene inflitte per diversi titoli di reato, alcuni dei quali soltanto compresi nell’elenco dell’art. 4-bis ordin. penit., occorre procedere allo scioglimento del cumulo, venendo meno l’impedimento alla fruizione dei benefici penitenziari qualora l’interessato abbia già espiato la parte di pena relativa ai reati ostativi (ex plurimis, con riguardo al cumulo materiale, Cass. pen. sez. I, sentenza 20/07/2021, n. 28141; Cass. pen. sez. I, sentenza 07/04/2021, n. 13041; con riguardo al cumulo giuridico, conseguente, in particolare, all’applicazione della disciplina del reato continuato, Cass. pen. sez. I, sentenza 07/12/2016, n. 52182; Cass. pen. sez. I, sentenza 26/07/2016, n. 32419).
La Corte ha precisato, inoltre, che, a questi fini, deve ritenersi scontata per prima la pena più gravosa per il reo, ossia quella riferibile ai reati che non consentirebbero l’accesso ai benefici (tra le altre, Cass. pen. sez. I, sentenza n. 28141/2021; Cass. pen. sez. I, sentenza 22/02/2016, n. 6817); e ciò in adesione alle indicazioni fornite dalla sentenza Corte cost. n. 361/1994, la quale, dichiarando non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione al riguardo sollevata, ha escluso che la disciplina dell’art. 4-bis ordin. penit. abbia creato uno status di detenuto pericoloso destinato a permeare di sé l’intero rapporto esecutivo, a prescindere dallo specifico titolo di condanna concretamente in esecuzione.