Il rimedio c’è non è l’incidente di esecuzione, ma è la rescissione.
Cos’è?
E’ in istituto che serve per “tornare indietro” al momento in cui l’imputato non è stato convocato correttamente in giudizio, e cioè in linguaggio tecnico consente la restituzione nei termini. Competente a giudicare è sempre la Corte d’appello, la richiesta deve essere presentata «nella cancelleria della Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento». La Corte ha il potere di sospensione dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza ex art. 635 C.p.p.
Sentenza n. 15498 del 23 aprile 2021 Sezioni Unite della Corte di cassazione
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che: – il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall’omessa citazione in giudizio propria e/o del proprio difensore nel procedimento di cognizione, non può adire il giudice dell’esecuzione per richiedere ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen. in relazione ai detti vizi, la declaratoria della illegittimità del titolo di condanna e la sua non esecutività; può, invece, proporre richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., allegando l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che possa essere derivata dalle indicate nullità; – la richiesta formulata dal condannato perché sia dichiarata la non esecutività della sentenza ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione di nullità che abbiano riguardato la citazione a giudizio nel procedimento di cognizione, non è riqualificabile come richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.