Il caso riguarda una guardia giurata che si vedeva respingere la richiesta di rinnovo del porto d’armi per motivi lavorativi, il quale si vedeva respingere pure il rigetto della domanda di accesso agli atti perché connesse all’informativa antimafia. Il Tar, confermando un costante orientamento, ha dichiarato che il diniego di accesso a tutta la documentazione connessa all’informativa antimafia è illegittimo, ove non motivato con riferimento alle concrete ragioni che impediscono la divulgazione di tale documentazione.
I principi ribaditi nella sentenza sono i seguenti:
– le esigenze di tutela della riservatezza sono da considerarsi, di norma, recessive rispetto all’esigenza di tutela del diritto di difesa;
– qualora l’Amministrazione, avvalendosi della norma regolamentare invocata, intenda opporre particolari esigenza di riservatezza all’ostensione della relazione prefettizia o degli altri istruttori propedeutici al diniego della licenza o appone il segreto di Stato oppure è tenuta a motivare, in modo rigoroso, l’esistenza di eventuali e concrete ragioni di eccezionale prevalenza dell’esigenza di riservatezza su quella della tutela in giudizio dei diritti e degli interessi della parte ricorrente.