L’ULTRASETTANTENNE POTRA’ USUFRUIRE DELLA DETENZIONE DOMICILIARE ANCHE SE E’ RECIDIVO – CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 31 MARZO 2021 N. 56

Il caso riguarda un condannato aveva settantotto anni ed era detenuto in esecuzione di una pena complessiva di quattordici anni e sette mesi di reclusione – di cui tredici anni e otto mesi ancora da espiare – per una serie di reati fallimentari e tributari accertati in diverse sentenze di condanna, alcune delle quali avevano applicato la circostanza aggravante della recidiva, preclusiva della concedibilità della misura alternativa in forza della disposizione censurata.

Il magistrato di Sorveglianza di Milano osservava che l’applicazione della recidiva non esprimerebbe un giudizio di maggiore pericolosità del condannato, quanto piuttosto una valutazione di maggiore gravità del fatto di reato commesso; e che la sua applicazione dipenderebbe da “condizioni variabili e ingovernabili quali l’effettiva contestazione da parte del PM (che non sempre assolve l’obbligo di contestarla) e la discrezionalità del giudice nel riconoscerla e applicarla”.

D’altra parte, anche ad ammettere che la recidiva implichi indirettamente un giudizio di maggiore pericolosità, tale giudizio risalirebbe al tempo della sentenza di condanna e non sarebbe pertanto attuale al tempo della decisione sulla misura alternativa, in relazione alle circostanze oggettive e soggettive del presente.

Tutto ciò determinerebbe la violazione del “principio di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza” di cui all’art. 3 Cost., alla luce della giurisprudenza di questa Corte che considera incompatibili con tale parametro le presunzioni assolute arbitrarie e irrazionali, in quanto non rispondenti a dati di esperienza generalizzati. E sarebbe, altresì, violato il principio di proporzionalità della pena, connesso alla funzione rieducativa che l’art. 27, terzo comma, Cost. affida alla pena stessa.

La corte ha accolto queste motivazioni dichiarando l’illegittimità costituzionale della disposizione 47-ter, comma 01, della L. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) limitatamente all’inciso “né sia stato mai condannato con l’aggravante di cui all’articolo 99 del codice penale”.

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