L’imputato doveva rispondere dell’accusa di non aver impedito che il proprio cane provocasse lesioni colpose guaribili in alcuni giorni ad un soggetto in luogo pubblico. L’attività difensiva di esame e contro esame dei testi e di esame dell’imputato porto all’evidenza che chi si avvicina ad un cane, dopo che l’animale ha già manifestato di non voler essere accarezzato, lo fa a proprio rischio e pericolo, a maggior ragione se l’animale si trova in uno stato di quiete: la possibilità di una reazione improvvisa è quantomai concreta, nella normale ragionevolezza e prevedibilità di una persona adulta. “Non stuzzicare il can che dorme”, evidentemente, è una regola generale di comune esperienza; che un cane che dorme si possa spaventare per un qualsiasi motivo non è imprevedibile, anzi facilmente intuibile. Di qui l’assoluzione perché il fatto non sussiste.
