Assoluzione dal reato di lesioni colpose a mezzo del proprio cane ex art. 590 c.p.

L’imputato doveva rispondere dell’accusa di non aver impedito che il proprio cane provocasse lesioni colpose guaribili in alcuni giorni ad un soggetto in luogo pubblico. L’attività difensiva di esame e contro esame dei testi e di esame dell’imputato porto all’evidenza che chi si avvicina ad un cane, dopo che l’animale ha già manifestato di non voler essere accarezzato, lo fa a proprio rischio e pericolo, a maggior ragione se l’animale si trova in uno stato di quiete: la possibilità di una reazione improvvisa è quantomai concreta, nella normale ragionevolezza e prevedibilità di una persona adulta. “Non stuzzicare il can che dorme”, evidentemente, è una regola generale di comune esperienza; che un cane che dorme si possa spaventare per un qualsiasi motivo non è imprevedibile, anzi facilmente intuibile. Di qui l’assoluzione perché il fatto non sussiste.

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