La modifica introdotta con l’art. 23 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 ha ristretto l’ambito applicativo dell’art. 323 cod. pen., determinando una parziale “abolitio criminis” in relazione alle condotte commesse prima dell’entrata in vigore della riforma, realizzate mediante violazione di norme regolamentari o di norme di legge generali e astratte, dalle quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o che lascino residuare margini di discrezionalità.
Sentenza della Sezione Feriale n. 42640 del 17/08/2021 Ud. (dep. 22/11/2021 ) Rv. 282268 – 01
In tema di abuso d’ufficio, l’esercizio di un potere richiede l’individuazione di una specifica norma che ne individui i presupposti, rispetto ai quali non sussiste alcun profilo di discrezionalità amministrativa che, invece, può riguardare le modalità con le quali quel determinato potere venga esercitato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato di abuso d’ufficio, anche nella formulazione conseguente alla modifica apportata con d.l. n. 76 del 2020, nel caso di esercizio da parte di un Sindaco del potere di requisizione, pur in assenza del presupposto della “grave necessità pubblica”, ritenendo che l’interpretazione di tale locuzione non attenga alla discrezionalità amministrativa).