Anche dopo la modifica introdotta con l’art. 23 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 all’art. 323 cod. pen., ai fini dell’integrazione dell’abuso d’ufficio è necessario che sussista la c.d. “doppia ingiustizia”, nel senso che ingiusta deve essere la condotta, in quanto connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve essere l’evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia; conseguentemente, occorre una duplice distinta valutazione in proposito, non potendosi far discendere l’ingiustizia del detto vantaggio dalla illegittimità del mezzo utilizzato e, quindi, dall’accertata esistenza dell’illegittimità della condotta.
La Sentenza della Sezione Sesta della Corte di Cassazione Num. 8330 Anno 2022
In tema di abuso d’ufficio, il reato di abuso di ufficio, l’elemento oggettivo risulta caratterizzato da una doppia ingiustizia, dovendo essere ingiusta sia la condotta, trattandosi di un comportamento non iure, sia l’evento del vantaggio patrimoniale, essendo necessario il carattere contra ius, il quale dovrà essere autonomamente e distintamente valutato. Non è, dunque, sufficiente l’accertamento dell’ingiustizia della condotta per integrare il reato se non seguito dall’ingiustizia del danno. Il vantaggio patrimoniale può consistere non solo nel procurarsi beni materiali, ma soprattutto nell’accrescimento di una situazione soggettiva giuridica.