Il quesito era il seguente: Se, e in quali eventuali termini, si applichino alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego – comprese quelle dovute a titolo di licenziamento – nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 cod. proc. civ.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n 17882/2021 del 24 febbraio 2022 ha deciso che in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, debbono osservarsi i limiti attinenti al regime di pignorabilità previsti dall’art. 545 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 13, comma 1, lett. /), del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 – sempre che risulti attestata e certa la causale dei versamenti – attesa la riconducibilità degli stessi all’area dei diritti inalienabili della persona, tutelati dagli artt. 2, 36 e 38 della Costituzione.