ALL’IMPUTATO CHE TIENE LINEA DI DIFESA OSTILE POSSONO ESSERE NEGATE LE ATTENUANTI GENERICHE NEL REATO DI VIOLENZA SESSUALE

Il processo penale non costituisce luogo deputato all’impartizione di lezioni morali, l’imputato è libero impostare a propria difesa nel modo ritenuto più opportuno, eppure il giudice può valutare la totale assenza di resipiscenza, e quindi negare le circostanze attenuati generiche, per aver imbastito tutta la linea difensiva sull’ipotesi – totalmente indimostrata ed anzi smentita dall’istruttoria processuale – di un complotto calunniatorio ingenerato dalla persona offesa.

La sentenza della Sez. III, data ud. 21/03/2023, data deposito motivazione 24/05/2023, n. 22371, Dott. ACETO Aldo – Presidente -, Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere -, Dott. SEMERARO Luca – Consigliere -, Dott. GAI Emanuela – Consigliere – Dott. GALANTI Alberto – rel. Consigliere – richiama un principio già espresso in altra sentenza che sta rafforzandosi nel panorama giurisprudenziale: Come è stato anche di recente ribadito dalla Corte (Sez. 6, n. 29659 dell’11/05/2022, Dalla Costa, non massimate sul punto), “la condotta processuale dell’imputato che mantenga un atteggiamento non collaborativo può ben giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Infatti, se l’esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili finanche le dichiarazioni false rese a propria difesa dall’imputato, ciò non equivale affatto a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all’art. 133, c.p. (Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Rv. 270339)”, considerazioni che possono estendersi a tutta la quantificazione concreta della pena, ivi incluse le attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis c.p..

 

1. con sentenza dell’11/05/2022 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza dell’8/03/2021 del Tribunale di Torino, concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, condannava A.A., alla pena di anni cinque di reclusione in ordine al delitto di cui agli artt. 609-bis e 609-ter n. 1) c.p. commesso in None (TO) in data anteriore e prossima al 5/05/2017 in danno di B.B., minore degli anni quattordici. L’imputato, istruttore di nuoto della persona offesa, con la scusa di conoscere il di lei padre, l’avrebbe convinta a farsi accompagnare a casa e quindi fino al pianerottolo a causa del peso dello zaino scolastico. Quindi, con la scusa di insegnarle determinati esercizi ginnici, (‘avrebbe indotta a togliersi la felpa, poi l’avrebbe palpeggiata sul seno e sulle natiche, infine si sarebbe denudato, costringendo la persona offesa a toccargli il pene in erezione, per poi masturbarsi, dopo che la ragazza era andata in un’altra stanza, fino a eiaculare.

 

2. Avverso tale sentenza l’imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione. In particolare:

 

2.1. con il primo motivo di ricorso, lamenta la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) (erronea applicazione della legge penale) in riferimento alle modalità di assunzione della testimonianza della persona offesa nel corso dell’incidente probatorio e alla conseguente sua valutazione nel corso dei giudizi di primo e secondo grado. Sostiene il ricorrente che alcune domande rivolte alla giovane testimone abbiano minato l’attendibilità e la genuinità delle risposte, sia sotto il profilo della “suggestività” delle domande, sia sotto quello della “nocività” delle stesse (segue, a dimostrazione dell’assunto, lo stralcio di ampi tratti dell’incidente probatorio), di talchè l’attendibilità della stessa motivazione della sentenza impugnata ne sarebbe pregiudicata, con conseguente necessità di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale;

 

2.2. Col secondo motivo di ricorso, lamenta la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (erronea valutazione della prova) in riferimento all’art. 192 c.p.p., per avere erroneamente la Corte di appello ritenuto l’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni della persona offesa; sostiene in dettaglio che la giovane B.B., sarebbe stata escussa, o comunque avrebbe reso dichiarazioni sulla dinamica del fatto, in reiterate occasioni, sia extraprocessuali (parlando con i genitori, con l’amica C.C., e con la psicologa G.G.), che processuali (due volte a sommarie informazioni testimoniali e una volta in incidente probatorio) e che tale reiterazione avrebbe determinato una “usura” della fonte dichiarativa, fortemente condizionata dalle suggestioni degli interlocutori;

 

2.3. con il terzo motivo di ricorso, lamenta la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (manifesta illogicità della motivazione) in riferimento alle circostanze temporali in cui sarebbero occorsi i fatti. Sostiene il ricorrente sussistere una evidente incompatibilità tra i comportamenti posti in essere dallo A.A., (come asseriti dall’accusa) e il tempo materiale necessario affinchè essi si sarebbero potuti susseguire (secondo la Corte territori minuti);

 

2.4. Con il quarto motivo di ricorso, lamenta la violazione dell’arti” c.p.p., comma 1, lett. e), (contraddittorietà della motivazione) riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza, anzichè di mera equivalenza, rispetto alla contestata aggravante dell’età infraquattordicenne. Sostiene il ricorrente che la Corte di appello di Torino abbia ritenuto non concedibile l’attenuante in parola in prevalenza sull’aggravante in ragione della condotta dell’imputato (che avrebbe gettato discredito sulla persona offesa), così di fatto sanzionando il legittimo esercizio del diritto di difesa;

 

2.5. con il quinto motivo di ricorso, lamenta la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) (erronea applicazione della legge penale) in riferimento alla mancata applicazione dell’attenuante del fatto di minore gravità di cui all’art. 609-bis, comma 3, c.p..

 

Sostiene il ricorrente che erroneamente la Corte di appello ha omesso di valutare tutti gli elementi di cui all’art. 133 c.p., e segnatamente la vita anteatta dello stesso e l’assenza di pregiudizi penali, ritenendo applicabile al caso in esame solo gli elementi di cui all’art. 133, comma 1.

 

Sostiene inoltre che la Corte non ha fatto buon governo della giurisprudenza che richiede che sia data una valutazione globale del fatto (che si è esaurito in un unico episodio e si caratterizzerebbe per un grado di coartazione “quasi inesistente”), nonchè del grado di compromissione della sfera di libertà sessuale della vittima e del grado di consistenza del ‘danno arrecato.

 

3. In data 16/02/2023 l’Avv. De Martino Antonio, difensore dello A.A., deposita motivi nuovi in cui insiste per l’accoglimento del ricorso:

 

3.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, relativo alle modalità di assunzione e valutazione della testimonianza resa dalla persona offesa nel corso dell’incidente probatorio, ribadisce come vi sia stata violazione di quel divieto (sancito disposto dall’art. 499 c.p.p., comma 2), di porre domande “suggestive” e “nocive” che, previsto espressamente con riferimento alla parte che ha chiesto la citazione del teste, deve estendersi necessariamente al giudice, al quale spetta il compito di assicurare, in ogni caso, la genuinità delle risposte.

 

A maggior ragione tali divieti e precauzioni devono essere osservati allorchè il giudice procede all’esame diretto di un testimone che sia minore, ai sensi dell’art. 498, comma 4, in sede dibattimentale, ovvero in sede di incidente probatorio ai sensi dell’art. 398 c.p.p., comma 5-bis. In tal caso, non procedendosi alla cross examination, il divieto di domande suggestive è da ritenersi assoluto.

 

La violazione di tale divieto da parte del giudice e del suo ausiliario non rende nulla la deposizione ma ne pregiudica l’attendibilità, vizio dedotto sia con l’atto di Appello che con il ricorso per cassazione, ma su cui la Corte territoriale non si è confrontata;

 

3.2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, relativo all’erronea valutazione della prova ex art. 192 c.p.p. con riferimento all’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, minate entrambe dalla palese suggestione delle domande che ne hanno minato credibilità all’esito delle plurime audizioni, ribadisce che le pluriime audizioni della minore hanno determinato una usura della fonte dichiarativa, il cui narrato si arricchiva di volta in volta di particolari nuovi (e contraddittori rispetto a quanto dichiarato in precedenza), indotti dall’interlocutore, la cui volontà la minore assecondava, e dalla tendenza al mendacio della ragazza. Si è assistito, in altre parole, ad un c.d. “contagio dichiarativo” che ha pregiudicato l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.

 

4. In data (Omissis) l’Avv. Marzi Luigi, per le parti civili D.D. ed E.E., in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore B.B., depositava memoria in cui affrontava, a confutazione, tutti i motivi di ricorso proposti dal ricorrente, depositando altresì conclusioni e nota spese.

 

Motivi della decisione

1. I motivi di ricorso sono inammissibili.

 

1.1. Prima di procedere all’esame appare tuttavia necessario premettere, per l’incidenza che avrà nel prosieguo, che secondo la costante giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, non massirnata sul punto) “in presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta l’ammissibilità della motivazione della sentenza d’appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, rell’effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall’appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell’appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicchè le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 1309 del 22 novembre 1993 – 4 febbraio 1994, CED Cass. n. 197250; Sez. III, sentenza n. 13926 del 1 dicembre 2011 – 12 aprile 2012, CED Cass. n. 252615)”.

 

La c.d. “doppia conforme” si verifica in particolare (Sez. 2, n. 37295 del 12/05/2019, EI Rharbi, RV. 277218) quando sono stati rispettati i seguenti parametri: a) la sentenza di appello ripetutamente richiama la sentenza di primo grado; b) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri di valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418/2013, Argentieri, RV. 257595)”.

 

In tal caso (Sez. 2, n. 3892 del 20/1:2/2022, Riccobono, non massimata), “eventuali carenze della seconda decisione in ordine alle censure contenute nell’atto d’impugnazione sono superabili mediante il richiamo agli argomenti adottati dalla prima sentenza (cfr., tra le tante, Sez. 2 -, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615 01; Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardcizzi, Rv. 221116 – 01)”.

 

La presenza di una doppia conforme proietta i suoi effetti anche sui vizi deducibili: “non è consentito, in caso di cd. “doppia conforme”, eccepire il travisamento della prova mediante la pura e semplice riproposizione delle medesime questioni fattuali già devolute in appello soprattutto quando la censura riguardi il medesimo compendio probatorio non avendo la Corte territoriale attinto a prove diverse da quelle scrutinate in primo grado. Non è perciò consentito, in sede di legittimità, interloquire direttamente con la Suprema Corte sul significato delle prove assunte in sede di giudizio di merito sollecitandone l’esame e proponendole quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione” (Sez. 3, n. 33796 del 21/04/2021).

 

Nel caso di specie si è in presenza di una doppia conforme di merito (v. pag. 12, par. 4.1., della sentenza impugnata, secondo cui le due sentenze “si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità logica della motivazione”), per cui le doglianze difensive andranno confrontate con entrambe le sentenze, che andranno considerate unitariamente anche sotto il profilo dell’ammissibilità dell’impugnazione.

 

1.2. Scendendo all’esame dei motivi, tratto comune ai singoli profili di censura (salvo quanto si preciserà in relazione a ciascuno di essi) à la loro assenza di “specificità”.

 

Come ribadito dalla citata sentenza n. 46288/2016, secondo “consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte Suprema (per tutte, Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 2561:33), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l’aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi cli appello non siano stati accolti”.

 

E’ ben possibile la riproduzione, totale o parziale, del motivo d’appello nel ricorso, ma ciò solo “quando ciò serva a “doc:umentare” il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di “motivazione per relazione” nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d’appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cassazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione” (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio – 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584)”.

 

Nel caso di specie il ricorso, pur censurando formalmente specifici punti della sentenza di appello, si limita alla riproposizione delle medesime censure disattese dal giudice di seconda cura con ampia, coerente e logica motivazione. La Corte di appello di Torino ha infatti riesaminato il compendio probatorio già sottoposto al vaglio del tribunale e, confrontandosi in modo minuto e preciso con ogni singolo profilo di censura, ha ribadito il giudizio di responsabilità dell’imputato.

 

3. Scendendo in dettaglio, il primo motivo di ricorso è inammissibile.

 

Sostiene il ricorrente che la deposizione della persona offesa sarebbe stata influenzata, sì da renderla non genuina, dal giudice per le indagini preliminari e dal perito da questi nominato per garantire che l’audizione della minore si svolgesse in modo non traumatico per la stessa, avendo gli stessi formulato alla ragazza domande suggestive e in grado di nuocere alla genuinità del racconto.

 

Il motivo, tuttavia, pur concernendo presunte nullità avvenute durante la fase delle indagini preliminari, è stato introdotto per la prima volta nel giudizio per cassazione e rende per ciò solo inammissibile la sua trattazione.

 

Ed infatti, a pag. 38 dell’atto di appello, citato a pagina 10 della sentenza, si parla di una “visione a tunnel”, un “preconcetto cognitivo” che avrebbe impedito ai giudici di valutare serenamente la tesi difensiva dell’imputato. Tale affermazione, tuttavia, oltre ad essere totalmente apodittica e senza alcun riscontro, era riferita ai giudici del tribunale, non anche al Giudice delle indagini preliminari e al perito.

 

Inoltre, nel merito, il motivo è manifestamente infondato.

 

Come è stato anche di recente ribadito dalla Corte (Sez. 3, n. 5234 del 03/03/2022, dep. 2023, Schimizzi), il divieto di porre domande suggestive, che l’art. 499 c.p.p., comma 3, vieta “nell’esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e di quella che ha un interesse comune”: a) non opera con riguardo al giudice, il quale, agendo in una ottica di terzietà (e non essendo “parte” che conduce l’esame), può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l’accertamento della verità, ad esclusione di quelle nocive, che possono, cioè, nuocere alla sincerità delle risposte (Sez. 6, n. 8307 del 13/01/2021, Rv. 280710 – 01; Sez. 1, n. 44223 del 17/09/2014, Rv. 260899 – 01; Sez. 3, n. 27068 del 20/05/2008, Rv. 240261 – 01; Sez. 3, n. 21627 del 15/04/2015, Rv. 263790 – 01); b) la violazione del divieto deve essere eccepita al giudice innanzi al quale si forma la prova, essendo rimessa al giudice dei successivi gradi di giudizio soltanto la valutazione in ordine alla motivazione del provvedimento di accoglimento o di rigetto della eccezione stessa sicchè non può essere eccepita per la prima volta con i motivi di impugnazione l’inutilizzabilità dell’atto assunto in violazione dell’art. 499 c.p.p., (Sez. 5, n. 27159 del 02/05/2018, Rv. 273233 – 01; Sez. 6, n, 13791 del 10/03/2011, Rv. 249890 – 01; Sez. 3, n. 47084 del 23/10/2008, Rv. 242255 – 01; Sez 1, n. 22204 del 31/05/2005, Rv. 232385 – 01); c) ne consegue che, in caso di assunzione della prova mediante incidente probatorio, l’eccezione deve essere proposta immediatamente dinanzi al giudice che procede all’incombente istruttorio e non a quello della “piena cognitio” (Sez. 1, n. 22204 del 31/05/2005, Rv. 232385 – 01); d) la violazione del divieto di porre domande suggestive non dà luogo nè alla sanzione di inutilizzabilità prevista dall’art. 191 c.p.p., nè a quella di nullità, atteso che l’inosservanza delle disposizioni fissate dall’ art. 498 c.p.p, comma 1, e art. 499 c.p.p. non determina nè l’assunzione di prove in violazione dei divieti di legge, nè la inosservanza di alcuna delle previsioni dettate dall’art. 178 c.p.p. (Sez. 3, n. Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2012, dep. 2014, Rv. 259728 – 01; Sez. 1, n. 39996 del 14/07/2005, Rv. 232941 – 01).

 

Nel caso di specie, la difesa non ha allegato nulla in ordine alla proposizione dell’eccezione durante la fase dell’incidente probatorio, così decadendo dalla possibilità di dedurre l’eventuale eccezione.

 

Peraltro, poichè la violazione del divieto di porre domande suggestive (o nocive) di cui all’art. 499 c.p.p., in mancanza di una sanzione processuale, rileva soltanto sul piano della valutazione della genuinità della prova, essa può risultare compromessa esclusivamente se inficia l’intera dichiarazione e non semplicemente la singola risposta fornita, ben potendo il giudizio di piena attendibilità del teste essere fondato sulle risposte alle altre domande (Sez. 3, n. 36413 del 09/05/2019, Rv. 276682 – 01; Sez. 3, n. 42568 del 25/06/2019, Rv. 277988 – 01; Sez. 3, n. 4672 del 22/10/201.4, dep. 2015, Rv. 262468 – 01).

 

Ma tale profilo, relativo alla attendibilità della persona offesa, si analizzerà in riferimento al successivo motivo di ricorso.

 

4. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

 

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, le dichiarazioni della persona offesa possono già da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (v., ex plurimis, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214; Sez.:3, n. 5915/2020, cit.), “non trovando applicazione nei confronti della persona offesa le regole di valutazione della prova dettate dall’art. 192 c.p.p., comma 3, – in base al quale le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’art. 12 c.p.p. sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto… (omissis)… consentendo così l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata (cfr. Cass., sez. V, n. 1666 dell’8.7.2014, rv. 261730); dall’altro, che, qualora risulti opportuna l’acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, nè assistere ogni segmento della narrazione” (Sez. 5, n. 27892 del 9/04/2021, dep. 2022, Lo Presti, non massimata; cfr. Cass., sez. V, n. 21135 del 26.3.2019, rv. 275312).

 

Non sembra peraltro poter trovare applicazione, al caso di specie, quella più restrittiva giurisprudenza (v., ex plurimis, Sez. 5, n. 33280 del 05/04/2017, Favata, non massimata) secondo cui può essere opportuno procedere al riscontro delle dichiarazioni rese con altri elementi “qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell’imputato (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, cit.; Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755)”, posto che la persona offesa, minore all’epoca dei fatti, si era costituita per il tramite del genitore esercente la potestà, e che, dopo il raggiungimento della maggiore età (pag. 11 sentenza), non ha conferito mandato al difensore per costituirsi jure suo.

 

Ad ogni buon conto, la sentenza di appello spende non poche pagine nella valutazione sia dell’attendibilità intrinseca che di quella estrinseca della deposizione della persona offesa, muovendosi lungo due distinte linee direttrici.

 

In primo luogo, evidenzia gli elementi positivi da cui ritrarre tale attendibilità (parr. 4.2, pagg. 12-16, e 4.3., pagg. 16-18).

 

Di particolare rilievo, quanto alla attendibilità “intrinseca” del narrato, appare la parte della motivazione (pag. 12) che si riferisce alla “genesi assolutamente casuale dell’emersione della notizia di reato” (cui la sentenza dedica l’intero paragrafo 4.2.1), costituendo elemento di sicuro spessore probatorio la genuinità della c.d. “rivelazione”. La Corte prosegue analizzando da un lato l’atteggiamento emotivo della giovane nel corso del procedimento e anche in sede di incidente probatorio, e dall’altro le gravissime conseguenze psicologiche dalla stessa patitp, accertate giudizialmente tramite la deposizione della psicologa G.G., che aveva in cura la ragazza.

 

Quanto all’attendibilità “estrinseca”, a pag. 17 della sentenza impugnata la Corte evidenzia tutti gli elementi di positivo riscontro: la deposizione di C.C. in ordine alla scusa addotta dall’imputato per convincere la persona offesa a farsi accompagnare a casa; la mancata telefonata quotidiana alla madre all’ora di pranzo, confermata dalla Trocciola, la quale afferma anche che il giorno del fatto ha trovato la figlia chiusa a casa con la chiave a doppia mandata, contro ogni abitudine quotidiana; lo stato di terribile disagio provato dalla ragazza in occasione del secondo incontro con l’imputato, confermato da F.F.; la conferma, da parte di quest’ultimo, di aver letto sul cellulare della figlia i messaggi mandatigli da B.B. sull’accaduto; la conferma, da parte di C.C., della telefonata ricevuta dalla persona offesa, in lacrime, il giorno del fatto, con integrale racconto di quanto occorso; la confidenza, raccontata dalla madre della persona offesa, sulle molestie subite; la conferma, da parte dello stesso A.A., (trovato in possesso di fotografie, nella memoria del telefonino, del citofono della persona offesa, giustificate in modo assolutamente non credibile), di avere accompagnato casa la ragazza.

 

In secondo luogo, la sentenza si confronta, puntualmente e analiticamente (par. 4.5, pagg. 18-25, e 4.6, pagg. 25-28) con tutte le doglianze difensive, confutandole in modo certamente non illogico e contraddittorio in ben 13 paragrafi; a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: negando pregio alla circostanza che la sola persona offesa fosse presente al momento del fatto (pag. 18), circostanza ovvia e ricorrente nei reati sessuali; ritenendo motivatamente priva di pregio l’allegazione secondo cui la persona offesa fosse incline ad una “autosuggestione interpretativa”, un meccanismo di “autoconvincimento rispetto a un pensiero o a un ricordo” che ne avrebbe pregiudicato la genuinità del racconto; ritenendo non fondata la considerazione secondo cui la persona offesa, in quanto adolescente, sarebbe soggetta nella testimonianza a influenze di tipo emotivo in grado di orientare il narrato, e ancor meno fondata la tesi secondo cui la persona offesa fosse addirittura incapace a rendere testimonianza (pag. 20), tesi fondata su valutazioni di una consulenza di parte, redatta dalla D.ssa H.H., in cui si operava una indebita valutazione non della psiche della persona offesa ma della sua attendibilità rispetto all’intero quadro probatorio (operazione riservata al giudice e non ai consulenti di parte); demolendo per via argomentativa sia la presunta esistenza di “influenze” da parte di terze persone, atte a dirottare la deposizione della persona offesa verso tesi precostituite, sia la ricostruzione operata nell’atto di appello sulle modalità con cui l’imputato e la persona offesa si sarebbero conosciuti, smentita perfino dalla convivente dell’imputato, Masoero.

 

Quanto poi alla “usura” della fonte dichiarativa, lamentata dal ricorrente, la Corte di appello a pag. 21 della sentenza si confronta puntualmente con la censura proposta, rammentando che nel caso di specie non ci si trova di fronte ad un bambino in tenera età, la cui psiche è maggiormente malleabile, bensì ad una adolescente, in relazione alla quale non è dato rinvenire motivi, estranei alla sua sfera psichica (quali risentimenti dei genitori nei confronti dell’imputato tali da indurre la ragazza a calunniare lo A.A.), che l’avrebbero potuta indurre al mendacio.

 

Del tutto inammissibile è poi la parte del motivo che intende evidenziare talune contraddizioni tra il narrato della persona offesa e quello degli altri testimoni, al fine di minarne l’attendibilità estrinseca, profilo peraltro esaminato da pagina 25 a pagina 28 della sentenza in ben 10 paragrafi.

 

La doglianza infatti, nel riportare ampi stralci dell’esame della giovane B.B., si limita a riproporre una lettura alternativa degli elementi di prova rispetto a quella fornita dalla Corte di appello di Torino e dal giudice di primo grado, operazione esclusa nel giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 24826, del 16/03/2021, Benenati, non massimata: “il sindacato di legittimità “deve essere limitato soltanto a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l’adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali””, che cita, in senso conforme, Sez.4, n. 5693, del 31.03.1999 rv 213798-01; Sez.1, n. 10528, del 12.07.2000, rv 217052-01).

 

Esula infatti, per costante giurisprudenza di legittimità (v., ex plurimis, Sez. 5, n. 186 del 13/09/2022, Bruscoli, non massimata) “dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944)”. Come reiteratamente affermato (sez. 3, n. 53222 del 25/10/2018, Martinelli, non massimata), inoltre, “la valutazione dei dati probatori e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni piuttosto che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (n. 20806 del 5/5/2011)”.

 

5. Il terzo motivo di ricorso, riferito a presunte discrasie relative alle circostanze temporali in cui sarebbero occorsi i fatti, è parimenti inammissibile.

 

La Corte di appello di Torino, a pagg. 28-29 della sentenza (par. 4.7), si confronta, confutandola in modo logico e non contraddittorio, con la tesi difensiva (“l’evidente – ed insuperabile – limite di tale prospettazione consiste nella assoluta arbitrarietà della tempistica ricostruita dalla difesa”, cui segue una articolata ricostruzione del lasso temporale in cui la violenza sarebbe occorsa, fino a ricostruire gli eventi, secondo una inferenza di tipo probabilistico, come avvenuti tra le 14,15 e le 14,30, in cui “vie era tutto il tempo necessario a compiere le azioni descritte dalla p.o.”).

 

La censura contenuta del ricorso, pertanto, si risolve in una mera rilettura (anch’essa non consentita in sede di legittimità) del fatto in termini alternativi a quelli formulati dai giudici del merito con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria.

 

6. Il quarto motivo è parimenti inammissibile, costituendo anch’esso la mera reiterazione di profili già scrutinati e risolti, in senso sfavorevole all’imputato, dai giudici di appello.

 

A pag. 31 della sentenza si legge che “non può invece accedersi al più favorevole bilanciamento invocato dalla difesa, giacchè esso presuppone la sussistenza di elementi di favore particolarmente pregnanti e significativi, che nel caso di specie non sussistono, avendo l’imputato commesso un fatto odioso e riprovevole per il quale non ha mai (nemmeno nell’odierna udienza) mostrato il minimo rimorso. Ed anzi, le affermazioni rese dallo A.A. – ossia che B.B., potrebbe averlo calunniato perchè infatuata di lui e perchè “i suoi no” avrebbero potuto portarla a “vantarsi” con una sua amica di cose mai successe.. e che durante il tragitto in auto la minore avrebbe affermato di non essere attratta dai suoi coetanei ma da “quelli più grandi”… risultano espressione del vetusto e abusato espediente, ancora molto in voga nei processi per reati in materia di violenza sessuale, che vede l’imputato tentare di respingere le accuse gettando discredito sulla persona offesa, la quale, proprio perchè moralmente corrotta, non avrebbe scrupoli ad ordire un infamante complotto calunnioso a scopo di vendetta. Espediente questo che si traduce in un inammissibile ed anacronistico rovesciamento dei ruoli delle parti processuali, laddove è la persona offesa a diventare oggetto di accuse di dubbia moralità, eccessiva disinvoltura sessuale, precoce disinibizione, astuto opportunismo”).

 

Sul punto, nel premettere doverosamente che il processo penale non costituisce luogo deputato all’impartizione di lezioni morali e nel ribadire che costituisce pieno diritto dell’imputato imbastire la propria difesa nel modo ritenuto più opportuno, la Corte d’altro canto evidenzia come la totale assenza di resipiscenza, così come l’aver imbastito tutta la propria linea difensiva sull’ipotesi – totalmente indimostrata ed anzi smentita dall’istruttoria processuale – di un complotto calunniatorio ingenerato dalla persona offesa, che avrebbe ordito un astuto e malizioso piano per vendicarsi del non essere riuscita a portare a termine il tentativo di seduzione dell’imputato (in ossequio ad uno stereotipo culturale che sposta il fuoco dell’esame sulla vittima anziché sull’imputato, secondo il canone dalla c.d. “vittimizzazione secondaria”,, censurata dalla giurisprudenza convenzionale nella causa J.L. c. Italia, sentenza 27/05/2021), costituiscono elementi che possono altrettanto pacificamente essere valutati dal giudice ai fini della dosimetria della pena.

 

Come è stato anche di recente ribadito dalla Corte (Sez. 6, n. 29659 dell’11/05/2022, Dalla Costa, non massimate sul punto), “la condotta processuale dell’imputato che mantenga un atteggiamento non collaborativo può ben giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Infatti, se l’esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili finanche le dichiarazioni false rese a propria difesa dall’imputato, ciò non equivale affatto a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all’art. 133, c.p. (Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Rv. 270339)”, considerazioni che possono estendersi a tutta la quantificazione concreta della pena, ivi incluse le attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis c.p..

 

In tal senso ragionando, non appare manifestamente illogica o contraddittoria la decisione di non considerare, nel giudizio di bilanciamento, le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata aggravante.

 

7. Il quinto motivo di ricorso è parimenti inammissibile.

 

Entrambe le pronunce di merito hanno, concordemente e con motivazione nè illogica nè contraddittoria, escluso di poter ricondurre il caso in esame alla fattispecie attenuata di cui all’ultimo comma dell’art. 609-bis c.p. (pag. 19 della sentenza di primo grado, paci. 32 della sentenza di appello), conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità.

 

Questa Corte evidenzia in proposito che al fine di escludere l’applicazione della circostanza attenuante in parola non occorre la dimostrazione in positivo che il fatto sia “grave”, bensì quella che il fatto sia “di minore gravità”.

 

A tal fine, se è corretto affermare che occorre sempre procedere ad una “valutazione globale del fatto” (nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età, nonchè la reiterazione del comportamento delittuoso), va tuttavia considerato che “ai fni del diniego della circostanza è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità” (Sez. 3, n. 40559 del 24/09/2021, Migliaccio, non massimata; Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, La Contana).

 

Ancora, nella valutazione potranno essere presi in considerazione solo gli elementi di cui all’art. 133 c.p., comma 1, mentre quelli di cui al comma 2 potranno essere valutati solo al fine di quantificare complessivamente la pena (Sez. 3, 14560 del 17/10/2017, Ferrara).

 

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi sopra esposti, escludendo dalla valutazione la “capacità a delinquere” dell’imputato e valorizzando, al contrario, le gravi ripercussioni psichiche del fatto sulla vittima (che si è costretta ad un vero e proprio “ritiro sociale” a cagione dei fatti, pag. 34 sentenza, che riporta la diagnosi della psicologa G.G. e la deposizione della madre della persona offesa), all’epoca dei fatti tredicenne, al fine di escludere l’ipotesi attenuata di cui al comma 3 art. 609-bis c.p..

 

8. All’inammissibilità dei motivi di ricorso consegue l’inammissibilità automatica dei motivi nuovi ai sensi dell’art. 585, comma 4, secondo periodo, che peraltro risultano meramente ripetitivi di quelli principali.

 

9. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

 

Condanna inoltre l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessive Euro seimila, oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 21 marzo 2023.

Conclusione

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2023

 

 

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