La sentenza del Consiglio di Stato e il nuovo rischio compliance per le imprese
La sentenza del Consiglio di Stato n. 2010 del 12 marzo 2026 offre un’indicazione molto chiara alle imprese che partecipano alle gare pubbliche: non conta soltanto chi riveste formalmente una carica, ma soprattutto chi esercita in concreto il potere decisionale. È proprio in questo passaggio che il tema dell’amministratore di fatto si intreccia con quello del Modello 231, della governance societaria e dell’affidabilità dell’operatore economico.
L’interesse della pronuncia, infatti, non si esaurisce nella legittimità dell’esclusione dalla gara per grave illecito professionale. Il punto più rilevante è un altro: la pubblica amministrazione e il giudice amministrativo guardano sempre più alla struttura sostanziale dell’impresa, verificando chi gestisce davvero la società, chi influenza le scelte e chi mantiene un ruolo effettivo anche in assenza di incarichi formali.
Grave illecito professionale: perché il ruolo dell’amministratore di fatto è decisivo
La decisione del Consiglio di Stato conferma che l’esclusione dell’operatore economico può fondarsi non solo su dati formali, ma su un quadro complessivo di elementi idonei a dimostrare una situazione di inaffidabilità. In questa prospettiva, il ruolo dell’amministratore di fatto assume un peso determinante.
Quando un soggetto, pur non risultando ufficialmente investito della carica, orienta stabilmente la gestione aziendale, partecipa alle decisioni, mantiene rapporti con l’esterno o incide sulle scelte strategiche, la sua posizione non può essere ignorata. Negli appalti pubblici, infatti, la verifica dell’integrità dell’impresa non si arresta davanti alla forma societaria, ma prende in considerazione il potere reale.
È proprio questo il punto che rende la pronuncia particolarmente significativa: la stazione appaltante può valorizzare la presenza di figure sostanzialmente gestorie, soprattutto quando vi siano elementi sintomatici di opacità, reticenza dichiarativa o continuità decisionale incompatibile con il semplice assetto formale risultante dai documenti societari.
Il collegamento tra appalti pubblici e D.Lgs. 231/2001
La sentenza è particolarmente interessante anche perché si colloca in un contesto normativo in cui il Codice dei contratti pubblici e il D.Lgs. 231/2001 dialogano in modo sempre più stretto.
Il sistema degli appalti non si limita infatti a sanzionare la commissione di illeciti già definitivamente accertati, ma consente alla stazione appaltante di formulare una valutazione autonoma sull’affidabilità dell’operatore economico. E quando emergono vicende che coinvolgono soggetti rilevanti per la vita dell’impresa, compresi coloro che ne esercitano di fatto l’amministrazione, il rischio non è soltanto quello dell’esclusione dalla gara, ma anche quello di una più ampia crisi del sistema di compliance aziendale.
In quest’ottica, il Modello 231 non può più essere letto come un presidio meramente difensivo, utile solo in sede penale. Diventa invece un indicatore di affidabilità organizzativa, soprattutto per le imprese che operano stabilmente nel mercato pubblico.
Modello 231 e governance di fatto: il vero problema è organizzativo
La lezione più importante che si ricava dalla vicenda riguarda la tenuta concreta dell’organizzazione aziendale. Se esiste un amministratore di fatto, il problema non è solo soggettivo o reputazionale. Il problema è anzitutto organizzativo.
La presenza di un centro di potere occulto o comunque non formalizzato segnala spesso una frattura tra struttura apparente e funzionamento reale dell’impresa. Significa, in molti casi, che i poteri non sono correttamente tracciati, che le deleghe non riflettono la realtà, che i controlli interni non intercettano i veri decisori e che il sistema di prevenzione non presidia adeguatamente il rischio.
In termini 231, questo dato è decisivo. Un modello organizzativo efficace deve essere in grado di fotografare i processi reali, i soggetti realmente influenti, i passaggi decisionali effettivi e le aree nelle quali si annidano i maggiori rischi di illecito. Se il modello descrive un’organizzazione solo cartolare, ma ignora chi esercita concretamente il potere, la sua idoneità preventiva risulta inevitabilmente indebolita.
Gare pubbliche e compliance: perché la forma non basta più
Per le imprese che partecipano agli appalti pubblici, il messaggio è netto: non basta presentare assetti societari formalmente corretti. Occorre dimostrare che la gestione dell’impresa è coerente con tali assetti e che non vi sono soggetti esterni o formalmente marginali che continuano a incidere sulle scelte aziendali.
Oggi, più che in passato, il mercato pubblico premia la trasparenza della governance. Questo significa che i protocolli interni devono essere effettivi, la tracciabilità delle decisioni deve essere concreta, le responsabilità devono essere chiaramente distribuite e i flussi informativi devono consentire di individuare tempestivamente eventuali anomalie.
In questa prospettiva, la compliance non può essere ridotta a un adempimento documentale. Deve tradursi in una reale capacità dell’impresa di dimostrare chi decide, come decide e con quali controlli.
Self cleaning e Modello 231: servono misure reali, non cosmetiche
Un ulteriore profilo di rilievo riguarda il tema del self cleaning. La pronuncia suggerisce, in modo molto chiaro, che le misure riparatorie non possono essere solo apparenti o formali. Non è sufficiente intervenire sull’assetto societario in termini nominali, né basta ridurre o riassegnare cariche e quote senza incidere realmente sui meccanismi decisionali.
Perché il self cleaning sia credibile, occorre dimostrare una vera discontinuità rispetto al passato. In termini 231, questo comporta almeno quattro esigenze: una ridefinizione effettiva dei poteri, l’adozione di protocolli specifici per l’area appalti, il rafforzamento dei controlli interni e la piena attivazione dei flussi verso l’Organismo di Vigilanza.
Solo in presenza di misure concrete, verificabili e coerenti con il rischio emerso l’impresa può tentare di recuperare affidabilità. Diversamente, il self cleaning rischia di apparire come una semplice operazione di facciata.
Amministratore di fatto e appalti pubblici: una sentenza che impone alle imprese di ripensare i controlli
La sentenza n. 2010/2026 segna un passaggio importante perché ricorda alle imprese che, negli appalti pubblici, la verifica dell’affidabilità si muove ormai sul terreno della sostanza. E su questo terreno il tema dell’amministratore di fatto diventa centrale.
Per chi si occupa di compliance, il messaggio è ancora più forte: il rischio non nasce solo dal fatto illecito, ma anche dal difetto di organizzazione che lo rende possibile o che non riesce a intercettarlo. Per questo motivo il Modello 231, se realmente costruito sui processi aziendali e non soltanto sui documenti, può diventare uno strumento essenziale non solo di prevenzione del rischio penale, ma anche di tutela della credibilità dell’impresa nel settore degli appalti.
In definitiva, la pronuncia del Consiglio di Stato conferma che la governance sostanziale conta più della rappresentazione formale. E quando la distanza tra le due diventa troppo ampia, il prezzo può essere molto alto: esclusione dalle gare, perdita di affidabilità e indebolimento complessivo del sistema di compliance.
Conclusioni
Il punto, allora, è semplice: un’impresa che vuole stare nel mercato pubblico non può permettersi zone d’ombra nella propria governance. Dove esiste un amministratore di fatto non controllato, il problema non è soltanto societario. È un problema di legalità organizzativa, di affidabilità professionale e di tenuta del Modello 231.

