La partecipazione al reato associativo può essere desunta non solo dal dato storico della reiterata commissione di reati fine in concorso tra gli associati, ma anche dall’esistenza di un rapporto di collaborazione collaudato e destinato a produrre effetti ben oltre i singoli episodi delittuosi. La ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell’associazione, può integrare l’esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell’assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro. (N. 20003 del 2020 Rv. 279505 – 02, N. 34563 del 2019 Rv. 276692 – 01, N. 1343 del 2016 Rv. 265890) .
Sentenza della Terza Sezione Penale n. 9036 del 31/01/2022 Cc. (dep. 17/03/2022 ) Rv. 282838 – 01 Presidente: MARINI LUIGI. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO.
In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la commissione di più reati-fine in concorso con singoli partecipi al sodalizio non è vicenda fattuale idonea ad integrare di per sé l’esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, essendo necessario che i rapporti con tali soggetti costituiscano forme di interazione nell’ambito di un gruppo organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria.