L’imputato era accusato di aver modificato un collegamento tra un immobile e quello adiacente, realizzando una porta tra l’ex locale garage e la cantina, rispettivamente trasformate in camera da letto e lavanderia, modificando la superficie utile e la volumetria di entrambi gli immobili senza permesso a costruire. La difesa dimostrava che l’intervento era classificabile come “intervento di manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 13, L.R. 15/2013 eseguito in assenza di SCIA e senza aumento di slu” con conseguente violazione dell’Art. 16 L.R. 23/2004 comportante la sanzione pecuniaria, da qui l’assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato-
