Superbonus, truffa aggravata e responsabilità 231: cosa insegna la Cassazione n. 11608/2026
La sentenza della Cassazione penale, Sez. II, 26 marzo 2026, n. 11608 merita attenzione non soltanto per il suo esito cautelare, ma soprattutto per i principi che afferma in materia di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, crediti fiscali da Superbonus, indebita compensazione e responsabilità dell’ente ex D.Lgs. 231/2001.
Il caso nasce da un procedimento nel quale era stato disposto il sequestro preventivo nei confronti della società e di persone fisiche, sul presupposto che i crediti d’imposta fossero stati ottenuti mediante asseverazioni non veritiere e successivamente utilizzati o ceduti. La contestazione riguardava, da un lato, il reato di cui all’art. 640-bis c.p., dall’altro l’indebita compensazione ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000. Sul piano della responsabilità dell’ente, il sequestro era stato disposto in relazione agli artt. 5 e 24 D.Lgs. 231/2001.
Il primo dato da sottolineare è questo: la pronuncia non è importante solo perché annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla mancata restituzione delle somme relative alle voci non confermate, ma perché definisce un quadro interpretativo di grande interesse per imprese, difensori e operatori della compliance 231.
1. La contestazione 231 all’ente è centrale, anche se la sentenza non esamina il modello organizzativo
La società viene attinta dal sequestro quale ente destinatario dell’illecito amministrativo dipendente dal reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Questo rende la decisione particolarmente significativa per chi si occupa di risk assessment 231 nei settori edilizia, bonus fiscali, crediti d’imposta, rapporti con professionisti asseveratori e intermediari finanziari.
Va però fatta una precisazione di metodo: la sentenza non dice se la società fosse dotata di un modello organizzativo 231 e non affronta il tema dell’idoneità o dell’efficace attuazione del modello. Dunque, il suo rilievo in materia 231 non sta nell’analisi dell’esimente, ma nel fatto che conferma quanto sia elevato il rischio per l’ente quando la condotta contestata riguarda l’ottenimento di utilità pubbliche mediante documentazione ideologicamente o fattualmente non veritiera.
2. L’art. 640-bis c.p. è reato a dolo generico, non a dolo specifico
Uno dei passaggi più rilevanti della sentenza riguarda l’elemento soggettivo. La Corte chiarisce espressamente che la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche non è una figura autonoma rispetto alla truffa semplice, ma una sua ipotesi aggravata, e soprattutto che si tratta di un reato a dolo generico e non a dolo specifico.
È un chiarimento importante, perché restringe gli spazi difensivi fondati sull’asserita mancanza di un fine specifico ulteriore. In una prospettiva 231, questo passaggio ha una ricaduta pratica immediata: il presidio organizzativo non può limitarsi a prevenire solo condotte fraudolente “programmate” in senso stretto, ma deve intercettare anche prassi aziendali, verifiche carenti, asseverazioni non controllate e filiere documentali opache che possano condurre all’indebito conseguimento del beneficio.
3. Superbonus: la condotta rientra negli artt. 640 e 640-bis c.p. e il reato è consumato
La sentenza richiama l’informazione provvisoria n. 4/2026 delle Sezioni Unite, dando atto che, nella materia dei crediti fiscali da Superbonus, la condotta consistente nella creazione di crediti fittizi mediante documentazione non veritiera è sussumibile negli artt. 640 e 640-bis c.p. e integra il reato in forma consumata.
Si tratta di un punto di grande impatto sistematico. La linea interpretativa secondo cui si sarebbe al più in presenza di indebita percezione ex art. 316-ter c.p., oppure di truffa solo tentata, viene qui superata nel senso più gravoso per l’indagato e, indirettamente, per l’ente.
Per la compliance aziendale questo significa che la gestione dei bonus edilizi non può essere considerata una semplice area fiscale o amministrativa: è, a tutti gli effetti, un’area 231 ad alto rischio reato, che richiede procedure di controllo, tracciabilità documentale, segregazione delle funzioni e verifica sostanziale dei presupposti tecnici prima dell’inoltro delle pratiche.
4. Asseverazioni non veritiere e decadenza dall’intero beneficio fiscale
Altro principio di grande rilievo: secondo la Corte, quando i crediti d’imposta sono “generati” da una condotta truffaldina fondata sulla non veridicità delle asseverazioni, si produce la decadenza dall’intero beneficio fiscale.
La Cassazione esclude quindi due tesi difensive spesso prospettate nella prassi:
la prima è quella della sorta di “sanatoria sostanziale” fondata sul fatto che i lavori siano stati comunque completati in un momento successivo;
la seconda è quella per cui il profitto andrebbe ridotto tenendo conto dei costi sostenuti dall’impresa per l’esecuzione delle opere.
La logica della sentenza è netta: se il credito nasce da un atto di disposizione patrimoniale dello Stato determinato da asseverazioni non veritiere, il beneficio è integralmente viziato all’origine. Ne consegue che i relativi crediti possono essere ritenuti interamente assoggettabili a confisca e, prima ancora, a sequestro preventivo quale profitto del reato.
Questo passaggio è fondamentale anche in chiave 231: per l’ente il rischio patrimoniale non si misura soltanto sull’utile netto o sul margine d’impresa, ma può investire l’intero valore del beneficio indebitamente conseguito.
5. Il vero esito del giudizio: annullamento per mancata revoca parziale del sequestro
Il dispositivo, tuttavia, si muove su un piano processuale preciso. La Corte afferma che, poiché il Tribunale del riesame aveva confermato il sequestro solo per alcune voci, avrebbe dovuto anche disporre la revoca parziale del decreto di sequestro e la conseguente restituzione delle somme relative alle voci non confermate.
Da qui l’annullamento con rinvio, limitatamente a tale mancata restituzione.
Questo profilo non riduce, ma anzi completa l’interesse della decisione: la sentenza è importante sia perché chiarisce la disciplina sostanziale della truffa in materia di crediti fiscali, sia perché ribadisce che il giudice cautelare reale, quando conferma solo in parte il vincolo, deve tradurre quella conferma parziale in un provvedimento coerente anche sul piano restitutorio.
6. Cosa insegna questa sentenza alle imprese
Per le imprese, la decisione consegna un messaggio molto chiaro: nei processi che coinvolgono bonus fiscali, sconto in fattura, cessione dei crediti, SAL, asseverazioni tecniche e compensazioni tributarie, la compliance non può essere solo formale.
Occorrono presidi effettivi su almeno cinque fronti:
- verifica sostanziale dei presupposti tecnici e fiscali del beneficio;
- controllo documentale sulle asseverazioni e sui SAL;
- tracciabilità delle interlocuzioni con professionisti, banche e cessionari;
- segregazione dei ruoli tra area tecnica, amministrativa e direzione;
- protocolli 231 specifici per il rischio di reati contro la pubblica amministrazione e reati tributari connessi.
La sentenza n. 11608/2026, pur non esaminando direttamente un modello organizzativo, rafforza l’idea che l’area dei bonus edilizi sia oggi un terreno privilegiato di esposizione dell’ente a sequestri, confische e contestazioni ex D.Lgs. 231/2001.
Conclusione
La Cassazione n. 11608/2026 non va letta come una mera decisione sulla restituzione di somme sequestrate. È, piuttosto, una pronuncia che consolida un orientamento severo in tema di Superbonus, qualifica la condotta in termini di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, afferma la consumazione del reato, ritiene confiscabile l’intero beneficio fiscale in presenza di asseverazioni non veritiere e conferma, sullo sfondo, la piena rilevanza della responsabilità 231 dell’ente.

