Le Sezioni Unite hanno affermato che la riforma, in grado di appello, della sentenza di assoluzione non è preclusa nel caso in cui la rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, oggetto di discordante valutazione, sia divenuta impossibile per decesso del dichiarante e che, tuttavia, la motivazione della sentenza che si fondi sulla prova non rinnovata deve essere rafforzata sulla base di elementi ulteriori, idonei a compensare il sacrificio del contradditorio, che il giudice ha l’onere di ricercare ed eventualmente acquisire anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all’art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
Sentenza Corte di Cassazione a Sezioni Unite (DINE) n. 11586 ud. 30/09/2021 – deposito del 30/03/2022 Presidente: M. Cassano Relatore: G. Fidelbo
In sede di rinvio la Corte d’assise d’appello non aveva potuto rinnovare l’istruttoria per decesso del testimone, quindi aveva disposto l’acquisizione delle dichiarazioni da questa rese nel corso delle indagini preliminari e nell’udienza preliminare, al fine di verificarne la credibilità attraverso la ricostruzione della tempistica delle sue diverse deposizioni, ai sensi egli artt. 512 e 513 cod. proc. pen., sostenendo che l’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non esclude l’applicabilità al giudizio di appello di tali disposizioni. La Corte ha accolto questa prospettazione rigettando il ricorso dell’imputato, che aveva rilevato come fosse obbligatorio assumere la testimonianza, in mancanza della quale il Giudice avrebbe dovuto assolvere. Tutto ciò sulla base della regola Dasgupta, che è stata confermata anche in relazione al ribaltamento della pronuncia assolutoria emessa nel giudizio abbreviato (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785), è stata estesa alle dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112), nonché all’annullamento, ai soli fini civili, della sentenza assolutoria di primo grado (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228), mentre la sua applicazione è stata esclusa nell’ipotesi in cui la riforma riguarda una sentenza di condanna in primo grado (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430).