I comportamenti persecutori di amici, parenti e persone che hanno legame con la vittima vanno valutati non atomisticamente ma nel loro complesso a danno della vittima principale, che ne percepisce lucidamente la strategia intimidatoria.
Infatti la giurisprudenza ha affermato che è stalking anche quello cd. indiretto, verso familiari ed amici o altre persone con legami di affettività con la vittima principale.
La sentenza della Cassazione, Sez. V, Sent., (data ud. 09/06/2022) 08/07/2022, n. 26456, trattava proprio il caso di atti persecutori estesi all’amica della vittima, ove la Corte d’appello aveva emesso pronuncia assolutoria, sulla ritenuta assenza del requisito della reiterazione delle molestie, in quanto la condotta tenuta dall’imputato nei confronti della vittima si sarebbe “risolta in un unico atto, consistito nel mettere un like ad una foto postata sui social network dalla ragazza”. La Corte di secondo grado aveva dichiarato che non rilevavano nè i contatti avuti dall’imputato con l’amica, che avevano dato vita un’autonoma fattispecie delittuosa ai danni della destinataria diretta; nè le molestie e minacce collocate nel 2018 (che avevano formato oggetto di ulteriori denunce) perchè estranee al perimetro temporale circoscritto dal capo di imputazione. La Corte di Cassazione, annullava la sentenza della Corte d’Appello, affermando due principi:
Ø E’ vero che il delitto di atti persecutori, in quanto reato necessariamente abituale, non è configurabile in presenza di un’unica, per quanto grave, condotta di molestie e minaccia, neppure unificando o ricollegando la stessa ad episodi pregressi oggetto di altro procedimento penale attivato nella medesima sede giudiziaria, atteso il divieto di bis in idem (Sez. 5, n. 48391 del 24/09/2014, C, Rv. 261024).
Ø Tuttavia la decisione adottata dal giudice di secondo grado è erronea laddove espunge dal novero delle condotte in rilievo quelle “indirette” tenute nei contatti avuti con la N., chiamando in causa anche la D.S.. 3.3. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’assegnare rilevanza, ai fini della integrazione della condotta tipica prevista dall’art. 612-bis c.p., anche alle molestie c.d. “indirette”. Si è affermato che possono rilevare anche comunicazioni di carattere molesto o minatorio dirette a destinatari diversi dall’a persona offesa ma a quest’ultima legati da un rapporto qualificato di vicinanza, ove l’agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice (arg. da Sez. 5, n. 8919 del 16/02/2021, F.) Si è ribadito che l’evento, consistente nell’alterazione delle abitudini di vita o nel grave stato di ansia o paura indotto nella persona offesa, deve essere il risultato della condotta illecita valutata nel suo complesso, nell’ambito della quale possono assumere rilievo anche comportamenti solo indirettamente rivolti contro la persona offesa (Sez. 6 n. 8050 del 12/01/2021, G., Rv. 281081 – 01 che ha ritenuto legittima la valutazione non solo delle minacce o molestie rivolte alla persona offesa dall’imputato, ma anche le minacce e le denunce calunniose proposte nei confronti del marito e del padre della persona offesa, in quanto si inserivano nell’unitaria condotta persecutoria; sul tema delle molestie indirette si veda anche Sez. 5, n. 323 del 14/10/2021, dep. 2022, M., Rv. 282768). Sulla base di queste argomentazioni non vi è dubbio che la richiesta di archiviazione si base sull’erronea interpretazione dell’art. 612 bis. C.p., andando a configurare una decisione ricorribile in Cassazione ex art. 606 lett. b Cpp. A tale proposito, possono rilevare anche comunicazioni di carattere molesto o minatorio dirette a destinatari diversi dalla persona offesa, ma a quest’ultima legati da un rapporto qualificato di vicinanza nel caso in cui l’agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice (cfr. Cass. pen. sez. V, n. 8919 del 16/02/2021). L’evento del reato, consistente nell’alterazione delle abitudini di vita o nel grave stato di ansia o di paura indotto nella persona offesa, deve essere il risultato della condotta illecita valutata nel suo complesso, nell’ambito della quale possono assumere rilievo anche comportamenti solo indirettamente rivolti contro la persona offesa (Cass. pen. sez. VI, n. 8050 del 12/01/2021, che ha ritenuto legittima la valutazione non solo delle minacce o molestie rivolte alla persona offesa dall’imputato, ma anche le minacce e le denunce calunniose proposte nei confronti del marito e del padre della persona offesa, in quanto si inserivano nell’unitaria condotta persecutoria; sul tema delle molestie indirette si veda anche Cass. pen. sez. V, n. 323 del 14/10/2021, dep. 2022).