GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: AVER ASSUNTO UN MEDICINALE ALCOLICO PER LA CASSAZIONE NON RILEVA

L’indagato si era difeso, rispetto al reato di guida in stato di ebbrezza, sostenendo che l’alterazione della misurazione del tasso alcolemico era dovuta  all’assunzione di prodotti farmacologici e/o colluttori. La Cassazione esclude, sotto il profilo soggettivo, qualsiasi rilevanza alla eventuale assunzione di accidentale o non voluta di sostanze che influiscano sull’esito dell’accertamento alcolemico, così da confermare l’infrazione, dovendo il conducente valutare la compatibilità della loro assunzione prima di porsi alla guida.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA 6 DICEMBRE 2021, N. 44947.

In tema di guida in stato di ebbrezza, l’elemento psicologico del reato non è escluso dall’assunzione di farmaci ad elevata componente alcolica, essendo onere del conducente accertare la compatibilità dell’assunzione con la circolazione stradale.

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