I LIMITI PROBATORI ALL’ACQUISIZIONE DELLE INTERCETTAZIONI NEL PROCESSO PENALE PER CERTI REATI VALGONO SOLO POST 30/09/21

La Sentenza n. 1054 ud. 06/10/2021, depositata il 13/01/2022 della Quinta Sezione penale ha affermato che, ai fini della utilizzabilità dei dati esterni del traffico telefonico e telematico, la nuova disciplina introdotta dall’art. 1 del d.l. 30 settembre 2021, n. 132 – che ne limita la possibilità di acquisizione, ai fini di indagine penale, ai reati più gravi, o comunque commessi col mezzo del telefono, attraverso il filtro del provvedimento motivato del giudice – non è applicabile ai dati già acquisiti nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, trattandosi di disciplina di natura processuale, come tale soggetta al principio “tempus regit actum”.

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