I LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA DEVONO ESSERE PRECISATI EX 282 TER CPP
La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio U.E. n. 2001 del 13/12/11, in tema di ordine di protezione europeo, all’art. 5, lett. c), contempla il divieto di avvicinamento alla persona protetta entro un “perimetro” definito. Sembra però ingiusto imporre un gravoso divieto “dinamico” di avvicinamento alla persona offesa, oltre che di allontanamento nel caso di incontro casuale. Ciò perchè la violazione dell’ordine di protezione integra il reato ex art. 388 cod. pen. di “elusione di ordini di protezione contro gli abusi familiari”.
SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE N. 39005 UD. 29/04/2021 – DEPOSITO DEL 28/10/2021
Le Sezioni Unite penali hanno affermato che il giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell’obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa di cui all’art. 282-ter, comma 1, cod. proc. pen., può limitarsi ad indicare tale distanza, mentre, nel caso in cui disponga, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente.