Il caso riguardava un’azienda produttrice di olio di oliva cui veniva contestato il reato ex art. 25-bis 1 D.Lgs. 231/01, a seguito della contestazione al legale rappresentante del reato presupposto di frode in commercio ex art. 515 c.p. per aver immesso in commercio olio vergine di oliva anziché extravergine per il quale il Pm chiedeva un sequestro preventivo di euro 253.837,93.
La condotta del rappresentante legale sarebbe stata commessa mediante la presentazione di documenti commerciali e fiscali, nonchè mediante l’etichettatura dei prodotti, inducendo in errore i funzionari della Dogana di Perugia che attestavano falsamente nella bolletta doganale la qualità dell’olio.
L’ipotesi accusatoria era fondata sugli esiti del cd. panel test, ed il Tribunale perugino ne rilevava la sostanziale insufficienza, in ragione del margine di soggettività mediante assaggio delle qualità organolettiche dell’olio, pur a fronte della previsione del metodo da parte del regolamento Cee 1638/1998.
L’ordinanza del Tribunale del riesame non negava il valore potenzialmente probatorio del cd. panel test, ma rilevava la mancanza di ulteriori elementi che potessero integrarlo. Anzi rilevava la contraddizione negli esiti dei vari test in relazione ai medesimi lotti, essendo giunti alcuni degli assaggiatori del panel a conclusioni diverse, ovvero essendo differenti gli esiti del test svolto prima e dopo le controanalisi. Da tale incertezza il Tribunale traeva il convincimento di un margine di fallibilità del 33% dell’accertamento. Lo stesso Tribunale del riesame richiamava, poi, ulteriori elementi depotenzianti l’ipotesi di accusa: la predisposizione, prima degli accertamenti penali, di un sistema di autocontrollo interno all’azienda produttrice ad opera di laboratori accreditati anche presso l’Agenzia delle Dogane, con notevoli costi sostenuti, ben maggiori del profitto ipotizzato; la modestia del numero di contestazioni rispetto al totale del prodotto commercializzato; l’acquisto della materia prima a costi conformi se non superiori a quelli di mercato. Ne conseguiva, per il Tribunale del riesame, l’assenza di fumus commissi delicti sia quanto al profilo oggettivo, sia anche in merito al profilo soggettivo, ben potendo aversi buona fede dell’indagato, tanto più che non era comprovato se il vizio contestato fosse conseguenza della qualità delle olive acquistate ovvero determinato dal processo di produzione e stoccaggio.
Il pm proponeva ricorso in Cassazione deducendo violazione dell’art. 321 c.p.p. e D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 19 e 53, anche in riferimento al Reg. Cee 11 luglio 1991, n. 2568/1991 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti.
L’art. 19 D.Lgs. n. 231 del 2001 riguarda la Confisca:
1. Nei confronti dell’ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.
L’art. 53 D.Lgs. n. 231 del 2001 riguarda il Sequestro preventivo:
1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell’articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell’articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l’utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all’autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l’autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell’esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all’articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.
Quindi il pm sosteneva che il Tribunale del riesame aveva errato nel ritenere che gli esiti del cd. panel test non fossero adeguati a comprovare il fumus del reato, come anche ritenuto di recente dalla Corte di legittimità, anche in sede civile, non potendo per altro farsi dipendere l’attendibilità maggiore o minore degli esiti dell’accertamento dalla richiesta (o meno) di controanalisi. Inoltre, sarebbe stata da censurare l’ordinanza perchè si era parametrata sulla gravità indiziaria e non sul fumus del reato.
Le difese dell’indagato depositavano memorie con le quali eccepivano l’inammissibilità del ricorso per cassazione per aspecificità, in quanto concentrato solo sulla attendibilità del panel test e non anche sulla circostanza che il Tribunale argomentava la necessità di una valutazione complessiva del materiale probatorio, che nella sua globalità non integrava un quadro indiziario sufficiente, anche tenendo in conto lo stato di avanzamento del procedimento e l’intervenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini. Inoltre, il ricorso sarebbe anche inammissibile in quanto non si confronterebbe con le valutazioni del Tribunale del riesame in ordine ai difetti rilevati nel campionamento e in merito al modello organizzativo.
La Corte di Cassazione Sez. V, data ud. 11/01/2023, data deposito della sentenza 28/04/2023, n. 17839, composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati, Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente – Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere – Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere – Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere – Dott. CANANZI Francesco – rel. Consigliere, dichiarava inammissibile il ricorso del Pm, ponendo fine sostanzialmente alla vicenda giudiziaria.
In primo luogo il Pm non aveva evidenziato ne il vizio violazione di legge, ne quello di omessa motivazione, in modo così radicale da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; Conf. Sez. U, 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto; Sez. U., n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710).
In secondo luogo osservanza che l’ordinanza di rigetto del sequestro preventivo aveva preso come standard probatorio il criterio del “fumus commissi delicti”, senza richiedere i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 c.p.p.. Era però necessario che il fumus fosse riscontrato da concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentissero di ricondurre l’evento punito dalla norma penale alla condotta dell’indagato (sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep., Gheri, Rv. 278152 – 01), dovendosi verificare non solo l’astratta configurabilità del reato, ma anche, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali e, quindi, sia gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, sia le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del “fumus” del reato contestato (Sez. 3, n. 58008 del 11/10/2018, Morabito, Rv. 274693 – 01).
In tal senso il Tribunale del riesame, sia in relazione allo sviluppo delle indagini, e dunque all’assenza di possibili ulteriori evoluzioni, parametrando l’affidabilità del panel test non in astratto, ma nel caso concreto, con un risultato probatorio giudicato fallibile nel 33% dei casi, lo aveva ritenuto non suscettibile di ulteriori accertamenti, perchè non più praticabili, e quindi insufficiente.
Rilevanti sono stati ritenuti anche altri elementi valutati “a discarico” dal Tribunale del Riesame – in ciò il ricorso risulta generico per non aver “attaccato” il provvedimento impugnato su tali punti – quali l’esistenza di un sistema di autocontrollo e di controllo esterno già predisposto dall’azienda, come anche il riferimento al vuoto probatorio relativamente a quale sia stata la causa della alterazione dell’olio messo in commercio, se esterna, in quanto collegata alla qualità delle olive acquistate, o interna, perchè connessa al processo di produzione o stoccaggio del prodotto, evidentemente l’uno e l’altro incidenti sia sul profilo oggettivo che su quello soggettivo dei reati in contestazione.
E’ dunque non consentito, per difetto di specificità, il motivo perchè che si è limitato alla critica di una sola delle diverse “rationes decidendi” poste a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448 – 01; conf. N. 30021 del 2011 Rv. 250972 – 01).
Pertanto la valutazione complessiva operata dal Tribunale del riesame risulta in linea con i principi di diritto fin qui richiamati, il che esclude la dedotta violazione dell’art. 321 c.p..
Nè tantomeno può ritenersi intervenuta la violazione di legge in relazione alla normativa Eurounitaria, che disciplinando il procedimento del cd. panel test, fondato su una doppia controanalisi, rispetto alla prima analisi che abbia riscontrato la difformità in ordine alla denominazione, in caso di conferma impone l’applicazione di sanzioni (artt. 2 e 3, Reg. Cee 11 luglio 1991, n. 2568).
Da tale previsione non può farsi derivare un automatismo probatorio, che evidentemente, nella prospettiva del giudizio penale, andrebbe a ledere, quale prova legale, i principi del libero convincimento del giudice, sancito dall’art. 192 c.p.p., comma 1, e della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, previsto dall’art. 533 c.p.p., comma 1.
Infatti, il vigente sistema processuale penale non subisce i limiti di prova stabiliti dalle leggi extrapenali, eccettuati quelli afferenti lo stato di famiglia e la cittadinanza (art. 193 c.p.p.), e non conosce ipotesi di prova legale anche nei settori in cui sussistono indicazioni normative di specifiche metodiche di verifica, ben potendo il relativo accertamento essere dato con qualsiasi mezzo di prova (cfr. Sez. 4, n. 16715 del 14/11/2017, dep. 2018, Cirocco, Rv. 273096 – 01 in tema di patologie asbesto correlate, ha ritenuto che l’esistenza e l’entità dell’esposizione ad amianto possa essere dimostrata non solo attraverso quanto previsto dalle specifiche metodiche ma anche attraverso la prova testimoniale).
D’altro canto, in casi di concreta applicazione degli esiti del panel test in relazione alla disciplina doganale, la natura di prova legale è stata esclusa anche da questa Corte in sede civile, e con essa si è affermata la impossibilità di configurare violazione di legge (Sez. 5 Civ., n. 18749 del 2020; Sez. 5 Civ., n. 18748 del 2020; Sez. 5 Civ., n. 13474 del 2020; Sez. 5, n. 33314 del 2019).
Ne consegue che in tema di frode nell’esercizio del commercio, ai sensi dell’art. 515 c.p., l’esistenza di specifiche metodiche di accertamento normativamente previste non introduce prove legali, non consentite nel nostro ordinamento dal principio del libero convincimento del giudice e della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, ben potendo la prova della diversa qualità del prodotto, essere liberamente tratta anche da fonti eterogenee.
Pertanto veniva dichiarato manifestamente infondato il motivo quanto alla dedotta violazione di legge in riferimento al Regolamento comunitario.

