IL REATO DI ABUSO D’UFFICIO NON E’ STATO QUASI ABOLITO, INFATTI RIMANE DI RILEVANZA PENALE LA VIOLAZIONE DI UNA REGOLA DI CONDOTTA STABILITA DALLA LEGGE

Il caso riguarda un responsabile della polizia municipale di un Comune, che aveva appaltato il servizio misurazione elettronica della velocità media dei veicoli lungo una strada statale con la procedura di affidamento diretto anziché del bando di gara, sull’erroneo presupposto che il valore dell’appalto sarebbe stato di euro 36.000 invece che di euro 1.900,00, in quanto oltre al costo del noleggio delle attrezzature doveva essere pagata una somma si circa euro 30,00 per ciascun verbale elevato.

Al responsabile è stata addebitata la violazione di una specifica regola di condotta prevista da una norma di legge, quella contenuta nell’art. 125 del d.lgs. aprile 2006, n. 163 (c.d. Codice degli appalti) che all’epoca dei fatti disciplinava il metodo che l’ente pubblico appaltante avrebbe dovuto seguire per l’individuazione del soggetto cui affidare l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.

La scelta di non considerare tali ulteriori costi per determinare il valore dell’appalto fu il frutto non di una consentita valutazione discrezionale, ma di una deliberata decisione dell’imputato di non osservare le vincolanti prescrizioni di legge, che si sarebbero dovute tradurre in una mera attività di accertamento tecnico cui avrebbe fatto seguito l’esercizio di un potere vincolato, tanto che altre amministrazioni pubbliche della zona, che si erano interessate di appaltare un analogo servizio per i territori di loro rispettiva pertinenza, si erano significativamente già regolate nel senso di utilizzare la diversa procedura di selezione mediante pubblicazione di un bando di gara ad evidenza pubblica.

Sentenza n. 8057 ud. 28/01/2021 – deposito del 01/03/2021

La Sesta sezione ha affermato che è configurabile il delitto di abuso di ufficio di cui all’art. 323 cod. pen., come modificato dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, non solo nel caso in cui la violazione di una specifica regola di condotta è connessa all’esercizio di un potere già in origine previsto dalla legge come del tutto vincolato, ma anche nei casi in cui l’inosservanza della regola di condotta sia collegata allo svolgimento di un potere che, astrattamente previsto come discrezionale, sia divenuto in concreto vincolato per le scelte fatte dal pubblico agente prima dell’adozione dell’atto (o del comportamento) in cui si sostanzia l’abuso di ufficio.

 

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