La mediazione è illecita quando è finalizzata alla commissione di un “fatto di reato” idoneo a produrre vantaggi per il privato committente. lo si ricava dal ragionamento che la Cassazione svolge, a contrario, nei confronti di un pubblico ufficiale che aveva rivolto le influenze su soggetti pubblici terzi, rispetto ai quali non aveva alcun potere amministrativo. Dove la responsabilità era in re ipsa, perché non necessitava la prova di un vantaggio. Nel caso in cui il potere di influenza fosse stato poi esercitato nei confronti di soggetti subordinati al Pubblico ufficiale , vi sarebbe stato il reato di corruzione.
Sentenza n. 40518 ud. 08/07/2021 – deposito del 09/11/2021
La Sesta sezione penale della Corte di cassazione, pronunciandosi in tema di traffico di influenze illecite, ha affermato che il concetto di “illiceità” della mediazione può ravvisarsi unicamente nel caso in cui essa sia finalizzata alla commissione di un fatto di reato idoneo a produrre vantaggi per il privato committente, laddove, nell’ipotesi di cui all’art. 346-bis, comma 3, cod. pen., quando l’autore è un pubblico ufficiale, il carattere illecito della mediazione è insito nella stessa “vendita” della funzione per influenzare altri pubblici agenti, rappresentando un atto contrario ai doveri d’ufficio.