Il caso nasce dalla richiesta di un impiegato di Telecom Italia di adeguamento dello stipendio alle mansioni superiori che stava svolgendo anche se in via non prevalente. Dalle allegazioni svolte dal ricorrente, era desumibile che le funzioni svolte, seppur direttive e complesse, connotavano per lo più la piena compatibilità col livello di inquadramento all’epoca riconosciuto. La Corte annullava la sentenza con rinvio in quanto la Corte d’appello non aveva dato la descrizione delle qualifiche previste dal contratto collettivo di categoria, non aveva proceduto all’individuazione delle mansioni svolte dal lavoratore, ne aveva svolto alcun raffronto tra le due indagini, modulando l’eventuale giudizio sulla prevalenza in tema di promiscuità di mansioni, alla stregua del principio qualitativo oltre che quantitativo.
Civile Ord. Sez. L Num. 2969 Anno 2021 Data pubblicazione: 08/02/2021
In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l’individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza – a questo fine – non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO ROMA, 10/04/2017)