INAMOVIBILITA’ DI UN DIPENDENTE CON FAMILIARE A CARICO DISABILE

Il caso nasce dalla richiesta di un impiegato di Telecom Italia che si vedeva trasferire da un ufficio all’altro della città di Roma nonostante avesse un disabile a carico. La Corte ha annullato la sentenza dando rilevanza alla parola sede di lavoro che è quella che occupa.

Civile Ord. Sez. L Num. 2969 Anno 2021 Data pubblicazione: 08/02/2021

Il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, di cui all’art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, nel testo modificato dall’art. 24, comma 1, lett. b), della l. n. 183 del 2010, opera ogni volta muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell’ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi, in quanto il dato testuale contenuto nella norma, che fa riferimento alla sede di lavoro, non consente di ritenere tale nozione corrispondente all’unità produttiva di cui all’art. 2103 c.c. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO ROMA, 10/04/2017)

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