Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 14/01/2021) 04/05/2021, n. 16814
Il caso riguardava un incidente stradale in cui il conducente, alla guida della propria autovettura, era rimasto coinvolto, come soggetto indiziato del reato di guida in stato d’ebbrezza. Di tal che la richiesta avanzata dalla polizia giudiziaria, e riferita all’accertamento del livello alcolemico sul ricorrente, qualificava quest’ultimo esame come accertamento urgente non ripetibile ex art. 354 c.p.p., con conseguente obbligo dell’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex artt. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p., a pena di nullità dell’accertamento e di inutilizzabilità dei relativi esiti. Invece l’ipotesi in cui non c’è necessità di dare l’avviso è solo quella in cui gli stessi sanitari abbiano ritenuto di procedere per l’accertamento del tasso alcolemico e la p.g. rivolga una richiesta sostanzialmente inutile o si limiti ad acquisire la documentazione dell’analisi. Poichè nel caso di specie è dalla lettura della medesima sentenza impugnata che si ricava l’impulso dato dalla polizia giudiziaria alla rilevazione del tasso alcolemico del C. nell’ambito del prelievo ematico eseguito presso il nosocomio ove lo stesso era stato ricoverato, è di tutta evidenza che anche in questo caso era dovuto l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Avviso che, come risulta in atti, non le fu dato. In vero, la stessa Corte del merito afferma che “la richiesta della p.g. in atti non è altro che l’istanza finalizzata ad accertare in sede di analisi a valenza clinica anche il parametro alcolemico”.
Ne consegue l’inutilizzabilità degli esiti della rilevazione etilometrica effettuata con il ridetto prelievo ematico: ciò travolge, sul piano probatorio, lo stesso fondamento dell’imputazione mossa a carico dell’odierno ricorrente.