Il caso nasce dalla richiesta di un cittadino extracomunitario che lamentava il carattere discriminatorio della negazione da parte dell’INPS dell’assegno del nucleo familiare per un certo periodo nel corso del quale tutti i suoi familiari avevano lasciato l’Italia per rientrare nel paese di origine (Pakistan). Quindi, chiedeva la cessazione della condotta all’INPS nonché la restituzione degli arretrati. Il tribunale e la Corte aditi accoglievano la decisone, ma La Corte di Cassazione, rispetto al ricorso dell’INPS coglieva l’occasione per proporre una interessante questione di legittimità costituzionale.
Ordinanza interlocutoria n. 9378 del 8 aprile 2021
La Sezione lavoro ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 6-bis, del d.l. n. 69 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 153 del 1988, con riferimento agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 2, paragrafo 1, lett. a), b) ed e) e all’art. 11, paragrafo 1, lett. d), della dir. 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo “status” dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nella parte in cui anche per i cittadini non appartenenti all’Unione europea titolari di permesso di lungo soggiorno, prevede che non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia, diversamente dagli altri beneficiari non cittadini stranieri.