Interessante e recentissima pronuncia in tema di sanatoria del difetto di legittimazione a proporre querela, nel caso in cui il querelante abbia chiesto di essere nominato curatore speciale della persona offesa nello stesso atto.
E’ valida la querela presentata da soggetto inizialmente privo di poteri rappresentativi della persona offesa che si trovi in stato di infermità, quando il querelante venga successivamente investito della nomina a curatore speciale ex art. 121 cod. pen.
Il processo traeva origine dalla querela sporta da TIZIO per denunciare i maltrattamenti patiti dalla propria madre CAIA (persona di 94 anni affetta da demenza senile e deficit visivo) ad opera di SEMPRONIO, operatore sanitario alle dipendenze della casa di cura ove l’anziana donna era ricoverata. Al momento della proposizione di querela TIZIO non aveva procura speciale dal parte della madre, ma egli stesso nell’atto di querela chiedeva ai sensi dell’art. 338 Cpp di essere nominato curatore speciale della medesima.
L’Art. 338 (Curatore speciale per la querela) afferma:
1. Nel caso previsto dell’articolo 121 del codice penale, il termine per la presentazione della querela decorre dal giorno in cui è notificato al curatore speciale il provvedimento di nomina.
2. Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del pubblico ministero.
3. La nomina può essere promossa anche dagli enti che hanno per scopo la cura, l’educazione, la custodia o l’assistenza dei minorenni.
4. Il curatore speciale ha facoltà di costituirsi parte civile nell’interesse della persona offesa.
5. Se la necessità della nomina del curatore speciale sopravviene dopo la presentazione della querela, provvede il giudice per le indagini preliminari o il giudice che procede.
In data 23 novembre 2017, il Gip nominava TIZIO curatore speciale della madre ex artt. 121 cod. pen. e 338 cod. proc. pen. TIZIO poi si costituiva parte civile nel processo penale che veniva instaurato a carico di MEVIO Tommaso sulla base della seguente imputazione: «artt. 572, 582, 61 n. 5, cod. pen. perché, profittando della condizione di minorata difesa di CAIA, che gli era stata affidata per ragioni di cura in quanto ospite della struttura protetta “Casa di riposo Adriatica” RSSA sita in Bari alla via Perrone n. 5, ove costui operava in qualità di operatore sanitario, conseguente all’età della stessa (94 anni), affetta peraltro da demenza senile e deficit visivo, la maltrattava mediante continuo comportamento violento e vessatorio consistito in percosse continue (schiaffi e pugni) tali da cagionarle in un’occasione una frattura della clavicola sinistra, oltre che lividure sugli arti superiori, ecchimosi sul labbro inferiore e sotto l’occhio sinistro ed in ultimo in data 16 giugno 2017 un trauma toracico chiuso con fratture costali a destra guaribili in giorni cinque come refertato dal Policlinico di Bari, nonché concretizzatosi nel non sottoporre l’anziana donna alle cure farmacologiche facendola vivere in uno stato di degrado e abbandono fino alla data di conclusione del ricovero (condotta per la quale veniva licenziato per giusta causa dalla casa di riposo citata). Accertato in Bari in epoca anteriore e fino al 16 giugno 2017″.
All’esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Bari aveva dichiarato MEVIO colpevole soltanto del delitto di cui all’art 582, 61 n. 5 cod. pen. (riconosciuta anche la circostanza aggravante, in fatto contestata, di cui all’art. 585 in relazione all’art. 576, comma primo, n. 5, cod. pen.); mentre aveva assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 572 cod. pen., ritenendo insufficiente la prova del fatto.
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari – in riforma della sentenza di condanna di MEVIO per il reato di lesioni personali – dichiarava l’improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela, revocando le statuizioni civili, poiché la querela era stata presentata il 23 giugno 2017 da TIZIO, figlio della vittima, privo della necessaria procura speciale”.
Avverso la sentenza ricorreva il Procuratore generale distrettuale, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta assenza della condizione di procedibilità.
La quinta sezione della Corte di Cassazione con sentenza Num. 1091 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA all’udienza del 15/12/2022 dichiarava errata la decisione della Corte di appello di ritenere il difetto di querela: L’art. 121 cod. pen. prevede, tra l’altro, che quando la persona offesa è inferma di mente, e non v’è chi ne abbia la rappresentanza, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale. La nomina del “curatore speciale per la querela” è disciplinata dall’art. 338 cod. proc. pen. a mente del quale: «Nel caso previsto dell’articolo 121 del codice penale, il termine per la presentazione della querela decorre dal giorno in cui è notificato al curatore speciale il provvedimento di nomina» (comma 1). La competenza a provvedere alla nomina del curatore speciale spetta al giudice per le indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del pubblico ministero (comma 2) ovvero al giudice che procede allorché la necessità della nomina sopravvenga in un momento successivo alla presentazione della querela (comma 5).
Nella specie è rilevante che TIZIO presentava querela, formulando contestualmente istanza per la nomina a curatore speciale della propria madre (istanza che vale solo come sollecitazione al Pm perché attivi la procedura ex art. 338 cod. proc. pen.). Successivamente, il 23 novembre 2017, il g.i.p. nominava TIZIO curatore speciale della persona offesa, ex art. 121 cod. pen..
Riteneva il collegio che la nomina a curatore speciale avesse prodotto l’effetto di integrare il presupposto di legittimazione per la presentazione della istanza punitiva, tempestivamente depositata una settimana dopo il fatto. In sostanza quel difetto di rappresentanza sussistente al momento del deposito della querela veniva stato sanato attraverso il successivo conferimento giudiziale del relativo potere.
Solo una interpretazione inutilmente formalistica – ben distante dagli approdi giurisprudenziali ispirati al principio del favor querelae e alla libertà di forma – potrebbe imporre a TIZIO di ripresentare, dopo la nomina a curatore speciale, la medesima querela in precedenza sporta.
Del resto meccanismi simili, vale a dire la possibilità di rimediare in itinere a eventuali difetti di rappresentanza, sono previsti anche dal codice di procedura civile (cfr. art. 182, comma 2, cod. proc. civ.) e numerose sono le pronunce delle sezioni civili della Corte di cassazione che a tale istituto fanno riferimento (cfr. tra le ultime Sez. 3 civ. n. 2460 del 04/02/2020, Rv. 656726 in tema di vizio di rappresentanza del minore). L’art. 182 cod. proc. civ. mira a determinare una sanatoria ex tunc dei vizi di costituzione o di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, così da evitare che il processo si concluda con una pronuncia sfavorevole di mero rito. Si parla, in dottrina, di “provvidenze sananti” che garantiscono il diritto d’azione facendo in modo che il processo, per quanto possibile, pervenga a una decisione di merito. Va pertanto affermato che è valida la querela presentata da soggetto inizialmente privo di poteri rappresentativi della persona offesa che si trovi in stato di infermità, quando il querelante venga successivamente investito della nomina a curatore speciale ex art. 121 cod. pen..