Gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna dei palazzi rientrano nel 110% purché prevedano lavori di isolamento termico (il “cappotto”) almeno sul 25% delle superfici opache orizzontali e verticali degli edifici, senza finestrature. Pertanto l’intervento è ammissibile di per sé, non è necessario collegarlo ad un intervento sulla caldaia condominiale.
Comma 1 a) dell’ art 119 Dl 34/2020, convertito con modifiche in legge dalla L. 77/20201.
La detrazione di cui all’articolo 14 del d.l. 63/13 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.