LA POLIZZA INFORTUNI COPRE ANCHE LA MORTE DA COVID 19

La clausola contenuta nelle condizioni generali del contratto di polizza infortuni (secondo cui va ritenuto infortunio anche un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni le quali abbiano per conseguenza la morte), anche l’infezione da SARS-CoV–2 va considerata, in assenza di specifica esclusione contrattuale, evento inquadrabile quale infortunio coperto dalla polizza e, come tale, tecnicamente indennizzabile.

Il Tribunale di Torino con sentenza del 19 gennaio 2022, n. 184, accoglieva la domanda avanzata dagli eredi di un uomo, titolare di una polizza assicurativa privata che copriva il rischio “infortuni”, deceduto a causa di una insufficienza respiratoria da infezione SARS-CoV-2, tesa ad ottenere la condanna della Compagnia convenuta al versamento, a titolo di indennizzo, delle somme assicurate da contratto per il caso di morte conseguita ad infortunio. La circostanza che non fosse presente in polizza alcuna clausola contrattuale di esclusione di indennizzo, ha reso tecnicamente indennizzabili anche le infezioni acute virulente che provengano dall’esterno, soddisfacendo esse la definizione di infortunio.

Consulenza legale anche online

Oltre ad offrire assistenza legale, mettiamo a disposizione un servizio di consulenza online nei nostri ambiti di intervento. Contattaci per fissare un appuntamento in videoconferenza su Skype o su altre piattaforme.

Contatta l'Avvocato Pisanello per
Assistenza Legale Specializzata

Se stai affrontando situazioni di violenza o discriminazione, non esitare a contattarci per una consulenza legale specializzata.