Il caso riguarda un imputato di 416 bis in custodia cautelare che, dopo una perizia medico legale, era stato messo agli arresti domiciliari per l’incompatibilità delle proprie condizioni di salute con il regime carcerario in costanza di pandemia da Covid 19.
Il Pm nell’ambito dei propri poteri di monitoraggio in ordine alla persistenza delle condizioni che avevano determinato l’attenuazione della misura (entro quindici giorni dal relativo provvedimento, e poi con cadenza mensile) aveva reperito struttura interna al Dap idonea ad accogliere l’imputato con tutte le sue patologie, sicchè il Gip aveva ripristinato la custodia cautelare in carcere, confermata dal Tribunale del riesame. Quest’ultima ordinanza era stata impugnata dall’imputato, sebbene rigettata dalla Cassazione, quindi in attesa del nuovo giudizio del tribunale del riesame.
Nel frattempo il Pm per anticipare i tempi del tribunale del riesame emtteva una nuova richiesta di aggravamento della misura che veniva respinta sia dal gip, che dal riesame che dalla Cassazione con la sentenza oggi in commento che spiega che pur in presenza della solerte e giustificata iniziativa del Pm non può essere superato il dettato dell’art, 310 comma 3 del Cpp.
Sentenza n. 12431 del 31 marzo 2021
Rimane sospesa l’esecuzione dell’ordinanza di ripristino della custodia cautelare disposta dal tribunale in sede di appello cautelare sulla scorta degli elementi emergenti all’esito del monitoraggio periodico previsto dall’art. 2-ter, comma 1, d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, cosicché, in applicazione del principio del ne bis in idem cautelare, è preclusa l’adozione di un successivo provvedimento di ripristino della misura custodiale, sia pure sulla scorta delle informazioni emergenti all’esito del citato monitoraggio periodico

