L’ACCORDO TRA LE PARTI NEL PATTEGGIAMENTO DEVE INVESTIRE ANCHE I LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ DISPOSTI DAL GIUDICE

Il quesito era se, nell’applicare la pena su richiesta delle parti, il giudice possa subordinare d’ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena ad uno degli obblighi previsti dall’art. 165, primo comma, cod. pen. e, in particolare, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, pur in mancanza di esplicito consenso dell’imputato.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 15820/2021 del 18/10/21 ha deciso che nel procedimento speciale di cui all’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo delle parti sulla applicazione di una pena detentiva, con efficacia subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena stessa, deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi ex lege alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione pure su tali elementi, la richiesta deve essere integralmente rigettata. (Fattispecie relativa a richiesta di patteggiamento di pena subordinata alla sospensione condizionale, da parte di persona che ne aveva già usufruito – in quanto tale, sottoposta, ex art. 165, secondo comma cod. pen., agli obblighi previsti dal primo comma – ed alla quale il giudice ha applicato la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività).

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