Un albergatore era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 314 cod. pen. (peculato), previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., con riferimento alla condotta di appropriazione delle somme ricevute dai turisti a titolo di tassa di soggiorno per gli anni 2016, 2017 e 2018 e al conseguente omesso versamento al Comune dei relativi importi, così come stabilito dal regolamento comunale.
Sentenza della Sesta Sezione Penale n. 9213 ud. 15/02/2022 – deposito del 17/03/2022 Presidente: P. Di Stefano Relatore: G. De Amicis
La Sesta Sezione penale ha affermato che, in forza della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5-quinquies della legge 17 dicembre 2021, n. 215, deve escludersi che permanga la rilevanza penale, a titolo di peculato, delle condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno, realizzate dal gestore di una struttura ricettiva prima della data del 19 maggio 2020, ossia anteriormente alle modifiche introdotte dall’art. 180 del d. l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 20 luglio 2020, n. 77, atteso che, con la precitata norma interpretativa, il legislatore ha espressamente assegnato valenza retroattiva alla disposizione più favorevole, che aveva attribuito all’operatore turistico la qualifica soggettiva di responsabile d’imposta (a fronte della previgente disciplina che lo investiva, quale agente contabile, del servizio pubblico di riscossione del detto tributo) e, al tempo stesso, alla disciplina sanzionatoria amministrativa correlata a tale mutata qualifica.