L’AVER ADOTTATO UN MODELLO ORGANIZZATIVO FA LA DIFFERENZA ANCHE IN CASO SEQUESTRO DELL’AZIENDA FINALIZZATO ALLA CONFISCA PER GRAVE CAPORALATO

L’adozione rapida,  anche se post delictum, di un adeguato modello organizzativo ex lege 231/2001 fa la differenza in tema di esigenze cautelari, soprattutto in tema di sufficiente motivazione in caso di rigetto della istanza di revoca o modifica.

In tema di sequestro , il principio di proporzionalità impone al giudice cautelare di motivare sull’impossibilità di fronteggiare il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati ricorrendo a misure cautelari meno invasive oppure limitando l’oggetto del sequestro o il vincolo posto dallo stesso in termini tali da ridurne l’incidenza sui diritti del destinatario della misura reale.

Un’azienda agricola veniva sequestrata completamente per aver sfruttato un numero considerevole di lavoratori con una serie di minacce gravi.

All’azienda in particolare veniva contestato l’illecito amministrativo di cui agli artt. 5 co 1 lett. a) e 25-quinquies lettera a) d.lgs. n. 231/2001 in relazione all’art. 603 bis co, 1 n. 2, co. 2 e 4 n. 1 c.p. perché non adottava adeguatamente ed efficacemente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi o comunque non vigilava adeguatamente sull’osservanza di un ipotetico modello organizzativo predisposto al fine di prevenire la commissione di reati, rendendo possibile e comunque non impedendo che agli amministratori che commettessero il reato di cui al capo 1).

Trascorso quasi un anno dal primo provvedimento ablativo, la società otteneva dal GIP il provvedimento di nulla osta all’adozione del modello organizzativo da parte della società. Quindi, sulla base di motivi nuovi sopravvenuti chiedeva la revoca del sequestro, in particolare allegava l’adozione del modello organizzativo 231/01, la copia delle raccomandate inviate a tutte le persone offese contenenti l’offerta per il risarcimento del danno, una relazione di un perito e nonché le dichiarazioni scritte acquisite ex art. 391 bis, c.p.p., da parte di teste, a sostegno dell’inconfiscabilità del complesso aziendale – o quantomeno di una serie di beni specificatamente individuati – per insussistenza del nesso di strumentalità.

L’istanza di dissequestro veniva rigettata, e così l’appello al tribunale del riesame reale.

La Corte di Cassazione con la sentenza della quarta sezione penale Num. 48264 Anno 2022, Presidente: MONTAGNI ANDREA, Relatore: PEZZELLA VINCENZO all’’udienza del 23/11/2022 annullava con rinvio l’ordinanza di rigetto in quanto l’omessa motivazione era lapalissiana.

Evidenziava la Corte che per il ricorrente non era veramente dato comprendere per quale ragione le dimissioni dell’amministratore dal ruolo di consigliere di amministrazione, il totale mutamento della governance aziendale, il periodo di vigenza del controllo giudiziario, durante il quale non erano mai stati segnalati episodi o circostanze di sfruttamento dei lavoratori, i plurimi finanziamenti soci effettuati dagli ex amministratori, indagati del reato del caporalato, per garantire la continuità aziendale, anche a beneficio dei lavoratori, l’offerta reale di risarcimento mandata a tutte le persone offese e la predisposizione di un modello di organizzazione finalizzato alla prevenzione dei reati non fossero elementi idonei a dimostrare la cessazione delle esigenze cautelari.

Si evidenziava in particolare la motivazione apparente (violazione ex art. 125 co. 3 cod. proc. pen.) con riferimento alla sussistenza del nesso di strumentalità tra i beni aziendali e il reato di caporalato contestato.

Il tribunale del riesame dapprima, richiamando la sentenza 17663/2018 di questa Corte, evidenziava la necessità di accertare, ai fini del sequestro delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, la sussistenza di un “nesso di specifica, non occasionale e non mediata strumentalità tra il bene e la condotta criminosa, da valutare anche verificando la rispondenza della misura cautelare adottata ai principi di adeguatezza e proporzionalità rispetto alla finalità della stessa”. Nel momento della motivazione riguardo alla vicenda concreta, non forniva neppure una ragione comprensibile del motivo per cui i beni in vinculis avessero costituito o avrebbero dovuto costituire una condicio sine qua non del reato o quantomeno facilitato la commissione dello stesso.

Con i motivi di appello, la difesa aveva rilevato che, con la pronuncia n. 13876/2020, la Corte di legittimità aveva già affermato come non potesse qualificarsi illogica l’affermazione del giudice di merito che aveva escluso la confiscabilità dell’intero complesso aziendale sul presupposto che lo stesso non fosse stato costituito allo scopo di commettere il reato, quanto per migliorarne la produttività. Nell’atto di impugnazione -si ricorda ancora in ricorso- si erano inoltre formulate tutta una serie di censure rispetto alla ritenuta confiscabilità dell’azienda, evidenziando come sia i lavori preparatori della legge che aveva introdotto la norma incriminatrice che la comparazione con quanto previsto per altri delitti (in particolare con l’art. 476 bis cod. pen.) escludesse di ritenere i terreni e in generale tutta l’azienda come “cosa che era servita a commettere” il reato, quanto piuttosto l’oggetto” del reato o comunque il “luogo” in cui la condotta sarebbe stata posta in essere la condotta criminosa.

Infatti non si può fondare la sussistenza di una connessione specifica, non occasionale e non mediata tra la condotta concretamente contestata e il bene in sequestro sulla base illazioni o di possibilità future.

Il bene, per essere oggetto di sequestro, difatti, deve essere stato effettivamente utilizzato per commettere il reato ovvero allo stesso destinato, benché poi non utilizzato.

Il tribunale non spiegava affatto se e in che modo i campi non lavorati erano stati effettivamente utilizzati per commettere il reato di caporalato o se fossero stati a questo effettivamente destinati.

Altrettanto poteva dirsi con riferimento ai fabbricati e alle vecchie cascine, rispetto alle quali il Tribunale si limitava a rilevare che, trovandosi sui terreni oggetto di coltivazione e trattandosi di vecchie cascine, non sussisteva alcun interesse al dissequestro o possibilità di dissequestro.

Ancora una volta, non sarebbe dato comprendere se e in che modo i fabbricati

e le vecchie cascine siano stati effettivamente utilizzati per commettere il reato caporalato o se fossero stati effettivamente a questo destinati.

E ancora, il nesso di strumentalità relativo all’impianto fotovoltaico si baserebbe unicamente sulla circostanza che lo stesso costituirebbe il tetto di cinque serre, nelle quali si svolgeva solo in parte l’attività produttiva, tra l’altro diversa da quella nei campi oggetto di contestazione del reato.

Ebbene, in che modo il fotovoltaico sia stato usato/destinato alla commissione

del reato e perché la condotta criminosa contestata possa ritenersi quantomeno agevolata dalla sussistenza del fotovoltaico non è dato comprenderlo. Al contrario il fotovoltaico era un impianto elettrico che non ha un’intrinseca finalità di copertura delle serre e che, conseguentemente, avrebbe potuto (e comunque potrebbe) essere tranquillamente posizionato altrove. Del resto, qualora si fosse trovato in altro luogo, nulla sarebbe mutato quanto alla condotta criminosa contestata agli imputati, dal momento che non è mai stato oggetto di intervento da parte delle persone offese, a riprova della totale estraneità del fotovoltaico rispetto alla commissione del reato di caporalato; estraneità peraltro già riconosciuta dal giudice che aveva emesso il decreto genetico. Il G.l.P., infatti, aveva espressamente affermato che l’attività di produzione dell’energia solare e i suoi proventi erano del tutto estranei alla contestata attività del caporalato, proprio sul presupposto implicito che il fotovoltaico non poteva essere definito “cosa servita per commettere il reato”.

E, ancora, anche per le ape-car la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe solo apparente, atteso che, a fronte della dimostrazione da parte della difesa del mancato utilizzo delle stesse quantomeno a far data dal 2018, il Tribunale si era limitato ad affermare che il loro utilizzo è “circostanza notoria, anche per il battage pubblicitario connesso.

In conclusione, appariva evidente per il ricorrente che il tribunale del riesame non ha avesse fornito nessuna motivazione in merito alla sussistenza del nesso

di strumentalità tra il complesso aziendale ovvero tra i singoli beni oggetto di sequestro e il reato di caporalato.

Inoltre mancava la motivazione soprattutto per quanto concerne le novità in termini di nuova organizzazione societaria in rapporto con il periculum in mora, in relazione al requisito della proporzionalità del sequestro.

I richiedenti avevano evidenziato nell’articolata istanza:

a. l’insussistenza del pericolo di reiterazione dei reati con conseguente venir meno dei requisiti che legittimano il sequestro preventivo “impeditivo” ex art. 321 co. 1 cod. proc. pen.;

b. l’insussistenza dei presupposti del sequestro preventivo ex art. 321 co. 2 cod. proc. pen., ossia la non confiscabilità e l’insussistenza di qualsiasi pericolo di dispersione del complesso aziendale, (richiamando i principi dettati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, tra cui Sez. 4 n. 13876 del 28.1.2020 che era stata menzionata e riportata anche nella decisione Sez. 4 n. 40554 del 29.9.2021, appunto relativa al caso che qui occupa).

La giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito, tuttavia, come in tale nozione debbano ricomprendersi sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice vedasi Sez. Un. n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296).

E’ stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia  del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l”‘iter” logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (così Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893 nel giudicare una fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato che, in ordine a contestazioni per i reati previsti dagli artt. 416, 323, 476, 483 e 353 cod. pen. con riguardo all’affidamento di incarichi di progettazione e direzione di lavori pubblici, non aveva specificato le violazioni riscontrate, ma aveva fatto ricorso ad espressioni ambigue, le quali, anche alla luce di quanto prospettato dalla difesa in sede di riesame, non erano idonee ad escludere che si fosse trattato di mere irregolarità amministrative).

Di fronte all’assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell’atto.

Va evidenziato l’omessa motivazione soprattutto per quanto concerne le novità in termini di nuova organizzazione societaria in rapporto con il periculum in mora, sia quanto al sequestro di cui al primo che a quello di cui al secondo comma dell’art. 321 cod. proc. pen., che di proporzionalità del sequestro.

In primo luogo, in punto di periculum in mora in riferimento al sequestro finalizzato alla confisca.

Come ricorda anche il ricorrente, recentemente, le SS.UU. di questa Corte, con sentenza n. 36959 del 24/6/2021, Ellade Rv. 281848, hanno enunciato il principio secondo cui, anche nel caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, è necessario valutare la sussistenza del “periculum in mora”, da riportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, con la sola eccezione delle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato (le Sezioni Unite ebbero a pronunciarsi in relazione ad una fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato e chiarirono che l’onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato). E ciò, se non altro, in ragione del fatto che la confisca è una misura ablativa la cui applicazione è consentita solo in caso di condanna definitiva o di applicazione della pena ex art. 444, cod. proc. pen.

Ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, co. 2-bis, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca (nel caso esaminato in un procedimento relativo a delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare – nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale – alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, atteso che la necessità di detta motivazione opera, con la sola eccezione delle cose la cui fabbricazione uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, sia con riguardo alla confisca obbligatoria che a quella facoltativa così come di proprietà o di valore, e senza che possa rilevare la natura, mobiliare o immobiliare, dei beni in sequestro (Sez. 6, n. 32582 del 05/07/2022, Guarrera, Rv. 283619).

Ritenere sufficiente la riconducibilità del bene tra le categorie di cose oggettivamente suscettibili di confisca (così la motivazione che sostiene la misura finale) per giustificare il sequestro ai sensi dell’art. 321, co. 2, cod. proc. pen., eliminerebbe ogni differenza tra la fase cautelare e quella del giudizio, finendo per anticipare la misura definitiva in una fase in cui non sussistono ancora i presupposti applicativi, ma solo gravi indizi di colpevolezza.

Ebbene, nel caso in esame tale motivazione manca perché il tribunale milanese ha ritenuto di “motivare” esclusivamente in ordine alla sussistenza del “periculum” inteso quale requisito essenziale per l’applicazione del sequestro impeditivo ex art. 321 co. 1 cod. proc. pen”, senza fare alcun accenno al periculum in mora quale elemento necessario ai fini dell’applicazione del sequestro ex art. 321, co. 2, cod. proc. pen., così come delineato delle Sezioni Unite.

Va aggiunto, peraltro, che anche la motivazione rispetto all’art. 321 co. 1 cod. proc. pen. sconta profonde lacune in quanto, l’ordinanza impugnata non si confronta con tutti gli elementi nuovi sopravvenuti nella compagine societaria che potrebbero avere influenzato il pericolo di reiterazione criminosa. Ivi compresa l’attività svolta in sede di controllo giudiziario e i finanziamenti ricevuti.

Assente è anche una motivazione che risponda alle obiezioni difensive in punto di proporzionalità dell’operato sequestro, tema non meno rilevante con cui il giudice del rinvio sarà chiamato a confrontarsi (cfr., in motivazione, la già richiamata Sez. Un., n. 36959 del 24/6/2021, Ellade, Rv. 281848, relativa ad un caso di sequestro preventivo di cui all’art. 321, co. 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen.).

Come ricordato da questa Sez. 4 n. 13741 del 10/3/2022, Giordano, si va ormai definitivamente consolidando il condivisibile principio che, in tema di sequestro preventivo impeditivo, il principio di proporzionalità impone al giudice cautelare di motivare sull’impossibilità di fronteggiare il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati ricorrendo a misure cautelari meno invasive oppure limitando l’oggetto del sequestro o il vincolo posto dallo stesso in termini tali da ridurne l’incidenza sui diritti del destinatario della misura reale (vedasi la recentissima Sez. 5, n. 17586 del 22/03/2021, Onorati, Rv. 281104 relativa ad una bancarotta fraudolenta per distrazione, in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo dei complessi aziendali della società fallita, ancora nella disponibilità di fatto degli imputati, motivato dalla necessità di impedire ulteriori condotte di disposizione o dispersione).

Del tema della proporzionalità, concetto centrale del costituzionalismo contemporaneo, si è più volte occupato il giudice delle leggi, che ha definito il test di proporzionalità, utilizzato da molte delle giurisdizioni costituzionali europee, spesso insieme con quello di ragionevolezza, ed essenziale strumento della Corte di giustizia dell’Unione europea per il controllo giurisdizionale di legittimità degli atti dell’Unione e degli Stati membri, come volto a “valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi” (così Corte cost., sent. n. 1 del 2014).

In ordine al rapporto tra lo strumento scelto dal legislatore e le finalità da perseguire, nel linguaggio della Consulta tale categoria di valutazioni ha avuto ad oggetto sia la congruità e l’adeguatezza del mezzo rispetto al fine, sia l’idoneità e la necessità della soluzione adottata. Così, ad esempio, in talune occasioni i giudici delle leggi fanno espresso riferimento al “test di ragionevolezza in ordine alla congruità tra mezzi e fini” (così Corte cost. sentenze nn. 267/2016 e 10/2015); in altri casi parlano, invece, di “adeguato rapporto tra mezzi e fini” (Corte cost. n. 169/2017); talvolta, infine, pongono in risalto l’esigenza che l’intervento legislativo sia “strettamente necessario alla tutela di quell’interesse” (Corte cost. n. 20/2017).

Con riferimento agli effetti, in concreto, delle disposizioni legislative impugnate, la Corte costituzionale, in altri termini, sempre più spesso, opera un’analisi costi-benefici, finalizzata a verificare che i sacrifici imposti ai diritti ed agli interessi coinvolti non risultino eccessivi rispetto all’obiettivo perseguito ed ai vantaggi ad esso connessi.

In tale perimetro, il test di proporzionalità assume una valenza “di sistema”, valenza riconosciuta anche dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che, infatti, sottopone a detto scrutinio anche i provvedimenti applicativi di un sequestro, non solo quando lo stesso riveste natura di misura cautelare.

Dunque, costituisce ormai ius receptum che:

1. rispetto al sequestro probatorio, il principio di proporzionalità esige la ponderazione tra il contenuto del provvedimento ablativo e le esigenze di accertamento dei fatti oggetto delle indagini (Sez. 6, n. 9989 del 19/01/2018, Lilla, Rv. 272538, in una fattispecie in cui è stato ritenuto illegittimo – in relazione al reato di rivelazione di segreto d’ufficio per il quale si procedeva – il sequestro indiscriminato di supporti telefonici e informatici a un giornalista, alla sua convivente ed alla sua ex moglie);

2. con riferimento al sequestro conservativo, la valutazione di proporzionalità va, invece, operata tra il valore dei beni sequestrati e i crediti del richiedente (Sez. 5, n. 19903 del 17/04/2009, Ciotta, Rv. 243944).

3. rispetto al sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il test di proporzionalità chiama in causa il rapporto tra profitto del reato e quantum sottoposto a vincolo cautelare (Sez. 3, n. 39091 del 23/04/2013, Cianfrone, Rv. 257284).

4. infine, nel caso di sequestro preventivo c.d. impeditivo, “il giudice deve motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari ovvero modulando quello disposto – qualora ciò sia possibile – in maniera tale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto a vincolo anche oltre le effettive necessità dettate dall’esigenza cautelare che si intende arginare” (così Sez. 5, n. 8382 del 2013, Caruso, cit.), di talché è necessario verificare: “a) se l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato possono essere evitati senza privare l’avente diritto della disponibilità della cosa; b) se il sequestro preventivo è sufficiente a garantire tale risultato; c) se tale risultato può essere conseguito con misure meno invasive” (Sez. 3, n. 12500 del 2011, dep. 2012, Sartori, cit.).

Ancora di recente è stato ribadito che, in caso di sequestro preventivo dell’intero compendio aziendale, i principi di adeguatezza e proporzionalità impongono al giudice della cautela di verificare il valore preponderante, o quanto meno il significativo rilievo, dell’utilizzo strumentale della impresa alla consumazione dei reati per cui è stata richiesta la misura, rispetto alla operatività lecita della impresa stessa, onde evitare che il vincolo coercitivo determini una esasperata compressione dei diritti di proprietà e di libertà di iniziativa economica privata (Sez. 6, 13166 del 02/03/2022, Martinis Rv. 283139 in un caso in cui la Corte ha annullato con rinvio la pronuncia reiettiva dell’appello cautelare, affinché il tribunale riscontrasse le deduzioni difensive di assoluta marginalità delle commesse propiziate dalle condotte corruttive rispetto al fatturato lecito d’impresa, in quanto di valore pari al 5% di esso). Ciò vale sia per il sequestro preventivo impeditivo di cui all’art. 321 co. 1 che per quello finalizzato alla confisca di cui all’art. 321 co. 2 cod. proc. pen.

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