Legge 75/2026 e modelli 231 nel settore agroalimentare: cosa cambia per le imprese

La Legge 21 aprile 2026, n. 75, recante “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”, introduce una riforma significativa del sistema penale e sanzionatorio in materia agroalimentare.

La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2026 ed entrerà in vigore il 29 maggio 2026. Il dato più rilevante, per le imprese, è che la riforma incide anche sul d.lgs. 231/2001, ampliando il perimetro dei rischi che devono essere valutati nei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Per le aziende che operano nella filiera alimentare — produzione, trasformazione, logistica, distribuzione, import/export, GDO, consorzi e cooperative — la Legge 75/2026 non rappresenta soltanto un inasprimento delle sanzioni. È, soprattutto, un invito ad aggiornare i modelli 231 nel settore agroalimentare, rafforzando controlli, procedure interne, tracciabilità, etichettatura e flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.

Il nuovo patrimonio agroalimentare: perché è importante per la compliance 231

Una delle novità più rilevanti della Legge 75/2026 è l’introduzione, nel codice penale, del riferimento al patrimonio agroalimentare.

Il Titolo VIII del Libro II del codice penale viene infatti riformulato e ora riguarda i delitti contro:

l’economia pubblica, l’industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare.

Non si tratta di una modifica meramente formale. Il legislatore riconosce il settore agroalimentare come bene giuridico autonomo, da tutelare non solo sotto il profilo economico, ma anche sotto il profilo della fiducia del consumatore, della qualità dei prodotti, della reputazione del Made in Italy e della correttezza della filiera.

Per le imprese, questo significa che il rischio agroalimentare deve diventare una specifica area di attenzione nei modelli 231.

Non basta più considerare genericamente i reati contro l’industria e il commercio. Occorre verificare se l’organizzazione aziendale sia realmente idonea a prevenire frodi, false indicazioni, utilizzo improprio di denominazioni protette, claim ingannevoli e violazioni in materia di origine, provenienza, qualità o quantità degli alimenti.

I nuovi reati agroalimentari introdotti dalla Legge 75/2026

La riforma abroga gli articoli 516 e 517-bis del codice penale e introduce un nuovo Capo II-bis, dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare.

Tra le principali novità vi sono:

  • il rafforzamento dell’art. 517-quater c.p.;
  • l’introduzione dell’art. 517-sexies c.p., sulla frode alimentare;
  • l’introduzione dell’art. 517-septies c.p., sul commercio di alimenti con segni mendaci;
  • l’introduzione dell’art. 517-octies c.p., relativo a pene accessorie e circostanze aggravanti.

Contraffazione DOP e IGP: il nuovo art. 517-quater c.p.

La Legge 75/2026 rafforza l’art. 517-quater c.p., relativo alla contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari.

La pena viene aumentata: la reclusione passa da un massimo di due anni a una cornice compresa tra uno e quattro anni, con multa da 10.000 a 50.000 euro.

Il reato riguarda le condotte di contraffazione o alterazione delle indicazioni geografiche o delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, nonché l’immissione in circolazione di prodotti con indicazioni geografiche o denominazioni contraffatte o alterate.

Questa modifica è particolarmente rilevante per tutte le imprese che operano con prodotti DOP, IGP, STG, biologici o comunque collegati a certificazioni di origine e qualità.

Nei modelli 231, quindi, dovranno essere rafforzati i controlli su disciplinari, certificazioni, etichette, fornitori, tracciabilità e rapporti con organismi di controllo e consorzi di tutela.

Frode alimentare: il nuovo art. 517-sexies c.p.

La nuova fattispecie di frode alimentare punisce chi, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette in circolazione alimenti, acque o bevande non genuini oppure sostanzialmente difformi da quanto indicato, dichiarato o pattuito.

La difformità può riguardare:

  • origine;
  • provenienza;
  • qualità;
  • quantità;
  • genuinità del prodotto.

La norma si applica anche alle condotte realizzate tramite strumenti digitali, reti telematiche e tecniche di comunicazione a distanza.

Questo dato è importante perché il rischio non riguarda solo la vendita tradizionale, ma anche e-commerce, marketplace, siti aziendali, campagne online, social network e comunicazione commerciale digitale.

Commercio di alimenti con segni mendaci: il nuovo art. 517-septies c.p.

Il nuovo art. 517-septies c.p. punisce il commercio di alimenti con segni mendaci.

La norma riguarda l’utilizzo di segni distintivi o indicazioni false o ingannevoli, anche figurative, idonee a indurre in errore il compratore su origine, provenienza, qualità o quantità degli alimenti o degli ingredienti.

Si tratta di una disposizione molto rilevante per:

  • etichette;
  • packaging;
  • immagini evocative;
  • nomi commerciali;
  • descrizioni del prodotto;
  • claim pubblicitari;
  • riferimenti all’italianità;
  • indicazioni geografiche;
  • comunicazione online.

In concreto, le imprese dovranno prestare particolare attenzione a tutti quei messaggi che possono suggerire al consumatore una qualità, un’origine o una provenienza diversa da quella reale.

Il tema riguarda anche il fenomeno del cosiddetto Italian sounding, cioè l’utilizzo di segni, immagini, parole o riferimenti capaci di evocare l’origine italiana di un prodotto che italiano non è.

Il collegamento con il d.lgs. 231/2001

Il punto centrale della riforma, in chiave di responsabilità degli enti, è la modifica dell’art. 25-bis.1 del d.lgs. 231/2001, dedicato ai delitti contro l’industria e il commercio.

La Legge 75/2026 inserisce tra i reati-presupposto anche l’art. 517-octies, quarto comma, c.p..

La conseguenza è che l’ente può essere esposto a una sanzione pecuniaria fino a 500 quote quando ricorrono le condizioni previste dalla norma.

Questo passaggio deve essere letto con attenzione.

I nuovi reati di frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci non entrano automaticamente e in ogni caso nel catalogo 231. Il rischio 231 emerge quando tali condotte sono realizzate:

  • con più operazioni;
  • mediante mezzi e attività continuative organizzate;
  • fuori dai casi di associazione per delinquere di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p.

In altri termini, la responsabilità 231 diventa particolarmente rilevante quando la frode alimentare o l’utilizzo di segni mendaci non sono episodi isolati, ma il risultato di una prassi aziendale, di una strategia commerciale, di una carenza organizzativa o di un sistema di controlli inadeguato.

Perché le imprese agroalimentari devono aggiornare il modello 231

La Legge 75/2026 impone alle imprese del settore alimentare una revisione del proprio modello 231.

Il modello dovrà essere aggiornato per includere una specifica area di rischio dedicata ai reati contro il patrimonio agroalimentare.

In particolare, la risk assessment dovrà verificare se all’interno dell’organizzazione esistano processi sensibili collegati a:

  • scelta e controllo dei fornitori;
  • acquisto di materie prime;
  • certificazioni di origine e qualità;
  • rispetto dei disciplinari DOP e IGP;
  • produzione e trasformazione degli alimenti;
  • tracciabilità dei lotti;
  • etichettatura;
  • packaging;
  • marketing;
  • comunicazione digitale;
  • export e import;
  • rapporti con consorzi, organismi di controllo e autorità ispettive.

L’obiettivo non è solo evitare la commissione di reati, ma dimostrare che l’impresa ha adottato un assetto organizzativo idoneo a prevenire condotte fraudolente o ingannevoli.

I processi aziendali più esposti al rischio 231

Nel settore agroalimentare, i processi aziendali più esposti sono numerosi.

Acquisti e qualifica dei fornitori

La prima area critica riguarda gli approvvigionamenti.

L’impresa deve verificare l’affidabilità dei fornitori, la provenienza delle materie prime, la validità delle certificazioni, la coerenza dei documenti di trasporto e la corrispondenza tra prodotto acquistato e prodotto dichiarato.

Un modello 231 aggiornato dovrebbe prevedere procedure chiare per:

  • selezionare i fornitori;
  • controllare le certificazioni;
  • gestire le non conformità;
  • verificare origine e provenienza delle materie prime;
  • documentare le verifiche effettuate.

Produzione e trasformazione

La seconda area riguarda la produzione.

È necessario verificare che le ricette, le lavorazioni, le miscelazioni, i parametri qualitativi e quantitativi e i disciplinari di produzione siano rispettati.

Particolare attenzione deve essere dedicata ai prodotti certificati, biologici, DOP, IGP o comunque presentati al mercato come prodotti di qualità, territoriali o tradizionali.

Etichettatura e packaging

L’etichetta è uno dei principali punti di contatto tra impresa e consumatore.

Per questo motivo, il modello 231 dovrebbe prevedere controlli preventivi sulle informazioni riportate in etichetta, con particolare riferimento a:

  • denominazione dell’alimento;
  • origine;
  • provenienza;
  • ingredienti;
  • quantità;
  • qualità dichiarata;
  • certificazioni;
  • indicazioni nutrizionali;
  • claim promozionali;
  • immagini e simboli evocativi.

Marketing e comunicazione digitale

La comunicazione commerciale è oggi una delle aree di rischio più delicate.

Siti web, social network, brochure, video promozionali, campagne pubblicitarie e schede prodotto possono contenere indicazioni potenzialmente ingannevoli.

Per questo motivo, è opportuno prevedere una procedura di validazione preventiva dei messaggi commerciali, soprattutto quando riguardano origine, qualità, tradizione, italianità, sostenibilità, biologico o denominazioni protette.

Import, export e Made in Italy

Le imprese che operano sui mercati esteri devono prestare particolare attenzione all’utilizzo di riferimenti al Made in Italy.

L’uso di nomi, colori, immagini, luoghi, espressioni o simboli che evocano l’Italia deve essere coerente con la reale origine del prodotto.

In caso contrario, il rischio non è solo commerciale o reputazionale, ma può assumere rilevanza penale e, nei casi più gravi, anche rilevanza 231.

Tracciabilità e informazioni al consumatore: gli altri profili da presidiare

La Legge 75/2026 interviene anche sulla disciplina sanzionatoria in materia di tracciabilità.

Per la violazione degli obblighi derivanti dall’art. 18 del Regolamento CE n. 178/2002, la sanzione amministrativa può arrivare fino al 3% del fatturato annuo, con un limite massimo di 150.000 euro.

La legge modifica anche il d.lgs. 231/2017, che disciplina le sanzioni per la violazione delle norme europee in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Questo decreto non va confuso con il d.lgs. 231/2001 sulla responsabilità degli enti, ma assume comunque rilievo ai fini della compliance aziendale.

Infatti, le violazioni in materia di etichettatura, denominazione dell’alimento, elenco degli ingredienti, origine e pratiche leali di informazione possono diventare indici di un’organizzazione aziendale non adeguatamente presidiata.

In un eventuale procedimento penale, anche questi elementi potrebbero essere valutati per verificare l’effettiva idoneità del modello 231.

Cosa deve fare concretamente l’impresa

Alla luce della Legge 75/2026, le imprese agroalimentari dovrebbero intervenire su più livelli.

Prima di tutto, è necessario aggiornare la mappatura dei rischi 231, inserendo una specifica sezione dedicata ai reati agroalimentari.

In secondo luogo, occorre rivedere i protocolli interni su:

  • acquisti;
  • fornitori;
  • materie prime;
  • produzione;
  • qualità;
  • tracciabilità;
  • etichettatura;
  • packaging;
  • marketing;
  • comunicazione online;
  • export;
  • gestione delle ispezioni.

In terzo luogo, è opportuno rafforzare i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.

L’OdV dovrebbe essere informato, ad esempio, di:

  • ispezioni di autorità competenti;
  • contestazioni in materia di tracciabilità;
  • rilievi su etichette o claim;
  • reclami significativi dei clienti;
  • non conformità ricorrenti;
  • criticità relative a DOP, IGP o biologico;
  • rapporti problematici con fornitori o organismi di controllo.

Infine, il sistema disciplinare interno dovrebbe prevedere sanzioni specifiche per le violazioni delle procedure aziendali in materia di origine, qualità, tracciabilità, etichettatura e comunicazione commerciale.

Modello 231 e agroalimentare: da obbligo difensivo a leva competitiva

La Legge 75/2026 conferma una tendenza ormai chiara: nel settore agroalimentare la compliance non può essere considerata un mero adempimento formale.

Un modello 231 efficace consente all’impresa di prevenire rischi penali, ridurre l’esposizione a sanzioni, proteggere la reputazione aziendale e tutelare il valore del marchio.

Nel settore alimentare, la fiducia del consumatore è un patrimonio essenziale. Perderla può significare compromettere rapporti commerciali, accesso ai mercati, partnership, autorizzazioni e continuità aziendale.

Per questo motivo, l’aggiornamento del modello 231 dopo la Legge 75/2026 non dovrebbe essere vissuto come un costo, ma come un investimento strategico.

Checklist per aggiornare il modello 231 nel settore agroalimentare

L’impresa dovrebbe verificare se:

  1. il modello 231 contiene una specifica area dedicata ai reati agroalimentari;
  2. la risk assessment considera frode alimentare, segni mendaci, DOP, IGP, biologico, origine e qualità;
  3. esistono procedure di qualifica e controllo dei fornitori;
  4. sono previsti controlli documentali sulle materie prime;
  5. la tracciabilità dei lotti è effettiva e documentata;
  6. le etichette sono sottoposte a controllo preventivo;
  7. packaging e immagini commerciali sono verificati sotto il profilo della correttezza informativa;
  8. i claim pubblicitari sono controllati prima della diffusione;
  9. sito web, social network ed e-commerce sono inclusi nei controlli;
  10. le non conformità vengono registrate, analizzate e comunicate agli organi competenti;
  11. l’Organismo di Vigilanza riceve flussi informativi periodici;
  12. il canale whistleblowing consente di segnalare condotte scorrette;
  13. il sistema disciplinare sanziona le violazioni delle procedure;
  14. il modello 231 è coordinato con HACCP, qualità, certificazioni e procedure di tracciabilità;
  15. sono previsti audit periodici su origine, qualità, etichettatura e comunicazione commerciale.

Conclusioni

La Legge 75/2026 apre una nuova fase per la responsabilità delle imprese agroalimentari.

Il legislatore non guarda più solo alla singola frode, ma anche all’organizzazione che rende possibile la frode. È questo il punto di contatto con il d.lgs. 231/2001.

Per le imprese del settore alimentare, aggiornare il modello 231 significa dotarsi di strumenti concreti per prevenire contestazioni penali, proteggere la continuità aziendale e rafforzare la credibilità sul mercato.

In un settore in cui origine, qualità, tracciabilità e reputazione rappresentano valori decisivi, la compliance 231 può diventare una vera leva competitiva.

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